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Compravendita auto usate: garanzia su vizi occulti

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(@consulenze)
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Estimable Member Registered
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Mio fratello ha acquistato un auto con 170000 km  presso un rivenditore che ha taciuto riguardo a problemi meccanici piuttosto seri. Ha fatto firmare su un modulo scritto a mano in modo non molto chiaro che non esiste garanzia sul mezzo e che viene acquistato come visto e piaciuto. Dopo pochi giorni l’auto ha cominciato a fumare vistosamente e da parte di un meccanico di fiducia sono state riscontrate perdite di acqua e olio dal motore preesistenti alla vendita. Cosa fare?

Costituisce obbligo del venditore la consegna dell’autovettura priva di vizi.

A ciò s’aggiunga che l’acquisto proveniente da una società è protetto dai cosiddetti vizi occulti anche se ha sottoscritto la clausola “nello stato come vista e piaciuta”.

Tale clausola, infatti, si intende riferita allo stato apparente del bene, percettibile e manifesto e non va intesa come l’accettazione senza alcuna riserva del bene allo stato in cui appare con rinuncia alla garanzia per i vizi anche occulti (Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2016, n. 21204).

Pertanto, in tema di compravendita, la clausola contrattuale ‘vista e piaciuta’, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente all’acquisto (Tribunale Brescia, sez. V, 10/01/2022, n. 11, da ultimo Cass. Civ. n.9588/2022).

Come insegnato dalla giurisprudenza della Cassazione, in caso di vendite successive dello stesso bene, qualora uno dei venditori venga meno ai propri obblighi primari, in questo caso di riparare il bene da vizi esistenti, il danno si ripercuote su tutta la serie dei trasferimenti successivi, nonostante l’autonomia dei singoli contratti ed il contraente in buona fede è legittimato a chiedere il risarcimento nei confronti del primo venditore inadempiente, sulla base dei rapporti obbligatori di garanzia che legano a catena i vari contraenti.

Detto ciò, il mio consiglio è di procedere immediatamente alla denuncia dei vizi nei confronti del venditore.

Infatti, in tema di garanzia per i vizi della cosa compravenduta, l’art. 1495 c.c. stabilisce rigorosi termini decadenziali, fissando in otto giorni la scadenza del termine per denunciare al venditore i vizi della cosa compravenduta, con l’ulteriore precisazione che la decorrenza di tale termine va fissata nel momento della scoperta del vizio; qualora, invece, si tratti di vizio occulto e la scoperta del vizio avvenga per gradi, ed in tempi diversi e successivi, il termine decorrerà dal momento in cui si sia completata la relativa scoperta, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Corte appello Torino, sez. II, 10/06/2021, n. 658).

Se non si rispetta questo termine, si perde il diritto di agire nei confronti del venditore.

Per tali ragioni, Le consiglio di procedere nel più breve tempo possibile a denunciare tali fatti al venditore, magari tramite lettera di un legale che possa produrre un effetto deterrente nei confronti di controparte, che così sarà spinto a collaborare e non a contestare le Sue richieste.

Se quella collaborazione non dovesse esserci, allora sarebbe necessario agire in giudizio, dimostrando:

  • che il vizio era preesistente alla compravendita,
  • che il vizio era occulto e, quindi, non visibile alla consegna,
  • i danni esistenti,
  • i costi necessari alla riparazione.

A tal proposito potrebbe essere utile allegare una relazione del meccanico che è intervenuto sul mezzo, che possa spiegare come abbia conosciuto di quei vizi, e dimostrare che gli stessi preesistevano all’acquisto dell’autovettura da parte Sua.

Quest’azione legale dovrà essere anticipata dall’invito alla negoziazione assistita che l’avvocato di fiducia dovrà notificare a controparte per legge al fine di verificare la possibilità di definire la controversia prima di avviare un giudizio e così risparmiare il proliferarsi di dispendiose spese legali.

Articolo tratto dall’articolo redatto dall’avv. Salvatore Cirilla

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Pubblicato : 12 Novembre 2022 07:30