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Comparaggio farmaceutico: cos’è?

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(@consulenze)
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Una società ha sviluppato una piattaforma in cui vorrebbe inserire video di presentazione di nuovi farmaci. I medici che utilizzano tale sistema, attraverso la visione dei predetti filmati, accumulano crediti virtuali che poi possono spendere in attività premiali (es. sconti su abbonamento piscina, attività formativa, ecc.). Si configura il reato di comparaggio o altra fattispecie di reato?

Nella fattispecie descritta potrebbe ravvisarsi il reato di cui all’art. 147, comma quinto, del Testo unico del farmaco (d. lgs. n. 219/2006), che punisce con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da quattrocento a mille euro chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura.

A sua volta, l’art. 123, nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti, vieta di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista.

Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che sollecitano o accettano incentivi vietati; in questo caso, la condanna comporta anche la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Nel caso esposto, ciò che potrebbe integrare il reato è la possibilità di accumulare crediti che, seppur virtuali, consentono di accedere a determinati vantaggi, a volte anche del tutto estranei rispetto all’attività medico-scientifica.

Nella fattispecie di reato di cui all’art. 147 citato manca invece il cosiddetto “dolo specifico” tipico del comparaggio, che consiste nell’intenzione di voler favorire un determinato farmaco oppure una casa farmaceutica.

La conseguenza è che questo tipo di reato scatta per il solo fatto di concedere vantaggi o premi a medici e/o farmacisti nel contesto dell’attività di presentazione di medicinali.

Il medico che accetta questi vantaggi al di fuori di questo contesto non commette reato se non li ha sollecitati, salvo però la possibilità di incorrere nel reato di comparaggio, qualora ricorrano i presupposti integrativi di tali fattispecie.

Secondo l’art. 170 del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto n. 1265 del 1934), «il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno». Stesso reato è previsto anche per il farmacista (art. 171).

Perché si commetta comparaggio, occorre il dolo specifico, in quanto il medico deve accettare denaro o altre utilità con lo scopo di promuovere un farmaco.

Dunque: se il medico non accetta nulla in cambio della promozione del farmaco, non scatta il reato di comparaggio. Ugualmente, non c’è reato se l’intesa non ha lo scopo di favorire la diffusione di uno o più medicinali della medesima casa farmaceutica.

Per i medici, in caso di condanna, è prevista altresì la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Solo per i farmacisti coinvolti nel reato di comparaggio, indipendentemente dalla condanna penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, pronunciare la decadenza dall’esercizio della farmacia.

Se il medico accetta denaro o altre utilità dall’azienda farmaceutica pur non avendo come scopo quello di promuovere un certo farmaco, può scattare il diverso (e più grave) reato di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), oggi punito con la reclusione fino a dieci anni.

Così la giurisprudenza: «quando il medico convenzionato riceve denaro o altra utilità per effettuare prescrizioni, non per agevolarne la diffusione, ma per mero scopo di lucro, commette il reato di corruzione» (Trib. Milano, 28 settembre 1983).

La giurisprudenza ha peraltro ammesso la possibilità che, con la medesima condotta, possano integrarsi sia il reato di comparaggio che quello di corruzione. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione (sent. n. 34417/2008), secondo cui «È configurabile il concorso formale tra il reato di “comparaggio” di cui agli artt. 170 ss. del R.D. n. 1265 del 1934, ricadente nell’area dell’illegittima promozione di farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico ed impresa, e il delitto di corruzione di cui agli artt. 319-321 c.p., realizzato mediante significative erogazioni di denaro o altre utilità per scopi di lucro».

In sintesi: è possibile che la società incorra nel reato di cui al sopracitato art. 147, quinto comma, trattandosi di reato comune che può commettere chiunque, anche soggetto diverso dall’azienda farmaceutica (come si evince dal tenore della norma).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva

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Pubblicato : 12 Novembre 2022 07:00