Come viene ascoltato il minore nel processo
Separazione, divorzio e adozione: la nuova riforma Cartabia cambia le regole sull’audizione del minore nelle cause che lo riguardano.
Tutte le volte in cui il giudice, nel corso di una causa, ha necessità di sentire un minorenne per l’adozione di provvedimenti che lo riguardano (ad esempio, l’affidamento o la collocazione in favore di un genitore separato o divorziato, oppure l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità) deve disporre prima il cosiddetto ascolto del minore nel processo. In pratica, il tribunale è tenuto obbligatoriamente a sentire il bambino con almeno 12 anni o anche più piccolo, se ritenuto capace di discernimento. Il tutto ovviamente osservando alcune garanzie per la tutela dell’interessato.
La recente riforma Cartabia sul processo civile e penale ha riscritto le regole sull’ascolto del minore. Ecco dunque come viene ascoltato il minore in una causa che lo riguarda.
Come funziona l’ascolto del minore nel processo
A disciplinare il nuovo ascolto del minore è l’articolo 473 bis del Codice civile.
L’ascolto è sempre obbligatorio per i bambini con almeno 12 anni o anche più piccoli se il giudice li ritiene in grado di comprendere le risposte che danno. Esso viene disposto per garantire anche ai minorenni il diritto fondamentale ad essere informati e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che li riguardano. I minori infatti, non possono considerarsi parti vere e proprie (formali) del procedimento; lo sono però in senso sostanziale. Difatti scopo dell’audizione del minore è proprio garantire la tutela migliore dei loro interessi.
Non si procede all’ascolto del minore quando ciò sia pregiudizievole per il minore stesso o è del tutto inutile. È stato così recepito l’indirizzo della Cassazione [1] secondo cui l’audizione del minore può essere omessa solo nel caso in cui sia in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superflua ovvero sussistano particolari ragioni che la sconsiglino e che vanno specificatamente indicate.
Il mancato ascolto determina la nullità della sentenza, così come la Suprema Corte ha ribadito sino ad oggi.
Chi effettua l’audizione del minore e come avviene?
L’audizione del minore non può essere delegata dal giudice relatore ad altri soggetti, neanche ai giudici onorari. L’ascolto del minore è dunque condotto direttamente dal giudice. Tuttavia, questi può – anzi, deve – farsi assistere da esperti. Non si tratta di una scelta discrezionale o arbitraria ma di un vero e proprio dovere: quando infatti le sue conoscenze non sono in grado di rispondere al bisogno di tutela e alla postulazione di giudizio, il giudice può e deve incaricare un esperto.
Quanto alle modalità dell’ascolto, l’articolo 473 – bis. 5. cod.proc.civ. dispone che devono essere tali da assicurare la serenità e riservatezza del minore. Da ciò deriva che i genitori difensori e il curatore speciale possono assistere all’audizione solo previa autorizzazione del giudice.
Esistono due tipi di audizione del minore:
- l’ascolto diretto, ossia, quello svolto dal giudice;
- l’ascolto assistito, ossia quello in cui l’audizione avviene con l’assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.
Il giudice deve procedere in ogni caso alla video registrazione della sua audizione e, laddove non sia possibile procedere con questa modalità, bisogna redigere apposito verbale dell’ascolto. Il verbale deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.
È stata abrogata la vecchia norma che riconosceva alle parti la facoltà di seguire l’ascolto senza autorizzazione del giudice in presenza di mezzi idonei, quali vetro specchio e impianto citofonico. Inoltre, l’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore.
Quando si dispone l’audizione del minore?
Come detto, l’ascolto del minore è necessario in tutti i processi che lo riguardano come quelli di separazione, divorzio o revisione delle condizioni di separazione o divorzio; ma ciò vale anche per quelle cause che decidono lo stato di adottabilità del minore.
L’articolo 473 bis. 6. cod.proc.civ. prevede che il giudice ascolti senza ritardo il minore qualora rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. L’ascolto senza ritardo è finalizzato ad assicurare una tutela del minore nei casi in cui possa essere compromesso il mantenimento di un rapporto affettivo sia con un genitore che con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La giurisprudenza comunitaria ha più volte sottolineato che nel caso in cui sussista un conflitto di interessi con il minore, si trovi un giusto equilibrio fra tutti gli interessi stessi, attribuendo rilievo, comunque, alle esigenze del minore.
Quando non è necessario ascoltare il minore
Con una recente ordinanza la Cassazione [2] ha detto che nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali.
Al fine, però, di poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, la decisione del giudice deve poggiare su una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l’interesse dei minori).
Audizione minore: novità riforma Cartabia
Come anticipato sopra, l’art. 1, comma 380, l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio) ha modificato l’art. 35, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e, quindi, la Riforma si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre quelli pendenti continueranno ad essere disciplinati dalla normativa anteriormente vigente. Tuttavia, le nuove disposizioni attribuiscono una generale portata all’ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure volte ad incidere nella propria sfera individuale. Un’importante novità riguarda, poi, la previsione che stabilisce di tener conto di quanto espresso dal minore, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità e ciò in attuazione di quanto previsto a livello sovranazionale.
Inoltre, il secondo comma dell’art. 473 bis.4 prevede che il giudice possa non procedere all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se questi manifesta la volontà di non essere ascoltato. Infatti, in alcuni casi, l’ascolto, ancorché finalizzato alla ricerca dell’interesse del fanciullo e all’individuazione della soluzione migliore per lo stesso, potrebbe risultare ulteriormente dannoso e, quindi, contrario al suo interesse tenuto conto delle condizioni dello stesso e dei disagi che a quest’ultimo possano derivarne. L’esclusione dell’ascolto può altresì aver luogo qualora sia il minore a non voler essere ascoltato, dovendo in questa ipotesi essere rispettata la sua scelta di non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria.
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