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Come verificare se il divorzio è stato registrato

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(@elda-panniello)
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Gli ex coniugi possono accertare l’avvenuta annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile chiedendo un estratto dell’atto di matrimonio.

Il divorzio è quell’istituto giuridico che consente ai coniugi di poter sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, in caso di matrimonio contratto in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile, o di farne cessare gli effetti civili, in caso di matrimonio celebrato in chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile. Per ottenere il divorzio i coniugi possono rivolgersi al Tribunale. Dopo la pronuncia della relativa sentenza, la cancelleria invia la copia del provvedimento al Comune ove è stato celebrato il matrimonio affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla legge. In quest’articolo ci occuperemo proprio della procedura di annotazione delle sentenze di divorzio nei registri dello stato civile; vedremo anche come verificare se il divorzio è stato registrato e cosa fare qualora tale adempimento non sia effettuato.

Prima però è bene precisare che i coniugi possono divorziare oltre che in Tribunale, anche mediante un accordo raggiunto al termine della procedura di negoziazione assistita dai rispettivi avvocati [1] oppure mediante un accordo raggiunto davanti al Sindaco quale ufficiale di stato civile (ma solo se la coppia non ha figli o i figli sono economicamente indipendenti).

Inoltre, dal 28 febbraio 2023 sono in vigore nuove regole per i processi di separazione e divorzio la cui novità più importante riguarda la possibilità di proporre con un unico atto davanti allo stesso giudice la richiesta di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.

Cosa succede dopo la pronuncia della sentenza di divorzio?

Secondo la legge sul divorzio dopo la pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cancelleria del Tribunale che l’ha emessa, trasmette una copia autentica dell’atto all’ufficio dello stato civile del Comune in cui è stato registrato il matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

È importante sapere che la sentenza viene inviata all’ufficio dello stato civile solo se è passata in giudicato. Inoltre, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia soltanto dal giorno dell’annotazione della sentenza [2].

Quando la sentenza di divorzio diventa definitiva?

La sentenza di divorzio diventa definitiva, quindi, non può essere più impugnata, dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo.

Per legge [3] una sentenza civile e, dunque, anche una di divorzio, diventa definitiva se sono decorsi 6 mesi dalla sua pubblicazione, ovvero da quando è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale che l’ha emessa (cosiddetto termine lungo) e non è stata impugnata.

Se però la parte che vi ha interesse notifica la sentenza all’altra, essa diventa definitiva se, entro 30 giorni, non viene proposto appello (cosiddetto termine breve). Invece, se viene impugnata, la sentenza di divorzio non diventa definitiva fino a quando non termina il secondo grado di giudizio. Lo stesso discorso vale nel caso di successivo ricorso per Cassazione.

In pratica la sentenza di divorzio potrà essere trasmessa all’ufficio dello stato civile del Comune in cui è stato registrato il matrimonio per l’annotazione solo quando è diventata intoccabile perché nessuna delle parti ha proposto impugnazione nei termini di 6 mesi/30 giorni ovvero da quando i gradi dei giudizi di impugnazione sono terminati.

Come ottenere in tempi brevi l’annotazione in Comune del divorzio?

Per ottenere in tempi brevi l’annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile i coniugi possono recarsi in Tribunale e sottoscrivere una dichiarazione di acquiescenza e di rinuncia all’impugnazione. Così facendo il provvedimento passa immediatamente in giudicato. Successivamente la cancelleria trasmette la copia dell’atto con la dichiarazione di acquiescenza al pubblico ministero e di seguito effettua le comunicazioni di rito all’ufficiale dello stato civile.

In molti tribunali, in caso di divorzio congiunto, è prassi far firmare l’atto di acquiescenza direttamente in udienza, subito dopo che il giudice ha accolto le richieste delle parti.

Annotazione del divorzio: qual è l’iter?

Dopo avere ricevuto la copia autentica della sentenza di divorzio dalla cancelleria del Tribunale, l’ufficiale di stato civile esegue l’annotazione della sentenza stessa a margine dell’atto di matrimonio degli interessati, a margine dell’atto di nascita di entrambi e trasmette la comunicazione di divorzio all’ufficio di stato civile del Comune  in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avevano la residenza in due Comuni diversi) nonché all’ufficio anagrafe del Comune di residenza relativo.

L’ufficiale d’anagrafe registra la comunicazione di divorzio.

Se uno dei due ex coniugi intende accertare l’avvenuta variazione del suo stato civile, può chiedere il rilascio di un certificato di stato libero all’ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza.

Come verificare se il divorzio è stato registrato?

L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere contezza tramite l’estratto di matrimonio. Pertanto, il cittadino interessato a verificare se il divorzio è stato registrato può chiedere un estratto dell’atto di matrimonio agli sportelli dell’anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

Se a seguito di questa verifica dovesse risultare che la sentenza di divorzio non è stata annotata nei registri dello stato civile perché la cancelleria del Tribunale non l’ha mai trasmessa, spetta all’avvocato della parte interessata assumersi l’onere di compiere tutti gli adempimenti necessari.

Più precisamente il legale dovrà recarsi in cancelleria munito di una copia della sentenza; se la sentenza è stata notificata alla controparte, la copia dovrà attestare l’avvenuta notifica.

Se sono decorsi i termini per l’appello, l’avvocato dovrà firmare una certificazione attestante la mancata proposizione dell’impugnazione e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza stessa; altresì, l’avvocato dovrà dichiarare di non aver proposto ricorso per Cassazione. Terminati questi adempimenti, il legale otterrà una certificazione che renderà possibile la trasmissione della sentenza all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato.

Qual è la procedura per la trascrizione di divorzi avvenuti all’estero?

La legge n. 218/95 prevede l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l’ordinamento italiano.

Le sentenze di divorzio emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri dell’ufficio di stato civile del Comune di iscrizione del matrimonio, se celebrato in Italia, o di trascrizione, se celebrato all’estero.

A tal fine l’interessato deve presentare un’apposita richiesta in bollo indirizzata al Sindaco. In alternativa tale richiesta può essere inviata all’ufficio di stato civile tramite il Consolato o l’Ambasciata italiana all’estero. In questo caso l’interessato alla trascrizione che risiede all’estero deve far pervenire all’autorità diplomatica la documentazione necessaria.

All’istanza vanno allegati:

  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato, con cui si dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/95 e che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
  • l’originale o la copia conforme della sentenza straniera corredata dall’attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale in lingua italiana a seconda dell’adesione del singolo Paese a trattati internazionali. La legalizzazione presso le autorità diplomatiche italiane può essere omessa o sostituita dall’apposizione dell’Apostille da parte del competente ufficio governativo del Paese straniero.

Se il divorzio è avvenuto in un Paese dell’Unione europea ai fini della trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile l’interessato deve presentare l’apposito modello predisposto dal regolamento CE n. 2201/2003, compilato dalle autorità estere.

 
Pubblicato : 4 Giugno 2023 12:00