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Come verificare la legittimità di una cartella esattoriale

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(@angelo-greco)
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Come e quando impugnare una cartella di pagamento e comprendere se è nulla o meno. I termini per il ricorso. 

Una volta notificata la cartella esattoriale, il contribuente può impugnarla dinanzi al giudice. Prima di fare questo passo, tuttavia, deve accertarsi se sussistono motivi di invalidità tali da giustificare – e rendere conveniente – il ricorso. Ma come verificare la legittimità di una cartella esattoriale? Il più delle volte ci si affida a un professionista del settore come un avvocato, un commercialista o un ragioniere. Tuttavia il contribuente deve già sapere che non può, opponendosi alla cartella, sollevare dubbi in merito alla validità dell’accertamento che, in precedenza, gli era stato notificato (a meno che non lo abbia mai ricevuto). In altri termini non si possono riesumare, nel ricorso contro la cartella di pagamento, i vizi dell’atto a monte che ha dato origine alla procedura di riscossione esattoriale. E ciò perché ogni atto ha un proprio termine di contestazione il cui decorso rende definitivo l’atto stesso.

Tanto per fare un esempio, se un automobilista non paga una multa stradale e si vede poi notificare la cartella esattoriale non può, impugnando quest’ultima, sostenere che la multa era viziata per difetto di taratura dell’autovelox; se avesse voluto sollevare una contestazione avrebbe dovuto farlo nei termini per impugnare la contravvenzione stradale, senza attendere la cartella.

Nel verificare la legittimità di una cartella esattoriale bisogna dunque tenere innanzitutto conto del fatto che, contro di essa, possono essere sollevati unicamente quei vizi successivi alla notifica del precedente atto, quali ad esempio la prescrizione o l’avvenuto annullamento da parte del giudice. Ma procediamo con ordine.

Quali sono i vizi di legittimità di una cartella?

Abbiamo appena detto che non è possibile impugnare una cartella esattoriale per vizi inerenti al “merito” del pagamento ossia alla fondatezza del diritto di credito avanzato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comune, Provincia, Regione, Inail, ecc.). Tali eccezioni andavano notificate quando si è ricevuto l’iniziale atto di contestazione. Tuttavia è ben possibile che quest’ultimo non sia mai stato correttamente notificato al contribuente. 

Il difetto di notifica dell’atto di accertamento

Da quanto appena detto deriva il primo motivo di ricorso: il difetto di notifica dell’atto prodromico (la multa stradale, l’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, l’avviso di pagamento della Tari, dell’Imu o del bollo auto, ecc.).

In pratica, il contribuente non deve aver ricevuto il primo avviso di pagamento che, in ogni caso, va sempre notificato entro i termini di prescrizione del tributo. 

Molto spesso ciò avviene quando si cambia residenza. È bene però sapere che, per tutti gli atti spediti dall’Agenzia delle Entrate, la notifica effettuata al vecchio indirizzo è valida fino a un anno dal trasferimento, a meno che il contribuente non abbia comunicato tempestivamente all’ufficio territoriale dell’Agenzia stessa il mutamento di tale residenza. 

Un altro motivo di contestazione della notifica è quando il contribuente viene dato per irreperibile – con conseguente deposito dell’atto presso il Comune – ma, nella relazione di notifica, l’ufficiale giudiziario non dà atto di aver eseguito verifiche all’interno del medesimo Comune per accertarsi se questi era davvero assente o aveva un altro domicilio, dimora o luogo di lavoro. 

Per quanto riguarda le cartelle notificate a una persona defunta, queste devono essere spedite all’ultimo indirizzo di residenza del contribuente e indirizzate in persona di tutti gli eredi, genericamente indicati (ad esempio: “Eredi del sig…”). Dopo un anno dal decesso, però, la cartella va notificata all’indirizzo di ciascun erede e a questi intestata (Egr. sig… erede del sig…).

La notifica è irregolare infine quando la raccomandata è firmata da un soggetto diverso dal destinatario, da un convivente abituale o da una persona addetta alla casa o all’ufficio, con più di 14 anni e in condizioni di capacità di intendere e volere. 

Per accertarsi che non vi siano vizi nella notifica, il contribuente – prima di presentare il ricorso contro la cartella esattoriale – può presentare, all’ufficio dell’Agente della Riscossione e all’ente titolare del credito per cui quest’ultimo agisce (ad es. l’Agenzia delle Entrate), una istanza di accesso agli atti amministrativi, chiedendo di verificare come e quando è stata effettuata la notifica dell’atto anteriore alla cartella. La risposta dovrà necessariamente intervenire entro 30 giorni.

La prescrizione del credito

Un altro tipico motivo di impugnazione della cartella esattoriale è quando il credito dell’ente è, nel frattempo, caduto in prescrizione.

La prescrizione dei tributi si calcola a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto e il relativo termine viene interrotto da qualsiasi richiesta di pagamento formulata con raccomandata a/r o con Pec.

La prescrizione è diversa a seconda della natura dell’importo richiesto in pagamento. In particolare:

  • la prescrizione delle imposte dovute allo Stato (Iva, Irpef, Ires, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta catastale, canone Rai) è di 10 anni;
  • la prescrizione delle imposte dovute agli enti locali, ossia a Comuni, Regioni e Province (Imu, Tari, Tosap, ecc.) è di 5 anni. Fa eccezione solo il bollo auto che è invece di 3 anni;
  • la prescrizione delle sanzioni penali, tributarie e amministrative, comprese le multe stradali, è di 5 anni;
  • la prescrizione dei contributi dovuti all’Inps o all’Inail è di 5 anni. 

Se la cartella esattoriale è solo il rinnovo di una precedente cartella è possibile che, nel lasso di tempo tra le due notifiche, sia intervenuta la suddetta prescrizione. Anche in tal caso quindi ci si può rivolgere al giudice per far annullare la richiesta di pagamento. Di tanto abbiamo parlato in Termini di prescrizione delle cartelle esattoriali.

Come contestare la prescrizione della cartella esattoriale

Poiché i termini per far ricorso contro una cartella decorrono dalla notifica di questa e sono: di 60 giorni per imposte, 30 giorni per le sanzioni e 40 giorni per i contributi Inps e Inail, è impossibile sollevare una contestazione per prescrizione essendo decorsi tali termini. Il contribuente dovrà allora impugnare il successivo atto notificatogli dall’Agente della Riscossione (ad esempio una intimazione di pagamento, un pignoramento, un preavviso di fermo o ipoteca).

Vizi di forma della cartella esattoriale

Quando si parla di vizi di legittimità della cartella ci si riferisce a tutte le violazioni di legge. E la legge, al fine di garantire il contribuente, indica una serie di prescrizioni che la cartella deve rispettare. Tutto ciò dà origine a vizi di forma della cartella, quelli appunto relativi alla redazione della cartella stessa. 

In generale è illegittima la cartella che non rispecchi il modello definito in anticipo dal ministero. La cartella deve ad esempio indicare una serie di elementi in modo da consentire al contribuente di comprendere la causa della pretesa impositiva nei suoi confronti e difendersi. Pertanto deve contenere la descrizione dell’imposta o della sanzione a cui si riferisce la cartella stessa o la sentenza di condanna a fronte della quale è stata emessa. Va indicato anche l’ente creditore per il quale Agenzia Entrate Riscossione sta agendo, l’anno e il periodo di riferimento del debito. È ciò che si definisce motivazione: una cartella senza motivazione è illegittima. L’atto dell’esattore deve cioè indicare per quale ragione – alias, “debito” – è stato emesso. Non basta cioè scrivere “Lei deve allo Stato la somma di…” ma bisogna spiegare da cosa origina tale importo. Di solito, la motivazione può essere data anche con il richiamo a una precedente cartella o sentenza già notificata allo stesso contribuente, ma ne vanno indicati gli estremi (ad esempio, il numero e la data di notifica) in modo da poterla rintracciare.

La cartella deve poi indicare il responsabile del procedimento a cui il contribuente deve rivolgersi per poter chiedere chiarimenti. 

In passato la giurisprudenza riteneva che l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi determinasse la nullità dell’intera cartella. Oggi però l’orientamento della Cassazione è di ritenere non dovuti solo gli interessi e non anche i residui importi della cartella.  

Occhio alla relazione di notifica. Se la cartella è stata notificata a mani dal messo comunale o da altro soggetto legittimato, è necessario che questi rediga la cosiddetta relata di notifica. Essa deve essere apposta alla fine della cartella e mai sul frontespizio dell’atto. Se così, infatti, non fosse, la notifica sarebbe nulla.

Decadenza della cartella di pagamento

Diversa dalla prescrizione è la decadenza. Vediamo cos’è e come funziona la decadenza. Quando un’amministrazione avanza un credito nei confronti di un contribuente emette un atto interno, detto ruolo, che serve per certificare ufficialmente il proprio credito. Il ruolo viene poi trasmesso all’agente della riscossione (ad esempio Agenzia Entrate Riscossione) che procede alla riscossione forzata. 

Ebbene, tra la data in cui il ruolo viene dichiarato esecutivo e quello della notifica della cartella non devono decorrere più di due anni. Diversamente, il debito va dichiarato estinto per decadenza. 

Come contestare una cartella esattoriale

Con la sola eccezione di quanto detto per la prescrizione, per far valere i vizi della cartella esattoriale è necessario proporre ricorso al giudice. I termini sono i seguenti:

  • per le cartelle relative a imposte e tasse, il termine per il ricorso è di 60 giorni e va proposto alla Corte di Giustizia Tributaria, che ha preso il posto delle Commissione Tributaria;
  • per le cartelle relative a sanzioni amministrative e multe stradali, il termine per il ricorso è di 30 giorni e va proposto al Giudice di pace;
  • per le cartelle relative a contributi previdenziali dovuti all’Inps o contributi assistenziali dovuti all’Inail, il termine per il ricorso è di 40 giorni e va proposto al Tribunale ordinario sezione lavoro e previdenza.

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Pubblicato : 17 Gennaio 2023 17:00