forum

Come uscire da un c...
 
Notifiche
Cancella tutti

Come uscire da un contratto di lavoro a tempo indeterminato?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
49 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3141
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Vorrei cambiare lavoro, ma ho un contratto a tempo indeterminato. Come posso fare?

Non ti piace più il lavoro che fai. Hai litigato col tuo capo o coi colleghi. Oppure, più semplicemente, hai trovato una posizione più conveniente presso un’altra azienda. In tutti questi casi ti chiederai come uscire da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Se, nei contratti a tempo determinato, il dipendente deve sempre rispettare la scadenza del contratto stesso (a meno che non voglia rischiare di dover risarcire i danni all’azienda), in quello a tempo indeterminato può “licenziarsi” (o meglio, dimettersi) in qualsiasi momento voglia. Tuttavia per farlo non basta più una comunicazione come avveniva un tempo. È necessario rispettare una procedura telematica che illustreremo qui di seguito, non prima però di aver spiegato quali sono i diritti e i doveri del dipendente che vuol andare via dal lavoro. Ma procediamo con ordine.

Quando dimettersi dal lavoro

Il dipendente ha il diritto di terminare unilateralmente il proprio rapporto di lavoro in qualsiasi momento, salvo che nel contratto sia prevista la clausola di stabilità che gli imponga di non recedere prima di un termine minimo. A tal fine egli può presentare le proprie dimissioni senza bisogno di fornire giustificazioni e senza che sia richiesta l’approvazione del datore di lavoro.

L’unico obbligo a carico del dipendente è di rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo (e di cui parleremo più avanti).

Il dipendente che si dimette volontariamente ha diritto:

  • alle mensilità maturate e non ancora corrisposte;
  • alle ferie non ancora godute, eventualmente liquidate in denaro;
  • al Tfr.

In caso di dimissioni volontarie non spetta invece l’assegno di disoccupazione (la cosiddetta NASPI). Questo spetta solo nel caso di dimissioni per giusta causa (di cui parleremo più in avanti).

Il dipendente che voglia abbandonare il posto di lavoro deve:

  • inviare la comunicazione telematica all’Inps tramite modalità telematica;
  • dare il preavviso previsto dal contratto collettivo.

La violazione di questi due passaggi può avere significative conseguenze che vedremo qui di seguito.

È inoltre opportuno che il dipendente chieda al datore di lavoro di chiudere la mail aziendaleeventualmente attivando un risponditore automatico.

Omessa comunicazione delle dimissioni

Il dipendente che non si presenta più al lavoro ma, nello stesso tempo, non invia le dimissioni è considerato assente ingiustificato e pertanto può essere licenziato per giusta causa.

Il licenziamento per giusta causa ha effetto immediato e il dipendente non potrà ottenere l’indennità di mancato preavviso. Avrà tuttavia diritto all’assegno di disoccupazione.

Il datore di lavoro potrebbe agire contro il dipendente che dolosamente non si è presentato più al lavoro senza fornire spiegazioni al fine di ottenere da questi il rimborso del cosiddetto ticket Naspi ossia dell’imposta che l’azienda versa allo Stato al momento del licenziamento.

Omesso preavviso

Il dipendente che, pur avendo inviato le dimissioni, non si presenta al lavoro durante il periodo di preavviso è tenuto a versare al datore di lavoro una indennità di mancato preavviso, secondo quanto indicato dal CCNL.

Il preavviso tuttavia non è dovuto, sicché le dimissioni hanno effetto immediato (cioè dal giorno in cui sono comunicate in via telematica) quando avvengono per «giusta causa» ossia per una grave inadempienza del datore di lavoro. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:

  • omesso versamento di due o più stipendi;
  • omesso versamento dei contributi;
  • atti di mobbing o di straining;
  • atti di maltrattamenti;
  • violazione delle norme antinfortunistiche.

Patto di stabilità

Qualora il contratto di lavoro preveda un obbligo di permanenza minima (cosiddetto “patto di stabilità“) a tutela dell’impresa, il diritto del lavoratore di dimettersi è soggetto a restrizioni per un periodo definito nell’accordo.

In tale circostanza, il contratto di lavoro, pur essendo a tempo indeterminato, si equipara a un contratto a termine per la durata minima concordata, durante la quale le parti possono rescindere l’accordo solo in presenza di giusta causa. In caso di dimissioni prima del termine pattuito, il dipendente è obbligato a indennizzare il datore di lavoro per eventuali danni causati.

Come dare le dimissioni online

Analizziamo qui la procedura per presentare le dimissioni.

Le dimissioni vanno formalizzate obbligatoriamente attraverso un sistema telematico, mediante moduli specifici forniti dal Ministero del Lavoro e inoltrati sia al datore di lavoro che all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di riferimento. Le dimissioni verbali sono nulle.

Il processo di invio del modulo di dimissioni assicura l’identificazione precisa dell’individuo che compie la procedura e garantisce una data di invio verificabile.

L’invio telematico delle dimissioni può essere curato dal dipendente in prima persona oppure attraverso soggetti “intermediari” quali:

  • patronati,
  • organizzazioni sindacali,
  • consulenti del lavoro,
  • Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL),
  • enti bilaterali,
  • commissioni di certificazione.

Se il lavoratore provvede da solo all’invio delle dimissioni deve essere in possesso di SPID o CIE.

Successivamente il lavoratore deve accedere al modulo online di comunicazione attraverso il portale lavoro.gov.it.

Il portale chiede all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare è quindi quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

È necessario compilare l’apposito modulo.

Il modulo viene poi automaticamente inoltrato:

  • all’indirizzo di posta elettronica (se presente, all’indirizzo PEC) del datore di lavoro
  • all’ITL territorialmente competente (o alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Sicilia)

Il lavoratore deve firmare digitalmente il file PDF prodotto con i propri dati.

 
Pubblicato : 29 Febbraio 2024 07:45