Come togliere ostativo sulla patente?
Revisione, revoca e sospensione del permesso di guida: cosa bisogna fare per essere di nuovo autorizzati a mettersi al volante di un veicolo.
L’automobilista indisciplinato, oltre a pagare e sanzioni previste dal Codice della strada, può ricevere dei provvedimenti restrittivi che limitano o annullano in modo temporaneo o definitivo la possibilità di guidare un veicolo. In sostanza, le autorità competenti possono decidere per la revisione, la sospensione o la revoca della patente, a seconda della gravità della violazione commessa o di eventuali recidive. Sono i cosiddetti provvedimenti ostativi che, nella maggior parte dei casi (a meno di episodi di enorme gravità) possono essere rimediati. Ma come togliere i provvedimenti ostativi dalla patente? Cosa bisogna fare, ad esempio, se viene richiesta a revisione de permesso di guida o se la licenza viene sospesa o revocata? In altre parole, come bisogna agire per poter rimettersi al volante di un’auto senza rischiare una sanzione? Vediamo caso per caso che cosa prevede la normativa.
Cosa fare in caso di revisione della patente?
Uno dei provvedimenti ostativi che possono gravare sull’automobilista è la richiesta di revisione della patente, avanzata dalla Motorizzazione civile o dal Prefetto di fronte a determinate violazioni del Codice della strada.
Può essere richiesto, infatti, di verificare se il titolare della patente possiede ancora i requisiti psicofisici e l’idoneità tecnica per poter guidare un veicolo. Il conducente sarà tenuto a sottoporsi, quindi, a una visita medica e all’esame teorico e pratico della patente.
La visita medica è obbligatoria in caso di:
- guida in stato di abbrezza grave o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
- stato di coma di durata superiore alle 48 ore;
- conducente minorenne che ha commesso delle violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente;
- conducente che ha provocato un incidente in cui qualcuno ha riportato delle lesioni gravi.
Il provvedimento è impugnabile davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data in cui è stato ricevuto. È anche possibile presentare ricorso al Tar entro 60 giorni dalla stessa data.
Per togliere l’ostativo dalla patente sarà necessario:
- sottoporsi alla visita presso l’apposita Commissione medica locale entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione della Motorizzazione o del Prefetto;
- prenotare l’esame di teoria e di guida presso l’Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri competente per territorio entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revisione della patente. L’esame teorico si svolge con un sistema informatizzato, cioè viene chiesto all’interessato di compilare un questionario a quiz estratto a caso da un database predisposto dalle autorità competenti.
L’automobilista ha un anno di tempo dalla data di presentazione dell’istanza per svolgere le due prove. Se si passa l’esame di teoria ma non si ha tempo di fare l’esame di pratica, si può presentare una nuova domanda ma occorrerà fare tutto da capo: l’esito positivo dell’esame di teoria, infatti, non sarà più valido. L’esito negativo dell’esame di revisione comporta la revoca della patente.
Cosa fare in caso di revoca della patente?
La revoca della patente è un provvedimento ostativo che cancella il permesso di guida perché l’automobilista:
- non è più in grado di mettersi al volante di un veicolo;
- è stato sorpreso alla guida in forte stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe;
- ha provocato un incidente stradale grave;
- ha violato più volte nell’arco di un biennio certi articoli del Codice della strada.
Il provvedimento scatta, inoltre, quando ci si mette al volante durante il periodo di sospensione della patente oppure:
- si percorre contromano un’autostrada o una strada extraurbana;
- c’è la recidiva sul superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h;
- si guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe al volante di un autobus, di un camion o di un altro veicolo con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate;
- c’è la recidiva per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico uguale o superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di droghe.
In questi casi, l’autorità informa il Prefetto della trasgressione entro i cinque giorni successivi all’accertamento. Sarà lui ad emettere l’ordinanza di revoca della patente. Nel caso in cui, invece, l’automobilista venga dichiarato inadatto alla guida da un punto di vista fisico o psichico, il provvedimento di revoca è definitivo e viene accertato dall’Asl competente per territorio e disposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri (Dtt).
Per togliere l’ostativo sulla patente in caso di revoca, occorre che siano verificate alcune circostanze. Innanzitutto, se il motivo de provvedimento è stato la mancanza dei requisiti psicofisici, bisogna dimostrare di averli riacquistati sottoponendosi ad una nuova visita medica in modo da riavere una patente di durata non superiore a quella che si aveva in precedenza.
Se, invece, la revoca è scattata per una violazione al Codice della strada, l’automobilista indisciplinato non potrà rifare la patente prima di due anni dalla data in cui il provvedimento del Prefetto è diventato definitivo. Bisogna, però, aspettare tre anni se la revoca è stata determinata da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Contro il provvedimento di revoca della patente è possibile presentare ricorso al ministero dei Trasporti entro 20 giorni dalla comunicazione. Il Ministero deciderà entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la tua richiesta.
Cosa fare in caso di sospensione della patente?
Un provvedimento ostativo sulla patente meno severo rispetto alla revoca è quello della sospensione del permesso di guida. Consiste nel divieto di mettersi al volante di un veicolo per un certo periodo. Può essere:
- a tempo indeterminato, se l’automobilista è privo dei requisiti richiesti dal Codice della strada o è interessato dal provvedimento ostativo di revisione della patente;
- a tempo determinato, come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare abbia violato alcune norme del Codice.
Nel primo caso, per togliere l’ostativo sulla patente, sarà necessario presentare l’opportuna documentazione della Commissione medica locale che dimostri di essere di nuovo in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la guida. Per la sospensione a tempo determinato, invece, la patente si riavrà alla scadenza del termine fissato dal provvedimento.
Contro la sospensione a tempo indeterminato è possibile presentare ricorso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di sospensione. Il ministero si pronuncia entro i 45 giorni successivi e, se il ricorso è accolto, la patente viene restituita. È ammesso anche ricorso al Tar entro 60 giorni, sia contro il provvedimento di sospensione sia contro la decisione avversa del ministero dei Trasporti.
Contro la sospensione a tempo determinato è ammesso il ricorso al Prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica della sanzione o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
Il ricorso al Prefetto non è ammesso:
- se è già stata pagata la sanzione amministrativa: significa che il verbale è stato accettato;
- se i termini della notifica o della contestazione del verbale sono stati superati;
- se la violazione ha dei risvolti penali e deve intervenire l’Autorità giudiziaria;
- se è già stato presentato ricorso al Giudice di Pace;
- se non c’è sul verbale il nominativo di chi ammette di essersi trovato al volante del veicolo al momento della violazione.
Se la notifica della sospensione della patente viene consegnata dopo 20 giorni, il provvedimento non è più valido e si può chiedere al Prefetto o al Giudice di Pace di disporre la restituzione della patente.
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