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Come subentrare in una casa popolare?

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(@paolo-remer)
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Requisiti e condizioni per ottenere l’abitazione al posto del precedente assegnatario; a chi e come presentare l’istanza di subentro. 

I nuclei familiari degli assegnatari di alloggi popolari possono subire variazioni nel corso del tempo, e spesso succede che l’originario assegnatario scompare: l’ipotesi più frequente è quella del decesso, ma ci sono anche i casi di separazione e divorzio, o di cessazione della convivenza di fatto, che comportano l’abbandono dei locali da parte di un membro della famiglia ma non di tutti. Chi rimane vorrebbe acquisire il diritto ad occupare legittimamente quell’immobile, volturando a proprio nome anche il contratto di locazione. E così ci si domanda: come subentrare nell’assegnazione di una casa popolare? 

C’è un diritto di subentro nella casa popolare?

In tali situazioni il diritto di subentro nella casa popolare viene generalmente riconosciuto, ma in presenza di determinate condizioni, stabilite da ciascuna Regione e Comune. Di solito, si dà precedenza ai componenti del nucleo familiare dell’originario assegnatario che avevano convissuto con lui in quella casa popolare, ma occorre verificare che anche loro siano in possesso dei requisiti per fruire dei servizi abitativi pubblici.

In ogni caso, il subentro nell’assegnazione di una casa popolare non è automatico, o tacito, bensì occorre sempre inviare una richiesta all’Ente che gestisce gli immobili pubblici sul territorio. Inoltre a questo tipo di istanze non si applica il silenzio assenso, come invece avviene per altri tipi di domande rivolte alla Pubblica Amministrazione: come ha ricordato di recente la Corte di Cassazione [1], occorre un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego; se l’Ente non provvede a rispondere nei tempi prestabiliti, l’interessato può proporre ricorso al giudice civile. 

Assegnazione casa popolare: quali requisiti?

requisiti per ottenere una casa popolare variano a seconda delle previsioni contenute nei piani di edilizia residenziale pubblica (i cosiddetti “Erp“) predisposti dai Comuni in base alla normativa quadro fissata dalla Regione di appartenenza.

Questi Enti locali emanano periodicamente dei bandi di concorso pubblico, nei quali vengono precisati i criteri di ammissione e i punteggi da attribuire per le varie situazioni: carichi di famiglia, reddito, situazione di difficoltà economica oltre la soglia di povertà. Vengono poi considerati, come requisiti preferenziali, alcuni stati di disagio fisico o sociale, come la vecchiaia, la disabilità, le invalidità permanenti oltre un certo grado, le famiglie sfrattate, ecc. Per informazioni più dettagliate leggi l’articolo: “Casa popolare: quali requisiti per ottenerla?“.

Assegnazione casa popolare: graduatorie e liste

Una volta presentate le domande entro i termini fissati dal bando, viene compilata una graduatoria e gli alloggi saranno assegnati ai vincitori in base al numero dei posti disponibili. Il criterio di fondo è quello di soddisfare innanzitutto le esigenze abitative dei nuclei familiari più numerosi e bisognosi.

Se al momento di formazione delle graduatorie non vi sono alloggi liberi, gli aventi diritto saranno inseriti in una lista di attesa e verranno chiamati man mano che le case si libereranno. Questa procedura può richiedere alcuni anni. Nel frattempo, alcuni Comuni prevedono misure tampone, come l’erogazione di sussidi economici.

Quasi tutti i Comuni consentono la partecipazione al bando ai residenti nel loro territorio, o, in alternativa, a chi svolge in esso stabilmente la propria attività lavorativa. In molti Comuni sono ammessi anche i cittadini extracomunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

Subentro in una casa popolare: come funziona

Il diritto a subentrare in una casa popolare sorge quando, per diverse cause, viene a mancare l’assegnatario originario, senza possibilità di ritorno. I motivi più frequenti sono – oltre ovviamente al suo decesso – l’abbandono dell’abitazione per separazione coniugale o per cessazione della convivenza di fatto. 

Nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, le norme vigenti riconoscono in questi casi il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio, che, una volta riconosciuto, comporterà la voltura del contratto di locazione, per consentire al subentrante di prendere il posto dell’assegnatario originario in tutte le obbligazioni derivanti dal possesso dell’immobile, a partire dal pagamento del canone stabilito.

Alcuni regolamenti locali riconoscono il diritto al subentro anche in vari casi di ampliamento del nucleo familiare, come la nascita di nuovi figli o l’adozione di minori, oppure una nuova famiglia formata dall’occupante che si è sposato o ha avviato una convivenza, ed anche il ricongiungimento familiare per i cittadini stranieri immigrati in Italia. In tutti questi casi, si dovrà provvedere ad aggiornare lo stato di famiglia presso l’Anagrafe del Comune. 

Quali parenti dell’assegnatario possono subentrare? 

Molte leggi regionali e numerosi regolamenti comunali estendono il diritto al subentro ai parenti meno prossimi, fino al secondo o al terzo grado: così sono compresi gli ascendenti e i discendenti diretti di secondo grado (nonni e nipoti) e, talvolta, anche i parenti collaterali (zii e nipoti, cugini, ecc.). 

A tal proposito la Corte di Cassazione [2] ha stabilito che, in caso di decesso di un genitore assegnatario di un alloggio popolare, il subentro dei figli non è automatico e non consente di realizzare né la voltura dell’intestazione né il riscatto dell’abitazione. Questo perché, come afferma la suprema Corte, «gli eredi non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio», cioè il diritto di assegnazione della casa popolare è personale e non si trasferisce per successione ereditaria.

Quindi, non si può ereditare una casa popolareRimane necessario formulare anche in questi casi di decesso del genitore assegnatario la domanda di subentro all’ente competente, che verificherà se il subentrante è in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’assegnazione dell’abitazione. 

Istanza di subentro non accolta: cosa fare?

La sentenza della Cassazione che abbiamo menzionato all’inizio [1] ha stabilito che l’istanza di subentro necessita di un provvedimento di accoglimento esplicito: ciò significa che al subentro nell’assegnazione di una casa popolare non si applica l’istituto del silenzio-assenso [3].

Quindi, se l’Amministrazione non provvede entro i termini stabiliti, oppure emana un provvedimento di rigetto, il richiedente può ricorrere al giudice civile competente per territorio (il tribunale del luogo ove è ubicato l’alloggio popolare) e chiedere l’accertamento del proprio diritto. La Suprema Corte ha precisato che in questi casi non è competente il giudice amministrativo, perché la posizione vantata dal richiedente è di «diritto soggettivo» e, dunque, va azionata davanti al giudice ordinario.

 
Pubblicato : 17 Agosto 2023 07:15