Come stabilire se lo stipendio è giusto?
Il giudice, dinanzi alla contestazione del lavoratore, può liquidare lo stipendio anche al di sopra dei minimi sindacali previsti dal contratto collettivo.
Hai mai avuto il sospetto che il tuo stipendio non fosse adeguato al lavoro svolto? Sai come leggere la busta paga e confrontarla con il tuo Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL)? E quando la retribuzione può ritenersi “sufficiente” secondo la Costituzione?
Se ti interessa approfondire questo argomento, se vuoi sapere come stabilire se lo stipendio è giusto, ci sono una serie di passaggi che devi fare. Ma soprattutto devi tenere conto di una importantissima decisione della Cassazione, la sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023 che, a sua volta, richiama la sentenza n. 106/62 della Corte Costituzionale e, soprattutto, la direttiva Ue 2022/2041 sul salario minimo. Ma procediamo con ordine.
Come si calcola lo stipendio?
Ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, la retribuzione da corrispondere al lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Nella pratica i minimi retributivi sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL).
I contratti collettivi fissano la retribuzione sulla base dell’inquadramento contrattuale del dipendente (ossia della «categoria» e, più concretamente, delle «mansioni» da questi svolte) e delle ore di lavoro.
In mancanza di un contratto collettivo è compito del giudice quantificare la retribuzione in via equitativa. Il lavoratore richiedere al tribunale che la retribuzione sia determinata in via giudiziale presentando un’apposita domanda; accogliendo la domanda, il giudice verifica se la retribuzione stabilita nel contratto individuale di lavoro è sufficiente o meno.
Come si stabilisce se la busta paga è corretta?
La retribuzione può essere calcolata utilizzando due diversi criteri:
- retribuzione fissa mensile, rapportata alla durata del periodo di paga. Essa riguarda, di norma, i dirigenti, gli impiegati, gli intermedi e tutto il settore del commercio. In tale ipotesi l’unità di misura della retribuzione è il mese intero; pertanto, mentre le assenze retribuite sono del tutto ininfluenti ai fini del calcolo delle competenze, è necessario indicare separatamente il compenso per le giornate o le ore di assenza non retribuite per operarne la detrazione;
- retribuzione a paga oraria, rapportata alle ore retribuite e riguardante, in alcuni casi residuali, il personale operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato. La paga oraria è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel mese; sono quindi automaticamente escluse tutte le assenze e devono essere evidenziate apposite voci per coprire quelle retribuite (con compensi o indennità di qualsiasi natura).
Senza entrare nel tecnico, la figura professionale di riferimento per verificare se lo stipendio rispetta i minimi sindacali – ossia gli importi indicati nel contratto collettivo nazionale – è il consulente del lavoro. A questi si può rivolgere il dipendente portando un cedolino paga per accertarsi della correttezza dei calcoli fatti dal datore.
In alternativa è possibile rivolgersi al proprio CAF.
Come determina il giudice se uno stipendio è adeguato?
La sentenza della Cassazione del 2 ottobre 2023 ha chiarito ulteriormente la questione. Nel caso specifico, un dipendente di una cooperativa nel settore dei servizi fiduciari aveva contestato il suo stipendio, ritenendo che non fosse adeguato rispetto al CCNL della vigilanza privata. La Cassazione ha stabilito che il giudice può e deve valutare se la retribuzione sia proporzionale all’attività svolta e “sufficiente”, ovvero non al di sotto degli standard di vita. In altri termini il magistrato può anche disapplicare i minimi sindacali fissati dal contratto collettivo se li ritiene iniqui e insufficienti a garantire la sopravvivenza del lavoratore.
I contratti collettivi, nel prevedere l’entità e le modalità di erogazione dei diversi compensi, incontrano infatti dei limiti. Secondo infatti la giurisprudenza, non devono essere lesi due principi fondamentali: quello di proporzionalità e sufficienza della retribuzione e quello del rispetto di norme inderogabili di legge.
Uno degli strumenti che il giudice può utilizzare per stabilire se lo stipendio sia “sufficiente” è il livello Istat di povertà. Anche se non è un parametro diretto, può aiutare a definire una soglia salariale minima che non può essere superata.
I criteri per stabilire se uno stipendio è equo
Per verificare se la retribuzione del lavoratore è proporzionale all’attività svolta, il giudice deve innanzitutto fare riferimento anzitutto agli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria. Ma può anche discostarsene quando la paga non può ritenersi proporzionata (cioè congrua rispetto all’attività prestata) e sufficiente (ossia non inferiore agli standard minimi di vita). E ciò anche quando il CCNL esistente disciplina i limiti sindacali e questo viene richiamato espressamente dalla legge che regolamenta la specifica attività. Del resto nessuna legge – e tanto meno la Costituzione – stabilisce che la materia degli stipendi sia regolata unicamente dai contratti collettivi.
Come parametro di riferimento il magistrato può anche servirsi della retribuzione stabilita da altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Oppure, grazie ai poteri conferitigli dall’articolo 2099, secondo comma, cod. civ. fare riferimento a indicatori economici o dati statistici, come consiglia la direttiva Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022.
Del resto, nel 2022, l’Unione Europea ha emanato la direttiva sul salario minimo, la n. 2022/2041 il cui obiettivo è la «convergenza sociale verso l’alto dei salari minimi», che vanno «adeguati» per assicurare «condizioni di vita dignitose».
Il primo passo che il giudice deve fare dinanzi alla contestazione del dipendente è dunque la verifica del contratto collettivo. Ma c’è un limite oltre il quale nessun CCNL può scendere: non può tradursi in dumping salariale, specie se sottoscritto da soggetti poco o nulla rappresentativi.
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