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Come si stabilisce l’importo della multa stradale?

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(@angelo-greco)
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In base a quali criteri si stabilisce l’ammontare della multa tre il minimo e il massimo previsto dal codice della strada?

Se hai letto una norma qualsiasi del codice della strada ti sarai accorto che, per gran parte delle violazioni, l’importo della sanzione è fissato tra un limite minimo e uno massimo. E ti sarai anche accorto che, tra le due somme, c’è una notevole differenza. A questo punto ti chiederai come si stabilisce l’importo della multa stradale e chi ne decide l’ammontare? La questione è molto semplice e proveremo a spiegarla qui di seguito. Qui di seguito cercheremo di spiegare perché le multe del codice della strada variano da un minimo a un massimo. Ma procediamo con ordine.

Qual è l’importo della multa stradale?

In linea generale, il verbale prevede quasi sempre il pagamento del cosiddetto

minimo edittale”, ossia l’importo più basso indicato dalla norma. Ma ciò solo a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo. È ciò che viene chiamato pagamento in misura ridotta

Quindi l’agente accertatore non ha alcuna discrezionalità nella determinazione dell’ammontare della multa: al contrario, è obbligato ad indicare nel verbale la somma più bassa prevista dalla legge.

Ad esempio se per l’eccesso di velocità che eccede di 10 chilometri i limiti consentiti la sanzione minima è di 173 euro e quella massima di 695 euro, il poliziotto sarà tenuto ad applicare l’importo più basso.

Tuttavia chi paga nei primi 5 giorni dalla comunicazione del verbale (che, per i divieti di sosta, decorrono dal ricevimento a casa del verbale stesso), è prevista una ulteriore decurtazione del 30%. È ciò che si chiama pagamento scontato. Si tratta infatti di un vero e proprio sconto riconosciuto al trasgressore che, in cambio di tale beneficio, rinuncia a presentare ricorso contro il verbale.

Quando l’importo della multa aumenta?

Ci sono tuttavia dei casi di violazioni del codice della strada particolarmente gravi per i quali l’ammontare della multa non viene deciso dall’agente accertatore ma dal Prefetto a cui il primo ha inviato il verbale.

In tali ipotesi è il Prefetto a decidere quale sanzione applicare, purché entro il limite minimo e massimo indicato dalla norma.

La decisione terrà conto di tre variabili:

  • gravità della violazione;
  • eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose dell’illecito;
  • personalità e condizioni economiche dell’interessato.

Il Prefetto deve motivare le ragioni per cui ha ritenuto di non dover applicare il minimo edittale. In assenza di validi o fondati motivi, la multa è contestabile attraverso il ricorso al Giudice di Pace nei successivi 30 giorni.

In molti casi (quasi sempre) il Prefetto invierà una sanzione più alta del minimo, ma non indicherà i relativi motivi (almeno non dei motivi fondati e concreti, ma indicherà solo motivi generici).

Vediamo ora quali sono le violazioni che prevedono la possibilità di applicare una sanzione più elevata del minimo edittale. Ciò succede:

  • quando la legge prevede, a seguito della violazione stradale, la confisca del veicolo, come nel caso di mancata copertura assicurativa;
  • quando è prevista la sospensione della patente (si pensi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe);
  • in caso di mancato arresto dopo il segnale degli agenti;
  • in caso di rifiuto all’esibizione dei documenti di guida (carta di circolazione, patente ecc.);
  • in caso di trasporto senza licenza o con licenza irregolare;
  • in caso di targa falsa;
  • per la multa per targhe macchine agricole;
  • per il trasferimento della residenza/abitazione non comunicata;
  • per la guida senza patente di mezzi agricoli;
  • per il trasporto non autorizzato di merci pericolose;
  • in caso di inversione non consentita su carreggiate, rampe e svincoli;
  • in caso di circolazione con la patente sospesa.

In quali altri casi la multa raddoppia?

Si è detto che, salvo le eccezioni appena elencate, il verbalizzante applica al trasgressore il minimo edittale. Tuttavia questi ha l’obbligo di pagare la sanzione nei 60 giorni successivi dal ricevimento del verbale. Diversamente, dal pagamento in misura ridotta, scatta l’obbligo di pagare la multa in misura piena.

In tal caso l’ammontare della multa è pari alla metà del massimo edittale.

Oltre a ciò bisogna sommare:

  • gli interessi pari al 10% ogni sei mesi (quindi nella misura del 20% annuo);
  • le ulteriori spese in caso di recupero forzoso, attraverso la notifica della cartella esattoriale.

Se non si paga anche dopo la notifica della cartella, il trasgressore può rischiare il pignoramento dei beni e il fermo amministrativo dell’auto (non necessariamente quella utilizzata al momento dell’infrazione).

C’è un secondo caso in cui l’importo della sanzione supera il minimo edittale: ciò succede quando l’automobilista fa ricorso contro il verbale al Prefetto e questo lo rigetta. In tale ipotesi l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto condanna il trasgressore al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni violazione. In pratica, si arriva a quasi il doppio dell’originaria contravvenzione.

Contro l’ordinanza del Prefetto è ammesso ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace.

 
Pubblicato : 10 Gennaio 2024 06:45