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Come si ripartiscono i consumi di acqua in condominio?

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(@angelo-forte)
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Nel mio condominio non tutti i condomini dispongono di contatori di acqua individuali. Attualmente i consumi di acqua sono ripartiti in base ad un criterio deciso a maggioranza che tiene conto del numero degli occupanti delle unità immobiliari. Si dovrebbero invece usare i millesimi per la ripartizione dei consumi? Si possono obbligare i condomini che non lo hanno ad installare i contatori individuali? 

Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma (n. 6.123 del 18 aprile 2023) ha ribadito quanto già la Corte di Cassazione aveva in passato chiarito (con sentenza n. 17.557 del 2014) e cioè che, fatta salva l’eventuale esistenza di un diverso criterio adottato dai condomini all’unanimità (cioè con voto favorevole di 1.000 millesimi su 1.000), la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’articolo 1123, primo comma, del Codice civile, in base ai valori millesimali delle singole proprietà.

In aggiunta occorre dire che va considerata nulla la delibera che adotta senza l’unanimità, ma a semplice maggioranza, criteri di ripartizione diversi da quelli stabiliti dalla legge (cioè, ad esempio, criteri diversi da quello millesimale fissato dall’articolo 1123, primo comma, del Codice civile e applicabile anche per la ripartizione dei consumi d’acqua in assenza di contatori individuali di sottrazione in ogni unità immobiliare); la nullità delle delibere che adottano a maggioranza criteri di ripartizione diversi da quelli legali è sancita dalla Corte di Cassazione con diverse pronunce (vedi ad esempio le sentenze n. 6.714 del 2010 e n. 6.128 del 2017).

Per quanto concerne l’installazione dei contatori individuali nelle singole unità immobiliari, l’articolo 146, primo comma, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabiliva che entro un anno dall’entrata in vigore della parte terza del decreto n. 152 del 2006 (cioè entro il 29 aprile 2007) le regioni avrebbero dovuto emanare norme per volte a installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa.

In realtà poche regioni hanno provveduto in tal senso.

Il Piemonte, in particolare, nel recepire la norma statale sopra citata ha adottato un Piano di Tutela delle Acque che è stato da ultimo aggiornato con Decreto del Consiglio Regionale n. 179 – 18293 approvato in data 2 novembre 2021.

Ebbene in questo Piano, all’articolo 38, n. 7, a) la Regione Piemonte ha previsto che i Comuni, solamente per i nuovi insediamenti, rilascino il titolo ad edificare (permesso di costruire o altro) se il progetto edilizio prevede l’installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

Identica disposizione era contenuta nell’articolo 42, n. 6), lettera a), del vecchio Piano di Tutela delle Acque adottato con Decreto del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. 117 – 10731 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2007.

Pertanto si può dire che nella Regione Piemonte esiste fin dal 3 maggio 2007 una disposizione che impone ai Comuni di rilasciare titoli per costruire (i permessi di costruire in sostanza) solo se il progetto edilizio prevede l’installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

Naturalmente la norma si applica solo dal 3 maggio 2007 per cui per tutti gli immobili già esistenti a quella data e per gli immobili con permesso di costruire già rilasciato prima del 3 maggio 2007, non vi è nessun obbligo di avere installati contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza (qualunque sia la destinazione dell’immobile).

In definitiva non si può pretendere nella Regione Piemonte l’installazione di contatori singoli se l’immobile è stato costruito in base ad un permesso di costruire il cui iter di rilascio è stato avviato prima del 3 maggio 2007.

Se invece l’iter del permesso di costruire fu avviato successivamente al 3 maggio 2007, il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso in assenza di un progetto che prevedesse contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza (qualunque fosse la destinazione dell’immobile).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 18 Novembre 2023 08:00