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Come si forma la maggioranza in un’assemblea condominiale?

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(@angelo-greco)
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Come si calcolano i quorum in condominio: il criterio dei millesimi e delle teste.

Il corretto calcolo delle maggioranze in assemblea condominiale è essenziale ai fini della validità della votazione. Difatti, in caso di errore, la delibera è annullabile entro 30 giorni. Ma come si forma la maggioranza in assemblea di condominio? Questo processo può sembrare complesso visto che richiede una doppia verifica: quella dei presenti e quella dei millesimi. Tanto al fine di evitare che vi possa essere un abuso della minoranza (proprietaria degli appartamenti più grandi) rispetto alla maggioranza.

Ecco perché è bene sapere come si calcolano i quorum e quali sono. Lo faremo qui di seguito. In questo articolo, esploreremo in modo dettagliato come si forma la maggioranza in un’assemblea condominiale, basandoci sulle normative del Codice civile e sulle più recenti sentenze, come quella del Tribunale di Velletri (1653/2023).

Come si stabilisce la maggioranza in assemblea?

Le decisioni in un condominio sono prese durante le assemblee dei condòmini. Queste decisioni, per essere valide, devono essere assunte a maggioranza e, solo di rado, all’unanimità. Tale maggioranza è considerata vincolante non solo per i presenti che hanno votato a favore, ma anche per coloro che si sono astenuti, i dissidenti e gli assenti.

La maggioranza viene calcolata sia in base al numero di condòmini presenti (le “teste”) sia in base alle quote millesimali di proprietà di ciascuno. Vedremo qui di seguito come avviene il conteggio.

Come si calcola la maggioranza nelle decisioni condominiali?

La maggioranza richiesta per la votazione varia sia a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione, sia a seconda dell’oggetto su cui essa verte.

Riportiamo, alla fine dell’articolo, uno schema con i principali oggetti di delibera condominiale e le relative maggioranze.

Si calcolano i millesimi o le teste?

Per verificare il rispetto del quorum non basta riferirsi né solo al criterio delle teste (ossia i proprietari degli appartamenti presenti in assemblea), né solo a quello dei millesimi. La maggioranza si forma raggiungendo il quorum (che è un numero minimo) considerando entrambi detti due componenti (teste e millesimi).

Tanto per fare un esempio, gran parte delle votazioni (come quella per la nomina dell’amministratore o la sua revoca) richiede:

  • la maggioranza dei presenti in assemblea: ossia il 50%+1;
  • almeno la metà dei millesimi (500/1.000).

Devono sussistere entrambi i requisiti, diversamente la questione all’ordine del giorno si deve ritenere non approvata.

Cosa succede se non si raggiunge la maggioranza necessaria?

Se non si raggiunge la maggioranza necessaria, la decisione non può essere considerata valida, ma nulla esclude che la stessa votazione possa essere ripetuta nella stessa assemblea o in una successiva.

Cosa succede se la maggioranza viene calcolata male?

Se viene approvata una delibera con una maggioranza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge, frutto di un errore nel conteggio dei votanti o dei millesimi, la delibera può essere contestata entro 30 giorni che decorrono:

  • dalla votazione per i presenti e gli astenuti;
  • dalla comunicazione del verbale per gli assenti.

Coloro che hanno votato a favore non possono impugnare la delibera.

Se il termine scade, la delibera diventa definitivamente valida e non più impugnabile. Pertanto non sarà neanche possibile opporsi all’eventuale decreto ingiuntivo azionato dal condominio per il pagamento delle spese che sono conseguenza della decisione assembleare.

Come si contesta una delibera di condominio?

Per impugnare la delibera annullabile è necessario, entro 30 giorni, avviare il tentativo di mediazione obbligatoria presso un organismo presente nella stessa città ove si trova il tribunale competente a decidere (quello del luogo del condominio).

La vicenda

Nella sentenza n. 1653/2023 il tribunale di Velletri ha affrontato il problema dell’individuazione delle corrette modalità con cui si forma la maggioranza in sede di assemblea condominiale e, quindi, quando può dirsi correttamente assunta una decisione.

Il caso riguarda la nomina dell’amministratore, che per essere valida dev’essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno «un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio» (comma 4 articolo 1136 Codice civile).

L’assemblea del condominio procedeva a delibera di nomina raggiungendo tuttavia, solo il secondo dei previsti requisiti, cioè la maggioranza dei millesimi, ma non quella per teste (vale a dire, dei condòmini intervenuti).

Il Tribunale, a fronte dell’impugnazione di un singolo condomino emette provvedimento di annullamento, precisando che la deliberazione non può ritenersi validamente assunta in quanto la maggioranza degli intervenuti ha espresso parere sfavorevole.

Quali sono le maggioranze in assemblea di condominio

In prima convocazione l’assemblea è valida solo se partecipano condòmini che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell’edificio e la maggioranza dei condòmini (quorum costitutivo); inoltre le deliberazioni sono valide solo se sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (quorum deliberativo);

In seconda convocazione l’assemblea è valida se c’è l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo); per l’approvazione delle deliberazioni basta invece la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio dei condòmini (quorum deliberativo).

A fronte però di questi quorum possono essere previste regole speciali che analizzeremo qui di seguito.

Oggetto delibera convocazione Millesimi Condomini
totali/interv.
AMMINISTRATORE
– nomina e revoca I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– approvazione compenso I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
RENDICONTO ANNUALE
– approvazione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA
– per spese ordinarie annuali I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– per riparazioni straordinarie di notevole entità I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
– in generale I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– modifica criteri di ripartizione delle spese I e II 1000/1000 totale condomini
ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE O MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI
– in generale I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– autorizzazione all’amministratore ad aggiornare il contratto di assicurazione del condominio I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA
– limiti o divieti I e II 1000/1000 totale condomini
RIPARAZIONI
– straordinarie di notevole entità I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– straordinarie non di notevole entità I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
INNOVAZIONI O LAVORI
– innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni almeno 667/1000 metà interv. + 1
– opere ed interventi per migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– opere ed interventi per eliminare le barriere architettonicheAscensore“) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– opere in generale finalizzate al contenimento del consumo energetico nell’edificio (vedi anche la voce “Consumo energetico degli edifici“) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– realizzazione di parcheggi condominiali destinati al servizio delle unità immobiliari o dell’edificio I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– opere per produrre energia mediante utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– installazione di impianti ricezione radiotelevisiva I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– realizzazioni di impianti di videosorveglianza I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– innovazione gravosa o voluttuaria (1) I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– innovazioni che possono alterare il decoro I e II 1000/1000 totale condomini
(1)  Se l’innovazione gravosa o voluttuaria consiste in opere:
– suscettibili di utilizzazione separata: ciascun condomino può rifiutarsi di partecipare alla spesa, salvo cambiare idea in seguito (art. 1121 c.c.);
non suscettibile di utilizzazione separata: la maggioranza dei condomini che ha deliberata o accettata l’innovazione deve sostenerne integralmente la spesa; in caso contrario l’innovazione non è consentita.
RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO
– per perimento inferiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c. 2 c.c.) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– per perimento totale o superiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c. 1 c.c.) I e II 1000/1000 totale condomini
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Assembleare
– approvazione I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– modifiche in generale (ad esempio: modifiche sulla gestione ordinaria degli immobili comuni volte al miglior godimento della cosa comune) almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– integrazioni che limitano i diritti dei condomini sulle cose comuni o sulle parti di proprietà esclusiva I e II 1000/1000 totale condomini
Convenzionale
– approvazione I e II 1000/1000 totale condomini
– modifiche alle clausole contrattuali I e II 1000/1000 totale condomini
– modifiche alle tabelle millesimali (con previsione di criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli legali) I e II 1000/1000 totale condomini
– modifiche alle clausole regolamentari I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
ANTENNE RADIOTELEVISIVE (innovazione) (1)
Impianti centralizzati
– installazione di impianti che comportano modifiche in grado di alterare la destinazione delle parti comuni e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– installazione di impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
Impianti non centralizzati
– per l’installazione non è necessario l’assenso dell’assemblea; tuttavia l’assemblea può:
a) prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio
b) subordinare l’installazione dell’impianto alla prestazione di idonea garanzia da parte dell’interessato
I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– adeguamento di impianti esistenti I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
(1) Sono comprese le installazioni di impianti per la ricezione radiotelevisiva (ad esempio antenne satellitari, paraboliche) e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo (anche da satellite o via cavo) con relativi collegamenti fino alla diramazione delle singole utenze.
ASCENSORE
– installazione di ascensore allo scopo di migliorare o di rendere più comodo l’uso della cosa comune e che non comporti pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– installazione di ascensore che possa alterare il decoro rendendo alcune parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (ad esempio: ascensore esterno ad un edificio di notevole pregio architettonico; ascensore da realizzare nel vano scala con taglio dei gradini o notevole restrizione del vano d’ingresso in modo tale da impedire l’uso o il godimento di dette parti comuni anche ad un solo condomino) I e II 1000/1000 totale condomini
– installazione di ascensore per portatori di handicap allo scopo di eliminare una barriera architettonica e che sia tale da non alterare il decoro architettonico dell’edificio e da non rendere alcune parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
– opere per il contenimento del consumo energetico in generale I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– adozione per l’impianto centralizzato di riscaldamento di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– adozione di impianto con i requisiti certificati da diagnosi energetica o APE (come la sostituzione di una caldaia) I e II almeno 334/1000 metà interv. + 1
PARCHEGGI (innovazione)
– realizzazione posti auto condominiali (art. 9 L. 122/89) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– realizzazione posti auto condominiali con alterazione del decoro architettonico che rende alcune parti inservibili all’uso cui sono destinate I e II 1000/1000 totale condomini
– assegnazione esclusiva e nominativa di singoli posti auto I e II 1000/1000 totale condomini
BENI E PARTI COMUNI
Divisione
– di beni comuni, sempre che non renda più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino I e II 1000/1000 totale condomini
Vendita o costituzione di diritti
– vendita o cessione di beni comuni
– costituzione di servitù a carico di tutto il condominio
– concessioni a terzi
I e II 1000/1000 totale condomini
Costituzione di ipoteca
– in generale I e II 1000/1000 totale condomini
– a garanzia di mutuo per ricostruzione I e II 667/1000 metà condomini + 1
Locazione
– di un appartamento condominiale a un terzo senza mutare la destinazione I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– locazioni ultranovennali I e II 1000/1000 totale condomini
Uso delle parti comuni
– autorizzazione alla sosta di autoveicoli dei condomini nel cortile comune, senza alterarne la destinazione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– autorizzazione al passo carrabile dei condomini sul viale comune, senza lesione dei diritti I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– affitto a un condomino del locale comune ove è sito l’impianto di riscaldamento, con affidamento della gestione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– separazione, in un cortile comune, della zona di passaggio pedoni e di traffico veicoli I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
Modifica della destinazione d’uso
– modifica della destinazione d’uso di parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale I e II almeno 800/1000 4/5 dei condomini
– diffida a cessare attività che incidono negativamente ed in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– trasformazione dei locali della portineria in bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini I e II 1000/1000 totale condomini
PORTIERATO
– istituzione del servizio I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– soppressione del servizio (potrebbe essere necessario anche la modifica del regolamento condominiale) (vale anche per la riduzione dell’orario di servizio) I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
oppure, ritenendola un’innovazione: I e II almeno metà interv. + 1
– licenziamento del portiere (non per soppressione del servizio) I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– istituzione di un servizio di guardiania notturna, sostitutivo del portiere, sospeso in alcuni periodi o in alcuni giorni I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
SUPERCONDOMINIO
– nomina da parte di ogni condominio che fa parte del supercondominio di un rappresentante gestione ordinaria  nomina dell’amministratore I e II 667/1000 metà interv. + 1
SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO
– quando l’edificio può dividersi in parti o edifici autonomi I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– quando per dividere in parti autonome servono modifiche dell’edificio e opere per sistemare locali e dipendenze I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
TABELLE MILLESIMALI (FORMAZIONE E MODIFICA)
– in generale I e II 1000/1000 totale condomini
– in seguito ad errore o modifica edificio (v.  n. 6837) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
PROGETTI TERRITORIALI
– autorizzazione all’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi ed iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
LITI GIUDIZIALI
– liti su materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– autorizzazione all’amministratore a resistere in un giudizio contro il condominio I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 1/3 condomini
– autorizzazione all’amministratore per una transazione avente ad oggetto beni comuni indisponibili e diritti reali comuni I e II 1000/1000 totale condomini
 
Pubblicato : 29 Novembre 2023 13:45