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Come si divide una polizza vita tra gli eredi

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(@paolo-remer)
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A chi va liquidato il premio assicurativo: come risolvere contestazioni tra il beneficiario e gli eredi; cosa succede in caso di premorienza del beneficiario. 

Quando muore una persona, a volte i suoi parenti si accorgono che, nel patrimonio da ripartire tra gli eredi, ci sono anche delle polizze vita. E in alcuni casi si scopre che il beneficiario del premio che l’assicurazione deve pagare in caso di morte è un estraneo, anziché un familiare. A questo punto, bisognerà rivolgersi alla compagnia di assicurazioni per ottenere la liquidazione del premio. In base però a quali regole andranno divise le polizze? Si terrà conto delle quote indicate nell’eventuale testamento, o comunque di quanto spetta agli eredi legittimari? Cerchiamo di comprendere come si divide una polizza vita tra gli eredi.

Chi ha diritto alla liquidazione della polizza vita?

La prima cosa che bisogna sapere è che la liquidazione della polizza vita prescinde dall’accettazione dell’eredità. Difatti, ha diritto al premio anche chi non la accetta in modo esplicito e neppure in maniera tacita. I diritti derivanti al beneficiario da una polizza vita non spettano al beneficiario a titolo di successione ereditaria, bensì in forza di un contratto sottoscritto tra l’assicurato e la compagnia.

Come chiarito dalla Cassazione, il beneficiario di un contratto di assicurazione per il caso morte acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante [1]. In altre parole, colui che è stato designato dal contraente come beneficiario di una polizza vita acquisisce, nei confronti della compagnia assicuratrice, un diritto del tutto distinto da quello degli eredi dello stipulante.

Polizza vita e testamento: rapporti

Il beneficiario della polizza vita viene normalmente indicato non nel testamento, ma nel contratto stipulato con l’assicurazione. Di solito, proprio per rendere edotto di ciò il beneficiario, nel testamento si specifica l’esistenza della polizza e il nome di quest’ultimo; ma non è indispensabile farlo.

Nel testamento si può, comunque, revocare o modificare la designazione del beneficiario, anche se, per evitare contestazioni dopo la morte del testatore, è sempre bene fare la variazione presso la compagnia assicuratrice, in modo che il cambio avvenuto risulti per iscritto e con data certa, anziché emergere solo in seguito, magari quando dopo il decesso viene scoperto un testamento olografo o viene pubblicato il testamento ricevuto dal notaio.

Quando il beneficiario della polizza vita è un erede

Potrebbe anche succedere che, nella polizza, il beneficiario della polizza vita venga identificato non con uno specifico nome e cognome di una persona ben determinata, bensì genericamente , con la dicitura: «eredi legittimi». In questa circostanza, per individuare i beneficiari si farà riferimento alle consuete norme di legge che individuano gli eredi in caso di decesso senza testamento.

Anche la Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere alcuni contrasti, ha stabilito che i beneficiari di una polizza vita designati attraverso la formula «eredi legittimi» sono da identificarsi mediante le regole della successione senza testamento e questo, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, vale anche qualora vi sia un testamento.

Quando il beneficiario non è un erede legittimo

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [2], il contraente è libero di indicare per nome i beneficiari dell’assicurazione sulla vita ed anche di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo che la compagnia dovrà versare dopo la sua morte.

Il contraente può, quindi, decidere che la polizza vita vada a un familiare che non rientra nella ristretta cerchia degli eredi legittimi (coniuge, figli, genitori), o ad un estraneo, ed anche ad una persona che non è stata menzionata nel testamento. E, come detto all’inizio, il beneficiario della polizza – se rientra tra gli eredi – non è affatto tenuto ad accettare l’eredità per ottenere la liquidazione del premio: il suo diritto a riceverlo rimane inalterato, anche se dovesse rinunciare all’eredità. 

Come si divide la polizza vita tra gli eredi beneficiari?

Quando l’assicurato però aveva indicato genericamente nella polizza che i beneficiari sarebbero stati i suoi «eredi legittimi», l’indennizzo assicurativo viene diviso tra loro in quote uguali. Attenzione: ciò significa che nella liquidazione della polizza si prescinde da quelle che potrebbero essere le diverse quote spettanti a ciascuno degli eredi legittimari (ad esempio, la metà alla moglie superstite, ed il rimanente ai figli, in parti uguali fra loro).

Ugualmente, non rileva neppure l’attribuzione delle quote in misura differente, stabilita in via testamentaria. Ad esempio, se un padre in testamento designa un figlio erede al 50% e l’altro al 40%, la polizza vita di cui i due saranno beneficiari si dividerà sempre per metà ciascuno (a meno che l’assicurato non abbia disposto diversamente nel contratto con la compagnia: qui egli potrebbe aver previsto una diversa ripartizione tra i vari beneficiari).

Eredi e beneficiari: riparto della somma

Come chiarito nel 2021 dalle Sezioni Unite della Cassazione [1], «la designazione generica degli “eredi” come beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita comporta la ripartizione della somma relativa tra gli aventi diritto non secondo le proporzioni proprie della successione ereditaria, ma in parti uguali tra loro. E ciò pur se gli eredi concorrono con percentuali diverse alla divisione del patrimonio ereditario del de cuius».

Premorienza di un beneficiario: cosa succede?

Il principio espresso dalle Sezioni Unite è stato specificato, nel 2023, da una nuova sentenza [3] in un caso di premorienza del beneficiario rispetto al contraente. In concreto, era accaduto che un uomo – designato come beneficiario da colui che aveva stipulato la polizza vita, ed anche erede legittimo dello stesso: si trattava del figlio – era morto prima del contraente (ovviamente, dopo la stipulazione della polizza in suo favore).

Secondo la Suprema Corte, gli eredi del defunto succedono «per rappresentazione» alla persona premorta, nei diritti che essa aveva acquisito nei confronti dell’assicuratore e per le prestazioni previste nella polizza vita, e tutto ciò avviene in base alla quota ereditaria loro spettante. Pertanto, quando uno dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita muore prima del contraente della polizza vita, la prestazione spettante in base ai termini del contratto di assicurazione stipulato dovrà essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

Polizza vita a favore di un convivente

Potrebbe succedere che l’assicurato intesti la polizza alla convivente (o al convivente). Eventuali figli potrebbero opporsi a tale decisione, rivendicando la loro qualità di eredi legittimari? Ecco la risposta: come abbiamo visto, l’assicurazione sulla vita non entra a far parte dell’asse ereditario. Ciò significa che gli indennizzi delle polizze vita sono esclusi dalla successione. Pertanto, gli eredi legittimari non possono pretendere una parte del premio, se non erano compresi tra i beneficiari, salvo il caso di premorienza di uno di essi, che abbiamo esaminato sopra.

Tuttavia, qualora le quote di legittima dei figli dovessero risultare lese, questi potrebbero contestare i vari premi versati dal defunto. In particolare, i premi delle polizze corrisposti dall’assicurato sono da considerare donazioni indirette e, in quanto tali, possono essere oggetto dell’azione di lesione di legittima da parte dei legittimari (i figli). Questi ultimi quindi, se hanno ricevuto una porzione di eredità inferiore a quanto previsto dalla legge, potrebbero intaccare il premio ricevuto dal convivente beneficiario della polizza, per ripristinare le proporzioni loro spettanti.

Secondo la Corte di Cassazione [4], «nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità e costituisce una donazione indiretta». Quindi, quanto donato può essere rappresentato dai premi versati all’assicuratore, mentre il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore può integrare il risultato finale utile dell’operazione per il beneficiario.

 
Pubblicato : 15 Maggio 2023 16:04