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Come si dimostra la donazione indiretta?

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(@angelo-greco)
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Prova per evitare la nullità della donazione e per contrastare un accertamento fiscale per il pagamento dell’imposta sulle donazioni. 

Quando si parla di donazione indiretta ci si riferisce a quei casi in cui il donante, anziché regalare al beneficiario un determinato bene (nel qual caso si parla di «donazione diretta»), gli eroga i soldi per acquistarlo. Ad esempio, compie una donazione diretta il padre che intesta la propria casa al figlio; al contrario attua una donazione indiretta il genitore che paga direttamente il venditore o effettua un bonifico sul conto del figlio per consentirgli di versare il prezzo di acquisto della casa. Sorge tuttavia necessario rispondere al seguente quesito: come si dimostra la donazione indiretta?

La necessità di fornire la prova della donazione indiretta sorge per tre ragioni. Innanzitutto per controbattere alla eventuale richiesta di restituzione della somma da parte del donante: si pensi a una persona che, dopo aver versato i soldi al beneficiario, sostenga che tale gesto fosse in realtà un prestito.

In secondo luogo potrebbe risultare necessario, ai fini fiscali, dimostrare che l’atto è esente da imposte così come, di recente, stabilito dalla Cassazione.

In ultimo, come vedremo a breve, la donazione indiretta non richiede l’atto notarile che, invece, è richiesto per le donazioni dirette di “non modico valore”, a pena di nullità.

Procediamo con ordine.

Il bonifico fatto sul conto è una donazione o un prestito?

Secondo il più recente orientamento della Cassazione, nel momento in cui un soggetto dimostra di aver effettuato un pagamento nei confronti di un altro, è quest’ultimo che deve dimostrare che si è trattato di una donazione e non di un prestito.

La prova tuttavia diventa assai complicata nei rapporti familiari dove i regali avvengono senza la redazione di atti scritti.

In tale ipotesi, per dimostrare che si è trattato di una donazione indiretta si potrà utilizzare la causale del bonifico utilizzata per il pagamento.

Inoltre, sebbene esista un generale divieto di utilizzare prove testimoniali per cause di valore superiore a 2,5 euro (limite mai aggiornato all’inflazione, dal 1942), il giudice può ammettere le dichiarazioni dei terzi proprio quando, in relazione ai rapporti sussistenti tra le parti, è verosimile presumere che queste non abbiano sottoscritto alcun documento.

In ogni caso, è nella prassi notarile indicare la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto della casa. Sicché, se il figlio paga il prezzo al venditore con i soldi del genitore, tale circostanza verrà menzionata nell’atto pubblico.

Quali tasse sulla donazione indiretta?

Prima di affrontare il tema collegato alle imposte sulle donazioni, dobbiamo ricordare come, secondo il più recente orientamento della Cassazione (sent. n. 7442/2024), la donazione indiretta non richiede l’atto notarile. Pertanto non è necessario neanche il versamento dell’imposta di registro (imposta che, altrimenti, va corrisposta quando si registra l’atto pubblico).

Una volta stabilito che la donazione indiretta è esente dall’imposta di registro, non resta che verificare se sia dovuta almeno l’imposta sulle donazioni. Quest’ultima però sconta una serie di franchigie che di fatto la relegano a ipotesi marginali. In particolare, non è dovuta l’imposta sulle donazioni nel caso di:

  • donazioni tra coniugi o tra parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) fino a 1 milione di euro (1,5 milioni se il donatario è portatore di handicap): sul valore eccedente tale franchigia, si applica l’imposta del 4%;
  • donazioni tra fratelli e sorelle fino a 100 mila euro (1,5 milioni se il donatario è portatore di handicap): sul valore eccedente tale franchigia, si applica l’imposta del 6%.

Invece l’imposta sulle donazioni è del 6% senza franchigie per quelle tra parenti fino al 4° grado e affini fino al 3°. È infine dell’8% in tutti gli altri casi.

Dunque, in caso di bonifico di qualche centinaio di migliaio di euro dal padre al figlio non ci sarà alcuna possibilità di un avviso di accertamento.

Negli altri casi, però, è bene sapere che, per dimostrare la donazione indiretta, è sufficiente che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga all’atto notarile. Quindi, il figlio dovrà far mettere per iscritto che il prezzo viene pagato attraverso i soldi che gli sono stati donati dal padre.

Tale dichiarazione è quindi prova della donazione indiretta e del fatto che la stessa non è soggetta a tassazione. Questo peraltro evita che la donazione, per essere valida, richieda l’atto pubblico notarile.

Donazione indiretta e problemi con gli altri eredi

Non dobbiamo dimenticare che la donazione indiretta va calcolata nella cosiddetta “collazione”: essa cioè si considera come un anticipo della legittima, ossia di quella quota di eredità che spetta sempre al figlio o al coniuge del de cuius.

Gli eredi legittimari lesi nelle rispettive quote possono contestare la donazione indiretta chiedendo la restituzione della somma donata (non anche del bene con essa acquistato) entro 10 anni dall’apertura della successione (ossia dal decesso del de cuius).

 
Pubblicato : 17 Ottobre 2024 09:14