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Come si determina il mantenimento dei figli

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(@angelo-greco)
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Il principio di proporzionalità per il mantenimento dei figli e ordine di pagamento al padre degli alimenti.

Quando una coppia si separa, un punto spesso controverso tra gli ex conviventi o coniuge è stabilire come si determina il mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti). Sul punto la legge non offre indicazioni precise, ragion per cui bisogna rifarsi ai precedenti della giurisprudenza. 

Alcuni importanti chiarimenti sul calcolo degli alimenti ai figli sono stati forniti dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 597/2023 che ribadisce i principi affermati da sempre dalla Cassazione.

Vediamo dunque come si determina il mantenimento dei figli minori.

Criteri per calcolare l’assegno di mantenimento al figlio

L’articolo 337 ter, comma 4, del codice civile stabilisce che ciascuno dei genitori, anche dopo la separazione, provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. 

Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a carico del genitore non convivente con i figli da determinare considerando i seguenti elementi: 

  • le attuali esigenze del figlio. Questo fa sì che l’assegno può essere oggetto di revisione con l’incremento delle necessità della prole (come spesso succede nel momento dell’iscrizione all’università);
  • il tenore di vita goduto dal figlio quando ancora conviveva con entrambi i genitori. Tale precisazione è molto importante. Difatti, se l’assegno di divorzio dovuto all’ex coniuge deve garantire a questi solo l’autosufficienza economica (indipendentemente dal divario economico con il soggetto ai figli), l’assegno da versare ai figli va ben oltre tale parametro. Questi ultimi devono poter godere di un mantenimento proporzionato alle capacità reddituali dei genitori e dunque al tipo di vita che conducevano quando la famiglia era ancora unita; 
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 
  • le risorse economiche di entrambi i genitori; 
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 cod. civ.,, non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali. Questo significa che un genitore potrebbe essere completamente dispensato dal versare il mantenimento al figlio se, disoccupato, si prende cura materialmente di lui quotidianamente nella gestione ordinaria (studio, attività post-scolastiche, ecc.).

Con riguardo a quest’ultimo punto, la Cassazione (sent. n. 5242/2024) ha detto che l’art. 316-bis, comma 1, cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole). Esso, al contrario, prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione. Tale criterio tiene conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati. 

Questi parametri legali sono pensati per assicurare che il minore non subisca svantaggi nella sua crescita e formazione a seguito della crisi o della separazione dei genitori. 

L’obiettivo è evitare interruzioni significative nel standard di vita che il minore aveva prima della rottura familiare. Questi criteri sono utilizzati per stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento con un livello ragionevole di equità e oggettività, arricchendo la giurisprudenza con linee guida ancor più precise.

Per esempio, è considerato essenziale, anche tramite presunzioni, dimostrare quali siano le necessità di vita del minore, tenendo conto della sua età e delle sue specifiche condizioni, dato che queste rappresentano un criterio fondamentale di valutazione (Cassazione, 18 settembre 2013, n. 21273).

Le esigenze dei figli

L’assegno di mantenimento destinato ai figli minori o ai maggiorenni non ancora economicamente indipendenti deve coprire un ampio spettro di esigenze. Esso non si limita unicamente al semplice sostentamento. L’articolo 147 cod. civ. estende la responsabilità dei genitori alla copertura di un ampio spettro di esigenze che includono l’abitazione, l’istruzione, le attività sportive, le cure sanitarie, l’integrazione sociale e l’assistenza morale.

Inoltre, è essenziale che i genitori predispongano una stabile organizzazione domestica che garantisca un adeguato supporto alle necessità di cura e di educazione dei figli, fino a quando la loro età lo richieda. Questa responsabilità è sottolineata dalla giurisprudenza italiana, che in diverse occasioni ha ribadito l’importanza di un supporto comprensivo che vada oltre i semplici bisogni primari (Cassazione, 6 agosto 2020 n. 16739; Cassazione, 18 settembre 2013 n. 21273; Cassazione, 14 maggio 2010 n. 11772).

Ad esempio, è riconosciuto il diritto a un assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne che sia studente universitario fuori sede, e si ammette un incremento dell’assegno qualora aumentino le sue esigenze economiche a causa del cambiamento di città (Cassazione, 13 gennaio 2010 n. 400).

Tenore di vita dei figli

La quantificazione dell’assegno di mantenimento deve considerare le esigenze dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Tale valutazione deve tenere conto delle reali capacità economiche dei genitori (Cassazione, 24 maggio 2023 n. 14310; Cassazione, 29 dicembre 2021 n. 41919).

Nonostante la cessazione della convivenza possa aumentare le spese individuali dei genitori, il giudice non può ridurre l’assegno di mantenimento basandosi esclusivamente sull’idea che un importo elevato possa essere diseducativo. La legge richiede che l’assegno sia determinato considerando le reali necessità dei figli in base al tenore di vita pregresso e alle risorse dei genitori (Cassazione, 19 maggio 2009 n. 11538). 

La permanenza dei figli e le risorse economiche dei genitori 

Il giudice deve attentamente considerare gli oneri economici che ogni genitore sostiene durante il periodo di permanenza dei figli. La legge prevede infatti che l’importo dell’assegno di mantenimento possa essere ridotto per il genitore non affidatario, a seconda del tempo che i figli trascorrono con lui. Questo si applica tanto nei casi di affidamento condiviso, dove l’assegno è dovuto dal genitore presso cui il figlio non risiede stabilmente, quanto nei casi di affidamento esclusivo.

È importante notare che, indipendentemente dal tempo trascorso dai figli con ciascun genitore, l’assegno di mantenimento non può essere sospeso (Cassazione, 25 maggio 2007 n. 12308; Cassazione, 17 gennaio 2001 n. 99).

Valutazione delle risorse economiche

Nel determinare l’importo dell’assegno di mantenimento, il giudice deve anche analizzare la situazione patrimoniale complessiva dei genitori. 

Questo include i redditi derivanti da attività lavorative e qualsiasi altra forma di reddito o utilità. Ad esempio, sono rilevanti le entrate da immobili di proprietà, anche non produttivi di reddito diretto (Cassazione, 4 febbraio 2009 n. 2707), così come eventuali incrementi di redditi o patrimoni durante il procedimento di separazione.

Inoltre, il giudice deve considerare le disponibilità monetarie e gli investimenti, valutando la loro capacità di generare reddito e garantire un elevato standard di vita (Cassazione, 22 febbraio 2008 n. 4540; Cassazione, 24 aprile 2007 n. 9915).

Redditi occulti e accertamenti fiscali

 È sempre la Cassazione (sent. n. 918/2024) a chiarire inoltre che per determinare l’assegno di mantenimento ai figli non autosufficienti, in caso di separazione dei genitori, è necessario considerare il tenore di vita della famiglia durante il matrimonio, indipendentemente dall’origine dei redditi o dei patrimoni goduti. Inoltre sono rilevanti anche i redditi occultati al fisco, e per accertarli l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, come le indagini della polizia tributaria.

 
Pubblicato : 28 Maggio 2024 16:00