Come si concordano le spese straordinarie per i figli?
Le spese straordinarie per i figli non sempre devono essere prima concordate: quando necessarie, vanno rimborsate anche senza previo accordo.
Nel momento in cui un genitore separato o divorziato deve affrontare delle spese straordinarie per i figli farà bene a conservare tutta la documentazione attestante l’esborso monetario per poter poi pretendere il rimborso da parte dell’ex coniuge o partner. Senza infatti tale prova, nulla è dovuto. E a tal fine serviranno la ricevuta fiscale o lo scontrino. Si pone però il dubbio se, prima di procedere a effettuare tale spesa, sia necessario un preventivo accordo tra i due genitori. Sul punto la giurisprudenza ha operato un distinguo tra spese necessarie e non.
Proprio a tal fine, nel seguente articolo vedremo come si concordano le spese straordinarie per i figli, quali sono quelle che richiedono una preventiva consultazione e quali invece quelle che consentono al genitore collocatario (quello cioè che si occupa giornalmente della prole) di provvedere direttamente all’esborso per poi presentare il conto all’ex. Ma procediamo con ordine.
Quali sono le spese straordinarie per i figli?
Le spese straordinarie da affrontare per i figli sono quelle, necessarie o semplicemente utili, caratterizzate dall’imprevedibilità dell’evento che le determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono preventivamente quantificabili o sono dirette a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie.
Le spese straordinarie sono di due tipi:
- ci sono quelle obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate tra i genitori (ad esempio la retta dell’università privata) o da decisioni talmente urgenti e necessarie, da non consentire la preventiva consultazione e accordo;
- e ci sono altre che richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie: quando vanno concordate?
Non tutte le spese straordinarie sostenute per i figli devono essere prima oggetto di accordo. Tale accordo è necessario solo quando si tratta di esigenze voluttuarie o comunque non necessarie e sempre che l’importo sia particolarmente elevato in relazione alle possibilità economiche dei genitori.
Quando invece le spese sono sostenute nell’interesse del figlio non autosufficiente e sono di entità sostenibile in relazione alle capacità economiche del genitore, queste non devono essere previamente concordate ed è dovuto il rimborso in base alla preventiva. Lo stesso vale per tutte le spese relative a esigenze urgenti e necessarie (si pensi a un problema di salute e a una visita specialistica): anche queste ultime vanno rimborsate benché non si sia stata una preventiva concertazione tra i genitori.
Si legge in un precedente del tribunale di Piacenza (sent. n. 384/2021): «Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie che rispondano effettivamente all’interesse del figlio minore. In tali casi, la sussistenza o meno di un consenso preventivo non può ostare al sorgere di un obbligo di contribuzione por quota alle stesse».
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare che tali spese corrispondano all’interesse del figlio, commisurando l’entità della spesa stessa all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Come concordare le spese straordinarie per i figli?
Quando le spese devono essere oggetto di accordo tra i genitori, le modalità con cui concordare tale esborso possono essere anche informali, ossia con intesa verbale, seppure è sempre meglio redigere sempre una scrittura privata o comunque avere uno scambio di email. Nella dichiarazione bisognerà indicare la natura della spesa, l’importo massimo, il soggetto con cui concludere il contratto (ad esempio lo studio medico) e il termine entro cui il consenso si considera concesso (oltre il quale quindi il sostenimento della spesa deve ritenersi non più autorizzato).
Conclusioni
La giurisprudenza è dunque concorde nell’affermare che: «A seguito della separazione personale dei coniugi non è configurabile in capo al coniuge affidatario della prole un obbligo di costante e continua informazione e concertazione in ordine alle spese straordinarie sostenute o da sostenere in favore della prole, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Nel caso di mancata concertazione e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice valutare l’esistenza e la fondatezza dei motivi di dissenso, nonché la rispondenza delle spese all’interesse della prole, mediante verificando altresì la sostenibilità dell’esborso in relazione alle condizioni economiche dei genitori» (Cass. 24/02/2021, n. 5059, trib. Bari sent. n. 2823/2021).
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