Come si chiama la nuova Commissione Tributaria?
Il nuovo nome delle CTP e CTR: come funziona il nuovo processo tributario e quando c’è la competenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria.
La riforma della giustizia tributaria ha cambiato non solo le regole del processo ma anche il nome degli organi decidenti. Le vecchie CTP (Commissione Tributaria Provinciale) e CTR (Commissione Tributaria Regionale) hanno cambiato nome. Al mutamento di denominazione corrisponde anche una trasformazione strutturale: ora, al posto del Collegio, nelle controversie di minor valore decide un giudice unico (il cosiddetto «giudice monocratico»). Vediamo allora, più nel dettaglio, come si chiama la Commissione Tributaria – sia quella Provinciale che Regionale – e quali sono le novità della riforma del processo tributario.
Il nuovo nome delle CTP e CTR
La Commissione Tributaria Provinciale oggi si chiama Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Invece la Commissione Tributaria Regionale ha preso il nome di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
In terzo grado decide sempre la Cassazione, che devolve la questione alle apposite sezioni tributarie.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e giudice monocratico
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro ossia tutte quelle per le quali il contribuente (poteva già in passato e tuttora) può difendersi in giudizio da solo, senza la necessaria assistenza di un difensore abilitato.
Sono escluse le controversie di valore indeterminabile (quali ad esempio le liti aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti di rettifica delle rendite catastali).
Come si determina il valore della lite
Vediamo come si stabilisce il valore della lite al fine di comprendere se la controversia debba essere decisa dal giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria. Il valore della controversia si determina (in base all’articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992), computando il solo tributo, senza considerare interessi e sanzioni. Nelle sole ipotesi in cui la controversia ha ad oggetto soltanto le sanzioni, il valore della lite è pari all’ammontare delle stesse.
Ai fini del calcolo del valore della controversia per l’attribuzione della stessa al giudice monocratico o al giudice collegiale, si deve tenere conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito di eventuali rettifiche delle perdite. Ciò significa che se la rettifica della perdita determina un’imposta virtuale fino a 3 mila euro la competenza sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione monocratica, se invece la rettifica della perdita determina un’imposta virtuale superiore a 3 mila euro, la competenza sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione collegiale.
Regole procedura
Nel procedimento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.
Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
Oltre al cambio di denominazione (Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in luogo delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali) la riforma del processo tributario inserisce la possibilità di prova testimoniale, che in precedenza era vietata.
Più in particolare, il giudice può ammettere la prova testimoniale in forma scritta. In dettaglio, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257 bis del codice di procedura civile.
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Come si fa ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Le modalità di redazione del ricorso sono le stesse del passato. Nel caso di ricorso di valore inferiore a 50 mila euro, il ricorso deve contenere anche l’istanza di reclamo-mediazione. Inoltre deve essere “intestato” alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado territorialmente competente senza necessità di indicare che trattasi di giudizio affidato alla cognizione del giudice monocratico (se ha ad oggetto una lite di valore inferiore a 3 mila euro).
Come si svolge l’udienza davanti alla Corte di Giustizia Tributaria?
Le udienze dinanzi al giudice monocratico si svolgeranno, quale regola generale, “a distanza”, ossia in videoconferenza da remoto, fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti (sia contribuente sia ente impositore), di chiedere nel ricorso, nell’atto di appello o nel primo atto difensivo (ad esempio, per il contribuente vittorioso in primo grado, nell’atto di controdeduzioni o di controdeduzioni ed appello incidentale), per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ente impositore e del giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. In tal caso l’udienza si svolgerà pertanto con la presenza di tutti le parti e del giudice (monocratico) presso le aule della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
Le pronunce emesse dal giudice monocratico potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado al pari di quelle emesse dal giudice collegiale, a prescindere dal tipo di vizio e contestazione sollevata, quindi senza alcuna limitazione.
Il giudizio di appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado si svolgerà sempre dinanzi ad un collegio composto da tre giudici essendo stato previsto il giudice monocratico per il solo giudizio di primo grado.
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