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Come si calcola il risarcimento danno?

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(@mariano-acquaviva)
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Danno patrimoniale e non patrimoniale: i criteri per quantificare il risarcimento tra danno emergente, lucro cessante, danno morale e danno biologico.

Sono tanti gli episodi che danno diritto al risarcimento del danno: dalla caduta in una buca stradale ad un incidente auto con feriti, da uno spintone in un corridoio di scuola al danno subìto sul lavoro. Ebbene, in questi casi non è sempre facile, per chi non abbia studiato legge, comprendere cosa ci venga risarcito e con quali criteri. Cercheremo quindi di illustrarlo brevemente con semplici esempi.

Risarcimento: danno patrimoniale e non patrimoniale

L’autore del fatto illecito (o, se è assicurato, l’assicurazione al suo posto) dovrà risarcire, di norma sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale subìto dal danneggiato.

Cos’è il danno patrimoniale?

Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale; comprende:

  • il danno emergente, cioè le spese materialmente sostenute dal danneggiato a causa del fatto illecito e quelle che, sempre a causa di tale fatto, potrebbe dover sostenere in futuro. In pratica, si tratta della diminuzione netta del patrimonio;
  • il lucro cessante, cioè la somma che il danneggiato avrebbe potuto guadagnare se non fosse rimasto vittima del fatto illecito. Poiché l’importo di tale somma non sempre è dimostrabile analiticamente (come potrebbe, per esempio, un rappresentante di commercio dimostrare quanti affari avrebbe concluso se non fosse rimasto vittima del fatto illecito?) la legge ne affida la determinazione al prudente apprezzamento del giudice che dovrà tenere conto anche della professione abitualmente svolta dal danneggiato.

Nel caso della casalinga, la Cassazione [1] ha specificato che, pur non percependo un reddito monetizzato, essa svolge un’attività suscettibile di valutazione economica. Per cui costituisce danno patrimoniale (come tale risarcibile) quello che la casalinga subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa.

Cos’è il danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale scatta solo in presenza di reato o di lesione di diritti inviolabili della persona, come  ad esempio quelli garantiti dalla Costituzione (la Cassazione ha parlato anche di “interessi non economici della persona” [2]).

Il danno non patrimoniale è composto da due voci:

  • danno morale, corrispondente alla sofferenza soggettiva di natura strettamente emotiva (e, quindi, non fisica) derivante dal fatto illecito altrui (per esempio il dolore per le ferite riportate o il disagio per una lunga permanenza in ospedale) [3]. Il risarcimento per il dolore sofferto è riconosciuto anche ai parenti più stretti della vittima (genitori, figli, coniuge) compresa la persona convivente, anche se non sposata [4];
  • danno biologico o danno alla salute, derivante dalla violazione del diritto alla pienezza della vita e alla completa esplicazione della propria personalità morale e intellettuale. Vi rientrano il danno estetico, il danno alla sfera sessuale [5] e, in più generale, il danno alla vita di relazione (per esempio, nel caso di un definitivo sfregio al volto).

Secondo la Corte di Cassazione [6], il danno morale costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest’ultimo:

  • rappresenta uno stato d’animo di sofferenza interiore autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
  • non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale.

Danno non patrimoniale: come si calcola?

Secondo la Cassazione, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo a una precisa valutazione analitica, resta affidata al prudente apprezzamento del giudice il quale, nell’effettuare la relativa quantificazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli altri elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al particolare caso [7].

La contemporanea presenza del danno morale e del danno biologico non può dar luogo a una moltiplicazione dei risarcimento.

Sarà compito del giudice – spiega la Cassazione [8] – trovare un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il risarcimento complessivo.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Come si calcola il danno morale?

 
Pubblicato : 29 Gennaio 2024 11:33