Come si avvia una causa civile?
Come funziona una causa civile in Italia? Come si inizia, quanto costa e quanto tempo dura? Cosa succede se si vince o si perde?
È molto più facile, per chi è vittima di una ingiustizia, intraprendere un’azione penale che civile. Difatti per la prima è sufficiente sporgere denuncia-querela presso le autorità (senza necessità di un avvocato). Bisognerà poi attendere che la Procura faccia le indagini e porti a giudizio il colpevole. Il tutto gratuitamente (salvo ci si costituisca parte civile per ottenere il risarcimento del danno). Non è così nel processo civile dove bisogna sempre avvalersi di un avvocato e anticipare le spese legali per la procedura. In questo breve articolo vedremo come si avvia una causa civile, quali sono i passaggi da seguire, quali i costi da sostenere e soprattutto i tempi di attesa per una sentenza. Ma procediamo con ordine.
La raccolta delle prove
Prima di avviare una causa civile, colui che agisce – chiamato attore – deve fare una ricognizione di quelle che sono le prove a suo favore. Difatti, il processo civile è regolato dal principio dell’onere della prova secondo cui spetta a chi presenta la domanda al giudice dimostrare i fatti che ne sono a fondamento. In assenza di prove, non può essere il giudice a suggerirle alla parte, sicché l’istanza di quest’ultimo verrà rigettata con conseguente condanna alle spese processuali.
La raccolta delle prove è quindi la prima cosa che bisogna fare: in assenza di queste, pur avendo astrattamente ragione, non è consigliabile avviare un’azione legale.
La diffida
Anche se non richiesta dalla legge, prima di avviare un’azione civile è sempre bene inviare una diffida alla controparte, invitandola a rispettare il diritto asseritamente leso. La diffida, che può essere redatta anche da un avvocato (in tal caso, probabilmente, suscitando maggiore attenzione nell’avversario) è rivolta più che altro a trovare un dialogo con la controparte nella speranza che questa si adegui alla richiesta, evitando le spese e i lunghi tempi di un processo civile.
La delega all’avvocato
Il passaggio superiore è l’incarico a un avvocato per l’avvio della causa vera e propria. Il mandato – ossia l’incarico alla difesa – può essere fornito anche verbalmente o con un comportamento concludente come la consegna del fascicolo. Prima di tale atto, l’avvocato è obbligato a fornire un preventivo scritto, da cui non potrà discostarsi. In mancanza, il compenso – che resta dovuto – sarà determinato dal giudice in base a un decreto ministeriale del 2014 (sempre che le parti non trovino un diverso accordo).
L’avvocato redigerà l’atto processuale, la cosiddetta citazione – che il cliente ha diritto a leggere e ricevere in copia – per poi farlo firmare a quest’ultimo: se infatti il mandato può essere orale, la procura processuale – che consente al legale di rappresentare il proprio cliente dinanzi al giudice – deve essere per forza scritto.
La mediazione obbligatoria
Quando la causa verte su alcune materie indicate dalla legge, prima del giudizio in tribunale è obbligatorio tentare la cosiddetta mediazione obbligatoria, dove le parti devono presentarsi personalmente assistite dai rispettivi avvocati. Lo scopo è trovare un accordo che possa decongestionare le aule di tribunale.
Le materie in cui è obbligatoria la mediazione sono quelle in tema di condominio, diritti di proprietà e altri diritti reali (servitù, superficie, usufrutto, ecc.), divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La citazione
L’atto di citazione viene poi notificato alla controparte (chiamata convenuto) e infine depositato telematicamente nella cancelleria del Giudice di Pace o del Tribunale (a seconda della competenza della vertenza). Questo deposito viene tecnicamente chiamato “costituzione”. L’attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione.
Vi sono alcune cause (in particolare quelle in materia di lavoro e previdenza) che si intraprendono, anziché con citazione, con atto di ricorso. La differenza è solo formale: oltre al nome, cambia la procedura. Se, infatti, come visto, l’atto di citazione viene prima portato a conoscenza dell’avversario con l’indicazione dell’udienza a cui presentarsi per poi essere iscritto a ruolo (ossia presentato in tribunale), col ricorso gli adempimenti si invertono: l’atto viene prima depositato in cancelleria, il giudice fissa con un decreto la data dell’udienza ed entrambi tali atti vengono notificati alla controparte.
La controparte è tenuta a costituirsi con una comparsa di risposta in cui replica alle domande della controparte e indica le prove a proprio favore.
Tra il giorno della notifica dell’atto di citazione e quello dell’udienza di prima comparizione, almeno 120 giorni liberi. La costituzione del convenuto deve avvenire nei 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione.
Memorie integrative
Entro 40 giorni prima dell’udienza le parti possono precisare o modificare le proprie domande, oppure proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni svolte dal convenuto (alla luce delle quali l’attore può anche chiedere la chiamata del terzo) o dal terzo.
Entro 20 giorni dall’udienza, le parti possono replicare alle eccezioni delle controparti e indicare i mezzi di prova.
Entro 10 giorni dall’udienza, le parti possono replicare e indicare la prova contraria.
La prima udienza
Il primo atto del processo è la prima udienza dove il giudice viene a conoscenza delle domande della controparte, esamina la correttezza delle notifiche, sente eventualmente le parti e infine decide se ammettere o meno le prove che le parti stesse hanno presentato nei loro atti introduttivi.
Le parti devono presentarsi personalmente.
Il Giudice interroga liberamente le parti; e tenta tra loro la conciliazione.
Il giudice predispone il calendario delle udienze e degli incombenti successivi (l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro 90 giorni.
La fase istruttoria
Il cuore del processo civile è la fase istruttoria, ossia la raccolta delle prove che le parti hanno dovuto obbligatoriamente (e a pena di decadenza) indicare nei loro atti introduttivi. Come si diceva, il processo civile ruota intorno all’onere della prova: tutto ciò che non viene provato in primo grado non può esserlo in appello o in Cassazione. E ciò che non viene dimostrato è come se non esistesse per il diritto.
Il giudice decide quali prove e soprattutto quali testimoni ammettere, secondo un previo vaglio di ammissibilità e rilevanza ai fini del giudizio.
L’allegazione dei documenti deve essere già avvenuta con gli atti introduttivi del processo. Non può quindi essere rinviata alla fase istruttoria. In questa fase invece vengono sentiti i testimoni e delegato l’eventuale consulente tecnico.
La decisione e la sentenza
Assunte tutte le prove, se il giudice ritiene la causa matura per la decisione la trattiene a sentenza che dovrebbe (ma il termine non è perentorio) emettere entro 30 giorni.
È possibile proporre appello contro la sentenza entro:
- 30 giorni da quando viene notificata al proprio avvocato;
- 6 mesi dal deposito in cancelleria se non viene notificata.
Con la sentenza il giudice condanna alle spese processuali la parte soccombente.
La parte condannata che non adempie può subire ilpignoramento previa notifica dei seguenti atti:
- la sentenza;
- l’atto di precetto, ossia un’intimazione a pagare entro 10 giorni.
Il gratuito patrocinio per chi non può pagare l’avvocato
Il gratuito patrocinio è un aiuto statale che permette ai cittadini con un reddito basso di ottenere l’assistenza legale gratuita in caso di controversie civili, penali, amministrative e tributarie.
Il limite reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato innalzato a euro 12.838,01.
Con il gratuito bisogna scegliere un avvocato iscritto alle relative liste custodite dall’Ordine degli avvocati.
L’ammissione al gratuito patrocinio comporta l’esonero dal pagamento delle spese legali, sia per il giudizio di primo grado che per i successivi gradi di giudizio. Tuttavia, in caso di sconfitta, la parte ammessa al gratuito patrocinio deve rimborsare all’avversario le spese processuale.
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