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Come sciogliere la comunione legale dei beni?

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(@carlos-arija-garcia)
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In alcuni casi, il cambio di regime patrimoniale avviene in automatico. In altri, invece, occorre farne richiesta. Ecco cosa fare.

Chi, prima di sposarsi, non ha chiesto la separazione dei beni, si ritroverà dopo il «sì» nel regime patrimoniale di comunione dei beni. Ciò significa che quello che verrà acquistato da ciascuno di oro diventerà di proprietà di entrambi, indipendentemente da chi effettua il pagamento. Può capitare, però, per vari motivi, che trascorso un certo periodo di vita insieme ci sia un ripensamento e si voglia dividere il patrimonio comune. È possibile cambiare il regime patrimoniale? Come sciogliere la comunione dei beni?

Ci sono dei momenti in cui è facile pensare che la comunione dei beni venga sciolta, ad esempio in caso di decesso di uno dei coniugi o nell’ipotesi di una separazione o di un divorzio. Se, però, la coppia vuole continuare a vivere insieme portando avanti il matrimonio, è possibile scogliere la comunione legale dei beni:

  • tramite notaio;
  • tramite un giudice, in determinati casi.

La comunione dei beni si scioglie anche in caso di:

  • fallimento (o liquidazione giudiziale, come viene chiamata oggi) di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di assenza di uno dei due;
  • dichiarazione di morte presunta di uno dei due.

Comunione dei beni sciolta per separazione

Nel momento in cui i coniugi ottengono la separazione legale (che sia consensuale o giudiziale) si scioglie la comunione dei beni. Nello specifico, se si tratta di separazione consensuale, la comunione si scioglie nel momento in cui:

  • il presidente del tribunale autorizza l’interruzione della convivenza, se si ricorre al giudice;
  • l‘autorizzazione arriva dal pubblico ministero, se si ricorre alla negoziazione assistita tramite avvocati;
  • il sindaco conferma l’accordo di separazione, se si ricorre al Comune.

Se, invece, si opta per la separazione giudiziale, la comunione si scioglie quando viene sottoscritto il verbale omologato davanti al presidente del tribunale.

Nel caso in cui, prima di chiedere il divorzio, i coniugi tornino a vivere insieme in seguito ad una riconciliazione, la comunione dei beni viene ripristinata in automatico, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva la possibilità di invocare l’effetto pubblicitario derivante dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio delle dichiarazioni che rivelano la volontà riconciliativa.

Comunione dei beni sciolta per divorzio

La comunione dei beni viene definitivamente sciolta in caso di divorzio, cioè con l’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile della relativa sentenza, una volta divenuta definitiva. Più nel dettaglio, lo scioglimento avviene con:

  • il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
  • la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.

Comunione dei beni sciolta per decesso

Altro momento in cui si scoglie la comunione dei beni «in automatico» è quando viene a mancare uno dei due coniugi. In caso di decesso, cade in successione solo la quota del defunto, mentre il restante 50% rimane di proprietà del superstite.

Diverso il caso di dichiarazione di morte presunta, o di assenza. In tal caso, lo scioglimento della comunione dei beni avviene da quando:

  • la sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta passa in giudicato e viene annotata sull’originale l’avvenuta pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e sul sito del ministero della Giustizia dell’estratto della sentenza stessa:
  • la dichiarazione di assenza o morte presunta è annotata a margine dell’atto di matrimonio.

Comunione dei beni sciolta per fallimento

La comunione dei beni si scioglie nel momento in cui viene depositata una sentenza di liquidazione giudiziale, quella che una volta si chiamava fallimento.

I beni che ricadevano nella comunione legale sono in comunione ordinaria fra i coniugi fino a quando non procedano consensualmente o giudizialmente, alla divisione che può essere richiesta anche dal curatore fallimentare.

Comunione dei beni sciolta su richiesta

La comunione dei beni non finisce solo in maniera «automatica» di fronte a determinati eventi; si può decidere di sciogliere la comunione dei beni facendone opportuna richiesta.

Una possibile soluzione è rivolgersi a un notaio, dichiarando di avere trovato un accordo in tal senso. Il professionista redige un atto pubblico consensuale davanti a entrambi i coniugi e a due testimoni.

Entro 30 giorni dalla data del documento, il notaio deve richiederne l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio negli atti dello stato civile. Da quel momento, la coppia entra formalmente nel regime di separazione dei beni. Se l’accordo ha per oggetto beni immobili, l’atto deve essere registrato nei registri immobiliari.

L’altra opzione è quella di rivolgersi a un giudice. Ciascun coniuge può chiedere al tribunale del luogo dove ha residenza la famiglia la separazione giudiziale dei beni instaurando un giudizio nei confronti dell’altro, a condizione che:

  • uno dei coniugi sia stato interdetto o inabilitato;
  • la comunione sia male amministrata;
  • il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni metta in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia;
  • uno dei coniugi, contrariamente a quanto la legge gli impone, non contribuisca ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La sentenza di separazione dei beni ha effetto retroattivo al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, fatti salvi i diritti dei terzi.

La sentenza deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali e va trascritta nei registri immobiliari.

 
Pubblicato : 29 Maggio 2023 10:30