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Come richiedere permesso di guida con la patente sospesa

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(@mariano-acquaviva)
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Modulo e dichiarazione sostitutiva per chiedere al prefetto l’autorizzazione a poter guidare per alcune ore del giorno nonostante la sospensione della patente.

Chi commette una grave infrazione al Codice della strada rischia non solo di dover pagare una salata sanzione economica ma anche di vedersi ritirata la patente di guida per un lungo periodo di tempo. Al ritiro segue la sospensione della stessa, sanzione che impedisce al conducente di potersi mettere nuovamente al volante. Con il presente articolo vedremo come richiedere un permesso di guida nonostante la patente sospesa. Approfondiamo l’argomento.

Cos’è la sospensione della patente?

La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria che si applica nelle ipotesi di gravi infrazioni al Codice della strada oppure quando si perdono temporaneamente i requisiti fisici o psichici per poter guidare (ad esempio, a causa di una patologia passeggera).

La sospensione della patente è una “sanzione accessoria” in quanto si aggiunge a quella “principale” di tipo economico (la multa, cioè).

Cosa funziona la sospensione della patente?

La sospensione della patente impedisce di potersi mettere alla guida di un veicolo per tutto il tempo della durata della sanzione.

La sospensione comporta infatti il ritiro materiale della patente. La legge [1] dice che la patente è ritirata dall’agente di polizia che accerta la violazione, il quale rilascia poi un permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato (ad esempio, nel garage di casa).

L’agente che ha ritirato la patente di guida la invia, insieme al verbale, entro cinque giorni, alla prefettura del luogo ove è stata commessa la violazione.

La prefettura procede quindi a disporre la sospensione della patente sulla base del verbale dall’organo di polizia che ha rilevato la violazione del Codice della strada.

La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione: si va da un minimo di quindici giorni fino a un massimo di cinque anni (nei casi di rilevanza penale della condotta).

La prefettura emette ordinanza di sospensione della patente anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, come ad esempio nell’ipotesi di commissione di un reato (guida in stato di ebbrezza, omicidio stradale, ecc.).

Sospensione della patente nel caso di reato

Secondo la legge [2], se la sospensione della patente è prevista come sanzione amministrativa accessoria di un illecito che costituisce anche reato, il prefetto deve disporre una sospensione provvisoria in attesa che sia il giudice penale a pronunciarsi su quella definitiva.

In questi casi, la procedura si divide in due fasi:

  • una prima sospensione provvisoria, per un periodo massimo di due anni, comminata dal prefetto in via cautelare subito dopo il ritiro della patente a seguito dell’infrazione commessa;
  • una seconda sospensione, questa volta definitiva, a seguito della sentenza di condanna del giudice penale.

Contro la sospensione provvisoria del prefetto è possibile proporre opposizione al giudice di pace.

A seguito del procedimento penale, il giudice, pronunciando la sentenza di condanna, stabilisce non solo la pena per il reato (l’arresto, ad esempio) ma anche la misura della sospensione della patente di guida.

La sospensione della patente, pur se decretata dal giudice, deve essere applicata dal prefetto, al quale l’autorità giudiziaria trasmette il provvedimento di condanna (a cui è equiparato il patteggiamento).

Il prefetto, nell’applicare la sospensione disposta dal giudice, deve tener conto del periodo di sospensione già subito in via provvisoria dal condannato: ciò significa che le due sospensioni, quella provvisoria e quella finale, non possono sommarsi, ma dalla seconda dovrà essere detratta la prima.

Cos’è il permesso di guida?

Il permesso di guida (o “permesso a ore”) è una speciale autorizzazione che il prefetto rilascia, in deroga al provvedimento di sospensione della patente, per consentire al soggetto sanzionato di poter utilizzare il proprio veicolo durate determinate ore del giorno, ad esempio per recarsi sul luogo di lavoro.

Secondo la legge, l’autorizzazione consiste in un permesso non superiore alle 3 ore giornaliere, articolabili in più fasce orarie (a esempio, due al mattino e una al pomeriggio).

Sospensione patente: come richiedere il permesso orario?

Il permesso di guida può essere richiesto solo da chi ha avuto il ritiro della patente per violazioni amministrative (circolazione contromano, ecc.) e per guida in stato di ebbrezza, purché il tasso alcolemico riscontrato non sia superiore a 0,8 g/l; in ogni caso, il conducente non deve aver causato un incidente stradale.

Nessun permesso può quindi essere richiesto nel caso di altri reati, come ad esempio la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

La richiesta di permesso ore va presentata in prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida, prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente.

Il permesso orario si può richiedere solo per due casi:

  • lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
  • persone con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità, beneficiari della legge 104.

Le ore richieste non sono sottratte ma vengono recuperate con un prolungamento del periodo di sospensione, che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.

La richiesta va consegnata in prefettura, personalmente o inviandola a mezzo raccomandata a/r (o pec). È possibile avvalersi del seguente modulo e della dichiarazione sostitutiva che va allegata ad esso.

Se il prefetto decide di accogliere la richiesta, l’ordinanza di sospensione determina espressamente fasce orarie e numero di giorni in cui è permesso guidare.

Il provvedimento è notificato immediatamente all’interessato, che deve esibirlo ai fini della guida nelle ore autorizzate.

 
Pubblicato : 3 Giugno 2023 15:00