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Come redigere un testamento olografo

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(@angelo-greco)
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Modello di testamento fatto in casa, i principi e le regole, la firma e la conservazione. Tutte le regole per fare da sé un testamento senza bisogno di avvocato o notaio. 

Un testamento olografo è quel tipo di testamento che non necessita della presenza del notaio. Viene redatto direttamente dall’interessato, senza bisogno della presenza di testimoni, e da questi conservato secondo le modalità che ritiene più opportune (un cassetto, una cassaforte, la consegna a parenti, a un avvocato o a un notaio, ecc.). Non è difficile comprendere come redigere un testamento olografo, anche se non si conoscono le norme del codice civile e le numerose sentenze della giurisprudenza che si sono occupate di tale argomento. In questa guida ti forniremo un valido aiuto pratico su come scrivere il tuo testamento senza l’assistenza di un avvocato o di altro professionista esperto in legge. 

Cos’è un testamento olografo

Il testamento olografo è anche definito da qualcuno come il “testamento fatto in casa” per contrapporlo al “testamento pubblico”, quello cioè che viene effettuato ricorrendo all’assistenza di un notaio. Se nel testamento pubblico è il notaio che si occupa di tutto – dalla redazione del documento, al controllo delle condizioni di validità, alla sua conservazione e, per finire, alla successiva pubblicazione alla notizia della morte del testatore – nel testamento olografo invece tutta l’attività di redazione viene effettuata autonomamente dall’interessato che poi ne cura la custodia per come preferisce. Anche il testamento olografo, tuttavia, alla morte del testatore, deve essere obbligatoriamente consegnato a un notaio per la sua lettura e pubblicazione (salvo vi sia un diverso accordo tra tutti gli eredi). 

Insomma per fare un testamento olografo non c’è bisogno di alcuna assistenza da parte di professionisti.

Come scrivere un testamento: gli elementi essenziali

Le prime tre cose da sapere per redigere un testamento sono anche le più importanti e condizionano la validità del documento. Attenzione quindi a non sbagliare poiché, se il testamento non dovesse essere redatto secondo quanto diremo qui di seguito, esso sarà considerato nullo e la divisione dell’eredità avverrà come se un testamento non fosse mai stato scritto, ossia seguendo le regole generali previste dal codice civile.

Tutto il testamento olografo deve essere scritto a mano, e ovviamente deve trattarsi della mano del testatore. Difatti «olografo» significa scritto a mano da una sola persona e firmato con la propria firma. In riferimento a un testamento olografo tale termine sta quindi a indicare che la persona che fa testamento scrive, firma e dichiara personalmente le proprie volontà relative alla disposizione dei propri beni al momento della morte. 

Non è possibile quindi guidare la mano del testatore, neanche se questi dovesse essere affetto da una patologia grave che rende tremula la scrittura. In tal caso, l’unico rimedio è effettuare il testamento pubblico, quello cioè innanzi al notaio. Tutto ciò che è consentito, in presenza di un soggetto malato, è sorreggere il braccio.

La scrittura deve quindi essere quella del testatore. Non è prescritta una specifica grafia: può essere quindi redatto anche a stampatello o con errori di ortografia e grammatica. L’importante è che si possa comprendere il significato delle disposizioni testamentarie. 

Per la stessa ragione per cui il testamento deve essere scritto solo dal pugno del suo autore non è possibile scriverlo al computer e poi stamparlo così com’è nullo un testamento fatto per video, per sms, email o altre modalità telematiche, anche se contengono la firma elettronica.

Si può usare indifferentemente una penna (anche colorata) o una matita ma è chiaro che se lo strumento consente una facile cancellazione il testamento potrebbe essere facilmente alterato da terzi in malafede. 

Il secondo elemento essenziale del testamento olografo è la firma del suo autore. Non è necessario che la firma sia autenticata dal notaio: come abbiamo detto, il testamento olografo non deve essere depositato presso uno studio notarile. 

La firma deve essere comprensibile, deve tuttavia trattarsi della consueta firma del testatore, in modo che, in caso di contestazione sulla sua validità, si possa risalire all’autenticità della stessa attraverso una perizia calligrafica. 

La firma deve essere apposta dopo l’ultima parola del testamento. Deve cioè essere l’ultimo elemento del documento. Si può firmare con il nome e cognome, ma anche con attribuzioni che definiscano in modo inequivoco l’identità del testatore. Ad esempio un testamento indirizzato ai propri figli può terminare con la scritta «Il vostro amato papà».

Il terzo elemento essenziale del testamento, da apporre prima della firma, è la data. Senza la data infatti non si potrebbe sapere se il testamento è stato corretto e sostituito da uno successivo. In tal caso prevarrebbe ovviamente l’ultimo documento.

La forma del testamento olografo

La legge non impone alcuna forma al testamento olografo: non ci sono cioè modelli da rispettare e formule speciali. Anche se tutti i testamenti si aprono con la dizione «Io sottoscritto… nel pieno delle mie capacità fisiche e psichiche…» tale dizione non è affatto necessaria. Peraltro una persona che non abbia il controllo delle capacità fisiche potrebbe ugualmente redigere un testamento (si pensi a una persona su una sedia a rotelle). E lo stesso dicasi per chi ha problemi psichici: la giurisprudenza infatti ritiene che possano fare testamento anche gli inabilitati e coloro che sono soggetti ad amministrazione di sostegno.

La cosa più importante è però che il testamento sia comprensibile nel contenuto: i beni e gli eredi quindi devono essere distinti in modo certo e senza dubbi.

Si può scrivere il testamento stabilendo per ciascun bene del patrimonio del testatore quale debba essere l’erede (ad esempio: «lascio la mia casa a mia figlia Rossella, la mia auto a mio figlio Antonio, il mio conto corrente a mia moglie Roberta») oppure limitarsi a stabilire le percentuali (ad esempio: «lascio ai miei due figli i due terzi di tutto il mio patrimonio e dispongo che il residuo terzo vada devoluto ad enti di beneficienza da definire con l’aiuto del parroco della nostra chiesa»).

La volontà

La volontà espressa nel testamento deve essere chiaramente quella del testatore, ma nulla esclude che questi – se nel pieno delle proprie capacità d’intendere e volere – si faccia dettare il testo da un altro soggetto: un avvocato, un parente, un’altra persona di cui si fidi.

Il testamento redatto da persona assolutamente incapace di intendere e volere – anche se non necessariamente interdetto – è nullo. Ma spetta a chi impugna il testamento dimostrare l’assenza di capacità del testatore al momento di redazione del documento.

La redazione del testamento olografo non richiede la presenza di testimoni, ma nulla esclude che possa essere scritto dinanzi a terzi, a meno che non si tratti di soggetti che esercitino una coazione fisica o psicologica sul testatore, viziandone la volontà. 

Non c’è un’età minima per fare testamento: solo i minorenni non possono farlo. E, soprattutto, il testamento non ha una data di scadenza: quindi il testamento fatto a vent’anni vale anche dopo cinquant’anni. Non è necessario rinnovarlo di tanto in tanto: non esiste infatti un termine di prescrizione del testamento.

La conservazione

Spetta al testatore decidere come conservare il testamento olografo. Egli potrebbe disporne più copie da consegnare a più soggetti. Attenzione però: anche la copia deve essere scritta a mano, così come l’originale, e avere lo stesso contenuto. Le fotocopie meccaniche, anche se la firma viene poi apposta in originale, non hanno alcun valore. 

Il testatore può custodire il testamento in casa, facendo però modo che, alla propria morte, il documento possa essere facilmente rinvenuto. Può essere consegnato ad amici, a un avvocato, anche a un notaio. Nulla esclude che il testamento venga affidato a uno dei soggetti che sono stati nominati eredi. 

Chi possiede il testamento, alla morte del testatore deve obbligatoriamente consegnarlo al notaio per la sua pubblicazione. 

La divisione dei beni

Forse l’aspetto più complicato del testamento olografo è il rispetto delle norme di legge sulla cosiddetta «legittima». Bisogna a riguardo sapere che la legge stabilisce il divieto di diseredare il coniuge (anche se legalmente separato) e i figli o, in assenza dei figli, i genitori. Costoro sono detti «eredi legittimari» e ad essi la legge riconosce una quota minima del patrimonio del testatore, che può essere loro anticipata anche a mezzo di donazioni fatte in vita dal testatore stesso. Sono le «donazioni in conto di legittima».

L’obiettivo delle quote di legittima è garantire che i parenti stretti abbiano accesso a una parte dei beni ereditari, anche se la persona che ha fatto testamento ha deciso di lasciare la maggior parte dei suoi beni ad altre persone. Queste quote sono intese a proteggere i diritti e gli interessi dei parenti stretti e a prevenire che vengano esclusi dalla successione.

Se il testatore viola le quote di legittima, il testamento può essere impugnato – e con esso anche le donazioni fatte dal testatore quando ancora era in vita – fino a 10 anni dal decesso. Con tale tipo di azione legale – chiamata «azione di riduzione per lesione della legittima» – si ripristinano le quote di legittima previste dal codice civile. 

Per conoscere le quote di legittima puoi confrontare lo schema presente a questo link: Quali sono le quote di legittima.

Modello testamento olografo 

Data: [inserire data]

Io, [nome completo], residente a [indirizzo], nato a [luogo di nascita] il [data di nascita], dichiaro di redigere questo mio testamento olografo nel pieno delle mie capacità psicofisiche ed in perfetta condizione di capacità d’intendere e volere.

Dispongo che i miei beni siano distribuiti come segue:

[Inserire qui le disposizioni relative alla distribuzione dei beni, specificando i nomi delle persone a cui si desidera lasciare i propri beni e le relative percentuali o importi.]

Dichiaro che questo è il mio testamento definitivo e revoco ogni testamento precedente.

Luogo: [inserire il luogo di redazione del testamento]

Firmato: [firmare e inserire la propria firma qui].

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Pubblicato : 31 Gennaio 2023 09:45