Come proteggere i diritti di una persona anziana o malata durante una donazione
Quando scatta la tutela della persona fragile o incapace e come agire per revocare o annullare l’atto di liberalità compiuto senza la necessaria lucidità mentale.
Gli anziani diventano più fragili dei bambini, specialmente quando sono in età molto avanzata e soffrono di patologie invalidanti a livello mentale come il morbo di Alzhaimer o la demenza senile. Così, visto che non sono più in grado di decidere bene e in maniera autonoma su come disporre dei propri beni, ci si pone il problema di come tutelarli al meglio, specialmente quando compiono atti di notevole importanza patrimoniale, come una donazione, con la quale si spogliano di determinati beni, mobili o immobili, per regalarli ad altri e trasferirgli la proprietà.
Vediamo come proteggere i diritti di una persona anziana o malata durante una donazione: ti anticipiamo che questi soggetti indifesi, non essendo in grado di provvedere da sé, e talvolta non rendendosi neppure pienamente conto del significato delle loro azioni, hanno bisogno di qualcuno che li assista, li tuteli ed eventualmente li rappresenti in sede giudiziaria, opponendosi all’atto compiuto. Tuttavia la donazione è un atto formale e solenne, che può essere revocato o annullato solo in particolari casi e dimostrando, da parte di chi ne ha interesse, le condizioni che la rendono invalida ed inefficace.
Donazione: cos’è e come funziona
La donazione è un contratto, disciplinato dall’articolo 769 del Codice civile, con il quale una persona, detta donante, trasferisce ad un altro soggetto, detto donatario, un proprio bene o diritto patrimoniale, per puro spirito di liberalità, dunque senza un corrispettivo in cambio.
È chiaro, quindi, che compiendo una donazione il donante si impoverisce e il donatario che riceve il bene si arricchisce. Proprio per questo motivo sono previste particolari forme per compiere tutte le donazioni che riguardano beni immobili o che comunque non siano di modica entità: è necessario, a pena di nullità, l’atto pubblico notarile, con due testimoni.
Il notaio è il primo “guardiano” della legittimità della donazione, perché deve informare il donante sulle conseguenze dell’atto dispositivo che si accinge a compiere, regalando i propri beni o trasferendo i propri diritti patrimoniali su di essi. Ciò non toglie che, non essendo un medico legale, potrebbe non accorgersi dello stato di malattia e delle condizioni di debolezza mentale del donante, se non manifestano sintomi evidenti e riconoscibili.
Essendo la donazione un contratto, e non un atto unilaterale, è necessaria l’accettazione dei beni da parte del donatario (che potrebbe non avere convenienza a riceverli: ad esempio, un immobile in rovina), e prima della comunicazione dell’accettazione il donante può revocare la sua dichiarazione di donazione anche se era stata compiuta davanti al notaio [1].
Donazione: forme e tipi
È importante sapere che la donazione:
- non può riguardare beni altrui o beni futuri, intendendo per tali quelli che non si trovano attualmente nel patrimonio del donante;
- può essere realizzata anche per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per «speciale rimunerazione», come prevede l’articolo 770 del Codice civile, intitolato «donazione remuneratoria», e aggiungendo che non è considerata tale la liberalità che si usa fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi (ad esempio, la mancia ad un cameriere del ristorante);
- pur non prevedendo un corrispettivo, può essere gravata da un onere, che il donatario è tenuto ad adempiere, ma solo entro il limite di valore della cosa donata: è la cosiddetta «donazione modale» [2];
- se ha oggetto prestazioni periodiche si estingue automaticamente alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà [3];
- in determinati casi, il donatario è tenuto, con precedenza sugli altri obbligati, a versare gli alimenti al donante che si trovi in stato di bisogno economico e non è in grado di mantenersi da sé, ma sempre entro i limiti del valore attuale della donazione ricevuta.
Donazione fatta da persona incapace: cosa succede?
La donazione presuppone la piena capacità del donante di disporre dei propri beni; così la donazione fatta da una persona che, sebbene non interdetta, risulta «per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui la donazione è stata fatta» può essere annullata su istanza del donante stesso, o dei suoi eredi o aventi causa, entro 5 anni dalla data in cui è stata compiuta [4].
A livello pratico, il problema maggiore è costituito dalla prova dell’incapacità del donante, che deve essere dimostrata da chi chiede l’annullamento dell’atto, e deve risultare assoluta e incontrovertibile, in maniera da poter “smontare” la dichiarazione di volontà precedentemente compiuta davanti al notaio ed attestata nell’atto pubblico.
Al fine di tutelare gli interessi del donante (e dei suoi eredi o aventi causa) la legge [5] dispone che la donazione fatta dall’inabilitato, anche se avvenuta in epoca anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore, può essere annullata se era stata compiuta dopo l’instaurazione del giudizio volto a far dichiarare l’inabilitazione; e il curatore dell’inabilitato per prodigalità (è tale colui che ha compiuto spese eccessive) può chiedere l’annullamento della donazione anche se era stata fatta nei 6 mesi precedenti all’instaurazione della causa di inabilitazione
Donazione e amministrazione di sostegno
Se il donante è beneficiario dell’amministrazione di sostegno, conserva la capacità di agire, e dunque può compiere donazioni, sempre con l’assistenza del suo amministratore al compimento dell’atto, e fatte salve le disposizioni contrarie del giudice tutelare che potrebbe imporre limitazioni o divieti, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione: lo ha stabilito una recente sentenza della Corte Costituzionale [6].
In sostanza, con l’amministrazione di sostegno (che può essere un familiare o un soggetto esterno, come un avvocato) la donazione è consentita, ma la presenza dell’amministratore di sostegno, che si affianca al donante nel compimento dell’atto, non “blinda” la donazione da eventuali opposizioni, da valutare caso per caso. Ti parliamo ampiamente dell’argomento nell’articolo: “Chi ha l’amministratore di sostegno può fare una donazione?“.
Donazione per rappresentanza: è valida?
Essendo la donazione un atto personale, non è possibile fare donazioni per rappresentanza, come quella del genitore, o del tutore, che vorrebbe disporre dei beni dell’incapace; in tali casi l’atto non è annullabile, bensì radicalmente nullo [7], al pari del cosiddetto «mandato a donare», con il quale si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario, o di determinare il bene oggetto della donazione [8].
È nulla anche la donazione fatta a favore di chi era stato il tutore, o protutore, del donante, se avvenuta prima dell’approvazione del conto o dell’estinzione dell’azione per renderlo [9].
Revoca annullamento e nullità della donazione fatta dall’incapace
Nei modi che abbiamo visto finora si cerca di prevenire i fenomeni di approfittamento dell’incapace, anziano o malato, che potrebbe aver compiuto una donazione pregiudizievole per se stesso ed anche per i suoi eredi, come i familiari che vedono donare i suoi beni ad una persona estranea. Ma non sempre – anzi, raramente – il donante che si trova in tali condizioni è in grado di intraprendere le iniziative legali e giudiziarie per revocare la donazione compiuta, e allora devono subentrare altri soggetti nel farlo per suo conto ed anche perseguendo i propri interessi lesi.
A livello civile, la donazione non può essere impugnata per errore sui motivi, di fatto o di diritto, che l’hanno determinata, a meno che il motivo stesso sia illecito (ad esempio, la ricompensa per un delitto), risulti dall’atto e sia il solo che ha indotto il donante a compiere quella liberalità [10]. Al di là di questo caso, la donazione, essendo un contratto, può essere impugnata da chi ne ha interesse mediante l’azione di annullamento, per l’incapacità di intendere e di volere del donante al momento dell’atto: ad esempio, se si dimostra, con certificati medici e perizie, che era affetto da demenza senile.
Sempre in ambito civile, rilevano tutti gli altri motivi di annullamento dei contratti, come l’errore sulle qualità del donatario (credevo che fosse mio figlio, ma in realtà non lo è) o sull’oggetto (pensavo che il quadro fosse di scarso valore, ed invece è un capolavoro), la violenza – che può compiersi non solo con costrizioni fisiche, ma anche con coartazioni e pressioni psicologiche volte a far donare qualcosa a qualcuno – e il dolo, inteso come inganni, stratagemmi e raggiri compiuti dal beneficiario nell’intento di ottenere la donazione di determinati beni.
A ciò si aggiunge la nullità, ai sensi dell’art. 782 del Codice civile, delle donazioni di non modico valore compiute senza l’atto pubblico notarile, e realizzate, ad esempio, con una semplice scrittura privata o con la materiale consegna dei beni: queste donazioni possono essere impugnate da chiunque e senza limiti di tempo, in modo da invalidarne gli effetti.
Quando scatta il reato di circonvenzione di incapace
Infine, esiste un rimedio di carattere penale: la denuncia per il reato di circonvenzione di incapace, che si configura a carico di chi «per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso» [11]; e, come abbiamo visto, la donazione di beni di non modico valore rientra sicuramente in questa categoria di atti pregiudizievoli, perché impoverisce il donante ed arricchisce colui al quale i beni donati vengono trasferiti.
L’esempio più comune è quello di chi circuisce, nel corso del tempo, una persona anziana, malata e rimasta sola, in quanto priva della convivenza e dell’assistenza dei propri familiari, allo scopo di acquisire la proprietà dei suoi beni, facendoseli donare subito, e così anticipando gli effetti della successione rispetto al classico testamento, che avrebbe efficacia solo dopo la morte. Se il donante è privo di lucidità mentale e l’aspirante donatario lo sa e ne approfitta, commette il reato di circonvenzione di persona incapace, punito dall’art. 643 del Codice penale con la reclusione da 2 a 6 anni.
Nel processo penale bisogna provare la vulnerabilità del donante, alla stregua delle sue condizioni di infermità o di deficienza psichica, ed i condizionamenti ai quali è stato sottoposto dal donatario, in modo da desumere al di là di ogni ragionevole dubbio che l’anziano o il malato non avrebbe compiuto l’atto di donazione se non avesse subito quelle pressioni e manipolazioni che hanno fatto leva sul suo stato di infermità fisica e, soprattutto, di debolezza mentale, che ha offuscato le sue capacità critiche e volitive. Una prova che, in concreto, non è facile da fornire. Per ulteriori ragguagli leggi “Annullamento donazione di persona anziana e malata: denuncia penale“.
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