forum

Come mi tutelo se l...
 
Notifiche
Cancella tutti

Come mi tutelo se l’autostrada è rumorosa?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
81 Visualizzazioni
(@angelo-forte)
Post: 319
Prominent Member Registered
Topic starter
 

Sto per acquistare casa abbastanza vicina ad un’autostrada che produce fastidiosi rumori come si può immaginare. Posso pretendere che il proprietario dell’autostrada installi barriere antirumore? Posso installarle in alternativa io?

La normativa in vigore per l’inquinamento da traffico è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.

Questo decreto, applicabile anche alle immissioni rumorose provenienti da strade classificate come autostrade (vedasi articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto stesso), prevede per le autostrade già esistenti alla data del 16 giugno 2004 (che è la data di entrata in vigore del decreto) i seguenti limiti di emissioni rumorose:

  • per edifici diversi da scuole, ospedali e case di riposo un limite diurno di 70 decibel fino alla distanza di 100 metri dalla sede stradale e un limite notturno di 60 decibel fino alla distanza di 100 metri dalla sede stradale e, inoltre, un limite diurno di 65 decibel per la fascia di distanza compresa tra i 100 e i 150 metri dalla sede stradale e un limite notturno di 55 decibel per la fascia di distanza compresa tra i 100 e i 150 metri dalla sede stradale (tabella n. 2 dell’allegato 1 al d.p.r. n. 142 del 2004).

L’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto prevede poi che per conseguire il rispetto dei suddetti limiti di emissione sonora l’ente proprietario della strada, sulla base di finanziamenti appositi, realizza un’attività pluriennale di risanamento.

Fatta questa premessa, occorre anche dire che anche se i limiti suddetti fossero rispettati, la giurisprudenza ritiene che occorra comunque garantire il rispetto dell’ulteriore limite previsto in generale dall’articolo 844 del Codice civile che, interpretato alla luce del rispetto doveroso della salute del cittadino, impone di non superare il limite di 3 decibel oltre il rumore di fondo esistente nella zona (in questo senso si è espressa la Corte di cassazione con sentenza n. 2.338 del 2018).

Pertanto, lei potrebbe inizialmente (come viene suggerito dall’Agenzia regionale per l’ambiente sulla sua pagina Internet) presentare un esposto al comune in cui è sito l’immobile (il fac – simile del modulo è disponibile sul sito Arpa) per lamentare l’esistenza del rumore e chiedere l’intervento della struttura competente per i necessari accertamenti.

Il comune potrà quindi richiedere l’intervento di Arpa per la misurazione dell’intensità del rumore e verificare se sia nei limiti previsti dalla normativa di settore (cioè del decreto n. 142 del 2004).

Ovviamente potrà presentare l’esposto solo dopo l’acquisto del casolare perché solo allora le è riconosciuto il diritto e l’interesse a far accertare l’intensità del rumore (oppure potrà valutare di far presentare l’esposto dall’attuale proprietario), oppure potrà procedere lei stesso, incaricando tecnico del settore, ad eseguire una perizia audio fonometrica.

A seguito della misurazione dell’intensità del rumore potrà valutare i passi successivi da compiere (che potrebbero comportare anche un’eventuale causa contro l’ente proprietario della strada qualora non intervenisse per ridurre i rumori entro i limiti se le misurazioni avessero registrato rumore oltre la soglia del decreto n. 142 oppure oltre la soglia dell’articolo 844 del Codice civile).

Infine, posizionare barriere antirumore direttamente da parte sua è consentito per quanto riguarda la normativa del Codice della Strada poiché l’articolo 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada vieta fuori dai centri abitati di eseguire nuove costruzioni a distanza inferiore ai 60 metri dal confine stradale di un’autostrada oppure a distanza inferiore a 30 metri dal confine stradale di un’autostrada  ma all’interno di zone previste come edificabili dallo strumento urbanistico generale.

Resta in ogni caso necessario, qualora intendesse posizionare barriere antirumore, verificare presso l’ufficio tecnico comunale competente la necessità di dotarsi di preventivo titolo edificatorio per il rispetto della locale normativa edilizia ed urbanistica.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 23 Settembre 2023 06:00