Come mandare via l’ex coniuge dalla casa familiare?
Come ottenere il rilascio dell’immobile se l’ex moglie non vuole abbandonare l’abitazione nonostante la revoca dell’assegnazione della casa coniugale?
L’assegnazione della casa familiare è uno dei punti cruciali allorquando bisogna procedere con la separazione o il divorzio. In mancanza di accordo, il giudice decide in base all’affido della prole minorenne: l’immobile spetterà al genitore con cui i figli continueranno a vivere. È per tale ragione che, quasi sempre, l’abitazione viene assegnata alla madre. In questo contesto si pone il seguente quesito: come mandare via l’ex coniuge dalla casa familiare? Scopriamolo.
Assegnazione della casa familiare: cos’è?
L’assegnazione della casa familiare è il provvedimento adottato dal giudice quando la coppia che si separa (anche se non sposata) ha figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
In assenza di un accordo tra le parti, il giudice deve stabilire chi potrà continuare a vivere all’interno dell’abitazione in cui la coppia ha convissuto sino alla crisi.
Per legge, la scelta deve ricadere sul genitore collocatario, cioè su quello con cui la prole continuerà a vivere stabilendo presso di lui la residenza.
Soprattutto quando i figli sono ancora in tenera età, la scelta ricade praticamente sempre sulla madre.
Si badi bene: l’assegnazione della casa familiare prescinde dalla proprietà formale dell’immobile, nel senso che può continuare a viverci anche il genitore che non ne è titolare.
Come ottenere la revoca dell’assegnazione della casa familiare?
La revoca dell’assegnazione della casa familiare può essere ottenuta in ogni momento, anche quando il giudizio di separazione o di divorzio si è formalmente concluso, se sono mutate le circostanze che ne hanno determinato l’adozione.
In buona sostanza, può chiedersi la revoca dell’assegnazione della casa familiare ogni volta che i figli sono diventati maggiorenni e autosufficienti oppure se il genitore assegnatario non ci vive più perché trasferitosi altrove.
Al ricorrere di queste circostanze, il proprietario dell’immobile può fare istanza al giudice chiedendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare affinché l’abitazione possa essergli restituita.
Come mandare via l’ex moglie che non vuole lasciare la casa?
Ottenuta la revoca dell’assegnazione della casa familiare, può capitare che l’ex coniuge rifiuti di lasciare l’immobile, continuando a occupandolo come se niente fosse.
Cosa fare in queste ipotesi? Come mandare via l’ex coniuge che non vuole lasciare la casa?
Secondo la Corte di Cassazione [1], il provvedimento (sentenza o ordinanza) con cui il giudice dispone la revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce idoneo titolo esecutivo per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile nel caso in cui l’ex coniuge non voglia adempiere spontaneamente. Cosa significa tutto ciò?
Vuol dire che il proprietario dell’immobile, ottenuta la revoca dell’assegnazione, può agire in base a quest’ultima per ottenere il rilascio forzoso della casa, senza dover intraprendere una nuova causa.
In altre parole, la revoca dell’assegnazione della casa familiare contiene implicitamente l’ordine di rilascio, anche quando il giudice non ne ha fatto espressa menzione.
La condanna al rilascio della casa coniugale deve ritenersi implicita nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l’assegnazione della casa familiare. Il provvedimento di revoca viene considerato come un vero e proprio titolo esecutivo.
Il venir meno del diritto a rimanere in casa corrisponde, dunque, al diritto del proprietario a ottenere immediatamente il rilascio dell’immobile.
Dal punto di vista concreto, la parte che ha ottenuto la revoca dell’assegnazione può immediatamente porre in esecuzione il provvedimento del giudice, notificandolo all’ex coniuge insieme al precetto, cioè all’atto con cui si intima, a colui che occupa l’immobile, di rilasciarlo libero da persone e cose entro 10 giorni dalla notifica.
Se, nonostante il precetto, l’occupante non abbandona la casa, bisognerà notificargli un ulteriore avviso di rilascio con cui l’ufficiale giudiziario comunica alla parte che è tenuta a rilasciare l’immobile, almeno dieci giorni prima, il giorno e l’ora in cui procederà.
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (cioè, della revoca dell’assegnazione) e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, avvalendosi della forza pubblica qualora sia necessario, immette nel possesso l’avente diritto.
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