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Come impugnare un testamento?

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(@paolo-remer)
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Cosa fare per contestare la scorretta divisione dei beni tra gli eredi: quali sono i rimedi legali.

Tuo padre è deceduto di recente e il suo testamento non ti soddisfa affatto: ha lasciato i beni di maggior valore a tuo fratello, e inoltre ha fatto dei consistenti lasciti a persone che per te sono estranee, come la sua prima moglie (che non è tua madre), la badante e una fondazione di assistenza sociale. Temi che sia stato influenzato da qualcuno nella formazione delle sue ultime volontà: la mano con cui è stato scritto il testamento non sembra quasi la sua, e alla data di redazione il suo ragionamento era probabilmente offuscato, perché era anziano e malato. Così vorresti reagire per non lasciare le cose come stanno: ti serve, quindi, sapere come impugnare un testamento.

Ti anticipiamo che, se all’esito della causa civile risulta che la volontà del testatore non era stata correttamente formata, l’accoglimento dell’impugnazione del testamento dà luogo all’applicazione delle norme sulla successione legittima.

Quando si può impugnare un testamento?

L’azione giudiziaria di impugnazione del testamento può essere promossa per la lesione delle quote spettanti agli eredi legittimari, che neppure una valida volontà testamentaria può intaccare, oppure, a prescindere da tale vizio, per due diversi tipi di invalidità: la nullità e l’annullabilità.

Sono cause di nullità del testamento i difetti di forma, che rendono incerta, o escludono del tutto, l’autenticità delle disposizioni testamentarie: ad esempio, la mancanza della firma o della scrittura di proprio pugno del testamento olografo (che non può essere redatto, nemmeno in parte, a macchina o con il computer). In particolare, sono radicalmente nulli:

  • i testamenti congiuntivi o reciproci (due persone non possono fare testamento insieme, con disposizioni dell’una a favore dell’altra e viceversa) [1];
  • i testamenti contenenti disposizioni indeterminate, cioè a favore di una persona incerta e che non può essere individuata [2];
  •  i testamenti contenenti disposizioni che fanno «dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità», ad esempio chi decide di lasciare i beni ad una persona che sarà scelta da suo figlio, perché ciò fa venire meno il principio della personalità del testamento [3].

Gli altri difetti di forma, ad esempio la mancanza della data, rendono il testamento annullabile. Tra i casi di annullabilità del testamento rientrano anche:

  • l’incapacità di testare, che riguarda i minori, gli interdetti per incapacità di mente e gli incapaci di intendere e di volere (per qualsiasi ragione, anche temporanea) nel momento in cui hanno fatto testamento [4]; la prova dell’incapacità può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni;
  • i vizi della volontà del testatore, costituiti da errore, violenza e dolo, secondo quanto stabilisce l’articolo 624 del Codice civile. In particolare, l’errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà, giuridica o fattuale; l’errore sui motivi può causare l’annullamento del testamento solo quando risulta dal documento ed è l’unico che ha determinato il testatore a disporre; la violenza può essere psicologica o morale (quella fisica rende il testamento nullo), come quando viene prospettato al testatore un male grave e ingiusto; dolo significa inganno, e talvolta anche costrizione.

Impugnazione del testamento: termini e condizioni

Chi ha interesse ad impugnare un testamento deve instaurare – con la necessaria assistenza di un avvocato – una causa civile davanti al Tribunale competente, esponendo i motivi che rendono invalide le disposizioni testamentarie e citando in giudizio tutti gli altri eredi e legatari: costoro hanno infatti interesse a contraddire e perciò sono chiamati a prendere posizione sulle pretese dell’attore, cioè di colui che ha avviato la causa.

L‘articolo 624 del codice civile stabilisce che il testamento possa essere impugnato in caso di vizi della volontà del testatore, costituiti da errore, violenza e dolo. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore (in genere la scoperta del vizio avviene al momento della pubblicazione del testamento, ma potrebbe essere anche posteriore); l’azione di nullità, invece, è imprescrittibile, e quindi può essere fatta valere senza limiti di tempo. Nel caso di annullamento del testamento per circonvenzione di incapace, che è un reato, occorre una denuncia-querela e una sentenza penale.

Invece, nel caso di impugnazione del testamento mediante l’azione di riduzione da parte degli eredi legittimari, per ripristinare le loro quote lese dalle disposizioni testamentarie, il termine di prescrizione è di dieci anni. Ti ricordiamo che questa azione, a differenza delle precedenti, non può essere esercitata da tutti, ma solo da coloro che rientrano nella categoria dei legittimari, che sono il coniuge, i figli (compresi quelli adottivi) e i loro discendenti o ascendenti diretti (genitori, nonni, nipoti). Per approfondire quest’ultimo aspetto, leggi “Come impugnare un testamento per lesione di legittima“.

 
Pubblicato : 15 Marzo 2023 16:00