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Come impugnare gli atti di Agenzia delle Entrate – Riscossione

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(@paolo-remer)
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I modi e la procedura per contestare le cartelle esattoriali e ottenere l’annullamento delle richieste di pagamento.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento e ritieni di non essere tenuto a versare l’importo richiesto, ti serve sapere come impugnare gli atti di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ci sono diverse cose da sapere per proporre un valido ricorso, e di recente la procedura è cambiata.

Ti anticipiamo che quando ricevi la cartella esattoriale, o l’intimazione di pagamento, o peggio ancora un preavviso di fermo amministrativo dei veicoli, un’ipoteca sui beni immobili o un pignoramento per debiti tributari e di altro genere non pagati, come le multe stradali e le sanzioni amministrative, non puoi più contestare il merito della pretesa, se avevi già ricevuto un precedente avviso di accertamento, ma puoi far valere solo i “vizi propri” dell’atto, tranne che in determinati casi, dove puoi rimettere in gioco tutto.

Gli atti di Agenza Entrate – Riscossione riguardano tutte le somme che gli Enti creditori hanno iscritto a ruolo e le hanno affidato per il recupero: quindi possiamo avere una molteplicità di tributi diversi, da quelli erariali, come l’Irpef e l’Iva, a quelli locali, come il bollo auto, l’Imu e la Tari; può anche trattarsi di contributi Inps e Inail, oppure di multe per violazioni del Codice della strada e di sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità competenti.

Vediamo quindi come impugnare gli atti di Agenzia delle Entrate – Riscossione tenendo conto di queste differenze e spiegando cosa occorre fare nei vari casi.

Quali sono gli atti di Agenzia Entrate-Riscossione?

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può emanare e inviare ai contribuenti vari tipi di atti. Innanzitutto la cartella di pagamento, che è il più comune, ma ce ne sono anche altri che riguardano le procedure di riscossione coattiva di cui l’ex Equitalia è titolare.

Cartella di pagamento

E’ l’atto con il quale l’Agente della riscossione “mette in moto” la procedura per ottenere il pagamento del tributo. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è competente non solo per i tributi accertati dall’Agenzia delle Entrate ma anche per quelli di tutti gli Enti che, per legge o per convenzione, affidano ad essa il compito di incassare le somme che vantano a credito nei confronti dei cittadini; perciò la cartella potrà riguardare, ad esempio, i bolli auto di competenza delle Regioni, i vari tipi di tasse applicate dai Comuni, le sanzioni irrogate dalle Prefetture.

La cartella di pagamento descrive le somme dovute (deve indicare, cioè, il titolo al quale si riferiscono, anche richiamando in sintesi gli estremi di un precedente atto di accertamento già notificato al contribuente) e intima il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, avvisando che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, quindi al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore. Contiene anche le istruzioni sulle modalità di pagamento e le modalità per proporre ricorso.

Pignoramento

La “forza” della cartella sta nel fatto che essa costituisce un «titolo esecutivo»: quindi, trascorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia eseguito il pagamento, l’Agenzia Entrate – Riscossione può intraprendere tutte le azioni cautelari e conservative, come il fermo auto, e avviare direttamente la riscossione coattiva del proprio credito su tutti i beni del debitore e dei suoi coobbligati, a partire dal pignoramento dei conti correnti e degli altri beni, come la casa.

Agenzia Entrate – Riscossione arriva infatti frequentemente ad eseguire il pignoramento mobiliare o immobiliare nel caso di cartelle esattoriali non pagate o delle successive intimazioni non ottemperate, ma anche quando gli avvisi di accertamento sono già di per sé esecutivi e sostituiscono la cartella stessa, come vedremo ora.

Avviso di accertamento

L’Agenzia delle Entrate (non Riscossione) emette da alcuni anni avvisi di accertamento per i tributi di sua diretta competenza (imposte sui redditi, Iva e Irap) che sono già esecutivi, in quanto contengono l’intimazione a pagare entro i termini previsti, oltre i quali, se non si adempie, diventano esecutivi: scattano cioè le procedure coattive. Anche l’Agenzia delle Dogane ha il medesimo potere per i tributi doganali e le accise che accerta.

In sostanza, questi atti hanno il medesimo valore e le stesse conseguenze delle cartelle di pagamento. L’Agenzia Entrate – Riscossione, però, informa il contribuente con lettera raccomandata (o posta elettronica certificata) di aver preso in carico le somme per la riscossione; dunque si occuperà degli atti successivi per realizzare l’esecuzione forzata, se il contribuente non adempie spontaneamente.

Avviso di addebito

L’Inps dispone della possibilità di riscuotere coattivamente i crediti previdenziali accertati, analogamente a quanto fa l’Agenzia delle Entrate; solo la denominazione dell’atto è diversa. In questo caso infatti l’accertamento e l’intimazione prende il nome di avviso di addebito; vale anch’esso come titolo esecutivo e sostituisce la cartella di pagamento.

Intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento è un sollecito, con valore di diffida, che Agenzia Entrate – Riscossione invia al contribuente per richiedere ulteriormente i debiti che sono rimasti non pagati, nonostante l’invio delle cartelle pregresse, che infatti vengono richiamate nei loro numeri identificativi e nei relativi importi, insieme alle date di avvenuta notifica.

Il suo presupposto, quindi, è il mancato pagamento di una, o più, cartelle esattoriali precedenti. Con questo atto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione realizza vari scopi: interrompe il decorso della prescrizione, informa il contribuente che non ha “dimenticato” i suoi crediti e preannuncia l’espropriazione forzata. Infatti è concesso un brevissimo tempo per adempiere, appena 5 giorni, allo scadere dei quali potranno essere avviate le procedure di riscossione coattiva.

Ingiunzione di pagamento

Bisogna distinguere l’intimazione di pagamento dalle ingiunzioni di pagamento emesse direttamente dai Comuni per le multe stradali, e tenere presente che, dal 2020, gli Enti locali hanno la facoltà di portare direttamente ad esecuzione i propri atti, emettendo accertamenti con valore esecutivo come già accade per l’Agenzia delle Entrate. Non avranno più bisogno di passare attraverso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’emissione della cartella, e questo nuovo criterio vale sia per le multe stradali  che per il bollo auto, l’Imu e la Tasi.

I vari Enti continueranno però ad avvalersi di Agenzia Entrate – Riscossione per le attività successive alla cartella, dunque per eseguire le azioni cautelari e coercitive sui beni del debitore.

Termini per impugnare gli atti dell’Ader

I termini per impugnare gli atti dell’Ader (definizione breve di Agenzia Entrate-Riscossione) variano a seconda del tipo dell’atto e del suo contenuto, e questo determina anche la competenza del giudice a decidere sull’opposizione proposta dal contribuente debitore:

  • quando si tratta di tributi – sia statali, come l’Irpef, l’Ires o l’Iva, sia locali, come l’Imu o il bollo auto – c’è il termine generale di 60 giorni dalla notifica, e bisogna rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente (è l’ex Commissione tributaria provinciale);
  • il termine utile scende a 40 giorni se si tratta di contributi previdenziali, Inps o Inail, e l’impugnazione dovrà proporsi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; ma se si eccepiscono vizi formali della cartella (cioè la mancanza di alcuni dati essenziali) il termine è dimezzato, appena 20 giorni;
  • per le multe stradali e gli altri tipi di sanzioni amministrative, invece, il termine è di 30 giorni e sarà competente il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione.

Tieni presente che la cartella stessa deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei termini per presentare impugnazione e dell’organo competente al quale proporla; se questi elementi mancano, ciò costituirà un valido motivo per impugnare l’atto.

Quando il termine utile è scaduto, l’opposizione non può più essere proposta. Se viene presentata tardivamente, sarà giudicata inammissibile.

Ci si può difendere da soli?

La possibilità di difendersi da soli è molto limitata. Se si tratta di imposte, dunque nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie, è possibile farlo fino a 3mila euro di valore dei tributi richiesti (o delle sanzioni, se la cartella è riferita esclusivamente ad esse). Per le cause di valore superiore invece è indispensabile farsi assistere da un professionista abilitato, che può essere non solo un avvocato ma anche un commercialista, un ragioniere o un altro professionista abilitato alla difesa nelle Commissioni tributarie.

Nelle cause tributarie che non superano il valore di 50mila euro, inoltre, è sempre necessario attivare il reclamo-mediazione una procedura (obbligatoria nella parte del reclamo e facoltativa per la proposta di mediazione) necessaria prima di proporre il ricorso e che ha lo scopo di realizzare un accordo ove possibile, con l’Agenzia, nel caso in cui riconosca in partenza che le ragioni del contribuente sono fondate.

Davanti al giudice di pace, invece (che come abbiamo visto è competente per le contravvenzioni stradali e le altre sanzioni amministrative) si può stare in giudizio da soli, senza avvocato, per le cause fino a 1.100 euro di valore. Infine, davanti al tribunale sezione lavoro (nel caso dei contributi Inps e Inail) c’è sempre bisogno dell’avvocato.

Motivi per opporsi agli atti dell’Ader

I motivi di impugnazione, quelli su cui fondare il ricorso, possono essere i più vari e dipendono dal tipo di tributo o contributo, multa o sanzione richiesti, dal tipo di atto ricevuto, dal tempo trascorso – rileverà soprattutto la prescrizione e la decadenza – e dal genere di vizio, se riguardano cioè l’atto stesso oppure il suo contenuto, e dunque se sono vizi di forma o di sostanza.

Vizi di merito 

In genere, quando si tratta degli atti inviati dall’Agenzia Entrate – Riscossione, i vizi di merito, ossia quelli inerenti la sostanza della pretesa impositiva, sono preclusi, perché avrebbero dovuto essere fatti valere contro gli atti precedenti, tranne che nei casi in cui il contribuente non ne ha ricevuto notizia, perché tali atti non gli sono stati notificati correttamente.

Vizi propri dell’atto

Rimane sempre possibile, invece, dedurre tutti i vizi propri dell’atto ricevuto dall’Agente di riscossione, come l’assenza della data di iscrizione a ruolo o dell’esposizione dei criteri seguiti per il calcolo degli interessi applicati, l’errata procedura di notifica o la Pec invalida, nel caso in cui la cartella sia pervenuta da un indirizzo non presente nei pubblici registri e ciò induca a dubitare sulla qualità del mittente.

Notifica cartella non ricevuta

Una delle difese più frequenti riguarda la cartella di pagamento mai ricevuta: in questo caso si dovrà sollevare nel ricorso l’eccezione di omessa notifica, e nel processo l’Agenzia Entrate – Riscossione potrà, e dovrà, fornire la prova di averla notificata, esibendo in originale la documentazione a comprova, come la relata di notifica, l’avviso di ricevimento della raccomandata o l’attestazione di invio e di avvenuta consegna della Pec.

Prescrizione del debito

Un altra eccezione fondamentale è la prescrizione che estingue il debito quando è passato il tempo previsto dalla legge per poter esercitare il diritto a richiederlo in pagamento e a riscuoterlo coattivamente. La prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere eccepita nel ricorso; il giudice, quando constata che è maturata, dichiara estinto il debito per intervenuta prescrizione.

I debiti fiscali e gli altri tipi di crediti che Agenzia Entrate – Riscossione può azionare hanno termini di prescrizione diversi gli uni dagli altri:

  • si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni i tributi statali: Irpef, Iva, Ires, canone Rai, imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali;
  • in 5 anni si prescrivono, invece, i tributi locali, dovuti alla Regioni ed ai Comuni, dunque l’Imu, la Tasi e la Tari, tranne il bollo auto, che ha un termine di prescrizione di soli 3 anni;
  • il termine di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps ed all’Inail, per le multe stradali e per i vari tipi di sanzioni amministrative è di 5 anni.

Come fare ricorso

Il ricorso deve contenere precisi elementi e in particolare deve indicare:

  • il giudice a cui è diretto (la Corte di giustizia tributaria, il Giudice di pace o il Tribunale sezione lavoro, in base al tipo di pretesa azionata dall’Agenzia Entrate – Riscossione);
  • dati del ricorrente e del suo legale rappresentante, completi della residenza o sede legale nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • l’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto (esempio: Agenzia Entrate Riscossione di Roma, con indirizzo completo);
  • l’atto impugnato, che andrà indicato con il suo esatto numero identificativo (il numero della cartella o dell’intimazione compare nel frontespizio ed è generalmente numerico o alfanumerico);
  • l’oggetto della domanda, cioè la richiesta formulata al giudice: esempio «annullamento integrale dell’atto impugnato»; si può chiedere anche la sospensione preliminare, per evitare di subire atti di riscossione coattiva mentre il processo è in corso;
  • motivi per i quali il ricorso viene proposto. E’ questa la parte più specifica e personalizzata dell’impugnazione. Dovrai esporre con precisione e chiarezza le ragioni per le quali richiedi l’annullamento dell’atto o la sua nullità per la presenza di determinati vizi, in modo da eliminare le pretese dell’Agenzia Entrate – Riscossione dimostrandone l’illegittimità o l’infondatezza.

Dal 2020 è entrato in vigore il processo tributario telematico tranne nei casi in cui si è ammessi a stare in giudizio personalmente. Leggi anche cartella di pagamento: la guida per annullare il debito.

 
Pubblicato : 17 Aprile 2023 16:41