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Come gli artisti possono cedere i diritti d’autore

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(@paolo-remer)
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Diritto di copyright: quali sono le condizioni per trasferirlo in modo legale e quando scattano le tutele previste in favore degli autori delle opere.

Hai creato un brano musicale: la composizione è bella e originale, e c’è una casa discografica intenzionata ad acquistarla, ma ti propone condizioni pessime dal punto di vista economico e penalizzanti a livello morale. Credi che un domani la tua composizione potrà avere successo, e potrà essere interpretata e riprodotta su larga scala, ma temi che ne beneficeranno altri, coloro che hanno acquisito i diritti, e non tu.

Perciò vorresti sapere come gli artisti possono cedere i loro diritti d’autore: in questo articolo ti spiegheremo quali schemi e formule legali è opportuno utilizzare per tutelarsi e in che modo l’autore viene “protetto” anche dopo aver sottoscritto un contratto di cessione in favore di altri soggetti, come i produttori e gli editori.

Tutela del diritto d’autore

La legge [1] attribuisce all’autore di un’opera dell’ingegno il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente, in ogni forma o modo originale o derivato. È questo il cosiddetto “diritto d’autore“.

Sono «opere dell’ingegno» le creazioni artistiche dotate di originalità in qualsiasi ambito: letterarie, musicali, architettoniche, teatrali, cinematografiche e delle arti figurative, compresi i software. Quindi rientrano nella tutela le opere letterarie (romanzi, saggi, articoli), le composizioni musicali, le coreografie, i quadri, i disegni, le sculture, le incisioni, le scenografie, i disegni ed anche le fotografie artistiche.

Cessione dei diritti d’autore

L’autore di una di queste opere dell’ingegno ha il diritto esclusivo di monetizzare come preferisce la sua creazione, ad esempio riproducendola, eseguendola direttamente o diffondendola con qualsiasi mezzo, ad esempio distribuendola su supporti fisici o digitali; il tutto gratuitamente oppure, come comunemente avviene, nella prospettiva di trarne un guadagno o un’altra forma di vantaggio economico, e quindi prevedendo un compenso per le varie forme di utilizzazione.

Questo diritto d’autore è pienamente disponibile da parte del suo titolare, quindi è cedibile ad altri, nel modo che preferisce: ad esempio, con una vendita, una donazione o un’altra forma di cessione prevista dai vari modelli contrattuali, come quella che consente, come una sorta di affitto, di noleggio o di leasing, un uso temporaneo e limitato ad alcuni modi espressivi o a particolari occasioni, come mostre ed eventi: concerti, rappresentazioni teatrali, esposizioni, e così via.

Contratti di cessione diritti d’autore: regole

In virtù di queste previsioni legislative, che consentono un ampio ventaglio di facoltà di cessione, nel tempo sono nati vari tipi di contratti di cessione dei diritti d’autore, molti dei quali standardizzati e predisposti, come quello di edizione per le pubblicazioni di libri e testi (in forma cartacea o sul web), o quello discografico, ed anche le licenze per l’utilizzo dei software protetti rientrano in questo ambito.

Valgono anche in questa materia gli elementi sostanziali e di carattere non giuridico, ma squisitamente commerciale, come il “peso” dell’artista, che potrebbe aver creato un’opera di altissimo valore ma, essendo ancora sconosciuto, avrà difficoltà ad ottenere dal produttore o dall’editore condizioni contrattuali favorevoli; viceversa, i creator già famosi saranno avvantaggiati e potranno spuntare condizioni migliori, con una percentuale molto più elevata.

Questo fenomeno avviene in tutti i campi artistici, dall’editoria alla musica alle arti visive e figurative. A livello giuridico, però, l’importante, nella cessione dei diritti, è rispettare alcune regole fondamentali, stabilite nella legge sul diritto d’autore [2] per proteggere la “parte debole” del rapporto contrattuale, quindi l’artista, che il più delle volte si pone, da solo, di fronte ad una grossa major che, se non vi fossero vincoli e limiti, potrebbe fare la parte del leone e agire a proprio piacimento ed arbitrio.

Come si tutela l’artista che cede i diritti

Ecco in sintesi i principi normativi che realizzano la tutela dell’artista creatore delle opere di cui cede i diritti ad altri:

  • sono trasmissibili solo i diritti di utilizzazione economica delle opere, e quelli connessi avente carattere patrimoniale, mentre la paternità morale dell’opera rimane sempre in capo all’autore che l’ha creata;
  • la capacità di disporre dei diritti delle proprie creazioni, e di esercitare le azioni che ne derivano, si acquisisce a 16 anni di età; gli autori più giovani devono aspettare;
  • la cessione di un singolo esemplare, o di alcuni esemplari dell’opera, non comporta la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, salvo patto contrario, che deve risultare per iscritto;
  • i diritti di utilizzazione non possono essere sottoposti a pegno, sequestro ed esecuzione forzata, se non risulta che l’autore li ha ceduti a terzi, ma possono essere oggetto di tali provvedimenti i proventi monetari e gli esemplari fisici dell’opera;
  • salvo pattuizione espressa, la cessione dei diritti d’autore non si estende a quelli dipendenti dalle eventuali elaborazioni, o trasformazioni e modifiche, di cui l’opera è suscettibile: quindi ogni diritto di utilizzazione deve essere specificamente previsto nel novero di quelli che si intende trasferire.

Quanto dura la cessione dei diritti d’autore?

La durata del diritto di sfruttamento economico dell’opera copre l’intera vita del suo autore ed anche il periodo successivo, fino a 70 anni dopo la sua morte; a quel punto, il copyright decade e l’opera torna libera. Per maggiori dettagli, leggi “Quando scade il diritto d’autore”.

In ogni caso, il contratto che abbia per oggetto una pluralità indeterminata di opere che l’autore potrà creare, senza limiti di tempo, è nullo (però senza pregiudizio per i diritti derivanti dall’eventuale rapporto di lavoro instaurato); di norma, i contratti relativi alla cessione dei diritti d’autore per le opere ancora da crearsi non possono avere durata superiore a 10 anni. Insomma, l’artista può impegnarsi a creare qualcosa in favore di un determinato soggetto che ha pre-acquistato i diritti di sfruttamento delle future opere solo per un tempo massimo ragionevole, ma non a vita.

Cosa succede ai diritti d’autore se l’artista muore?

Se l’autore è deceduto, il diritto di utilizzazione dell’opera si trasferisce ai suoi eredi, legittimi o testamentari, ma, salvo che il testatore non abbia diversamente disposto, deve rimanere indiviso per i primi tre anni dalla morte [3].

In mancanza di accordo tra gli eredi, l’amministrazione dei diritti d’autore è conferita dal tribunale del luogo dell’aperta successione alla Siae (Società italiana autori ed editori).

Le nuove regole sui contratti di cessione dei diritti d’autore

Sono in arrivo nuove regole sui contratti di cessione dei diritti d’autore: la legge del 1942, infatti, è stata recentemente riformulata [4] e per la sua piena entrata in vigore si è in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi.

In particolare, con le nuove norme viene potenziato il ruolo dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): in caso di dissidio o disaccordo, le parti potranno rivolgersi all’Autorità per trovare un accordo conciliativo sulle soluzioni contrattuali da utilizzare e sulla determinazione del compenso dovuto all’autore a fronte della cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera.
L’Agcom dovrà instaurare un meccanismo di risoluzione delle controversie e deciderle entro 90 giorni dalla richiesta, fermo restando il diritto delle parti di adire l’autorità giudiziaria, instaurando una causa civile ordinaria.

Diritto all’equo compenso per gli artisti

Inoltre, viene riconosciuto agli autori e artisti interpreti o esecutori anche il diritto ad una «remunerazione ulteriore, adeguata ed equa» se quella concordata «si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online».

Così l’artista creatore viene più efficacemente tutelato quando l’opera produce profitti mediante modi inaspettati o imprevisti al momento della conclusione del contratto di cessione dei diritti, come può avvenire grazie alle nuove tecnologie di diffusione informatica e mediatica al grande pubblico (basti pensare, attualmente, ai social network e alle piattaforme digitali specializzate per la fruizione di musica, film ed arte).

Cosa succede se l’opera non viene sfruttata?

Infine, anche il mancato utilizzo dell’opera ceduta è tutelato, perché potrebbe nuocere al suo autore: così la nuova legge [5] prevede che l’autore che aveva concesso in licenza, o trasferito in esclusiva, i propri diritti può agire per la risoluzione del contratto, in base alle consuete disposizioni del Codice civile sull’inadempimento.

La norma precisa che, salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a 5 anni o a 2 anni successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore. In mancanza, l’autore assegna all’utilizzatore rimasto inerte un «termine congruo» per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti; decorso tale termine, potrà revocare l’esclusiva dell’opera o risolvere il contratto. Quindi l’artista può pretendere che la sua opera non rimanga giacente nei cassetti, ma venga effettivamente utilizzata da chi ne ha acquisito i diritti, e se ciò non avviene potrà esercitare questi rimedi legali per ritornare “padrone” della sua creazione e sfruttarla meglio.

Approfondimenti

Se l’argomento ti interessa, leggi anche: “Come funzionano i diritti d’autore?“.

 
Pubblicato : 16 Aprile 2023 15:00