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Come gestire il cambio di indirizzo per le notifiche fiscali?

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(@angelo-greco)
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Notifica cartella esattoriale: che succede se il destinatario si trasferisce? Bisogna comunicare il cambio di indirizzo all’anagrafe e quali sono le implicazioni legali per le notifiche fiscali.

Quando ci si trasferisce, è fondamentale comunicare il nuovo indirizzo all’ufficio anagrafe del nuovo Comune di residenza. Questo passaggio è cruciale per ricevere correttamente le notifiche, come le cartelle di pagamento, le multe stradali e gli altri atti della P.A. (a meno che non si abbia il domicilio digitale con l’Inad).

In questo articolo, esamineremo i dettagli e le procedure che insegnano come gestire il cambio di indirizzo per le notifiche fiscali, evidenziando i passi legali e le conseguenze di una comunicazione inadeguata.

Cosa fare dopo aver cambiato indirizzo?

Quando si cambia casa, è necessario effettuare il cambio di residenza. Diversamente tutte le notifiche fatte al vecchio indirizzo si considerano eseguite correttamente. E, in quel caso, se il postino non dovesse trovare nessuno (il nome del destinatario sul citofono o sulla cassetta delle lettere) sarebbe autorizzato a procedere con la notifica per soggetti irreperibili, tramite deposito dell’atto presso la Casa Comunale.

Se ci si trasferisce in un luogo diverso all’interno dello stesso Comune, è necessario comunicare il nuovo indirizzo all’ufficio anagrafe di quel Comune stesso. In caso invece di trasloco in un Comune differente, bisogna invece registrare il cambio di residenza presso l’ufficio anagrafe del nuovo Comune, senza dover informare quello precedente.

Quali sono le conseguenze per le notifiche dopo il cambio di indirizzo?

Dopo aver comunicato il nuovo indirizzo, tutte le notifiche ufficiali, come quelle relative a questioni fiscali (si pensi alle cartelle di pagamento), devono essere inviate al nuovo indirizzo. Le notifiche inviate al vecchio indirizzo non sono valide. E difatti, con una recente ordinanza (ord. n. 1172/2024), la Cassazione ha detto che la notifica della cartella esattoriale può essere annullata quando, non trovando nessuno all’indirizzo riportato sulla cartella stessa, non è stato verificato all’anagrafe il luogo dove il contribuente si è trasferito. In buona sostanza – afferma la Suprema Corte – se l’ufficiale giudiziario o il postino incaricati di consegnare la cartella a un indirizzo non trovano nessuno, non possono solo per ciò effettuare la notifica per persone irreperibili con deposito al Comune o alle Poste: devono prima verificare, presso l’anagrafe, se il destinatario ha mutato residenza comunicandolo agli uffici competenti. Se si è comportato in tal modo, la notifica va rinnovata presso il nuovo indirizzo.

Viceversa, se il destinatario dell’atto non comunica il cambio di indirizzo, può essere considerato irreperibile. In caso di irreperibilità le notifiche vengono così eseguite:

  • presso la Casa Comunale, se la notifica è stata tentata con consegna a mani, dal messo notificatore;
  • presso l’ufficio postale, se la notifica è stata tentata a mezzo raccomandata.

Questa è la cosiddetta irreperibilità assoluta che si verifica quando un soggetto non è più dimorante presso un luogo e il postino non è in grado di risalire alla sua nuova abitazione. Cosa molto diversa è invece la cosiddetta irreperibilità relativa che si verifica invece quando un soggetto, pur risiedendo in un determinato luogo, non è a casa al momento dell’arrivo del postino (come avviene a chi è assente per lavoro o perché è in viaggio). In questi casi, l’ufficiale giudiziario o il postino immettono nella buca delle lettere un avviso di giacenza. Per atti giudiziari e fiscali il destinatario riceve anche una seconda raccomandata informatica (chiamata CAN).

Come contestare una notifica inviata al vecchio indirizzo?

Anche quando il contribuente non provvede alla comunicazione del cambio di indirizzo residuano margini per impugnare ugualmente la notifica effettuata presso la Casa Comunale o con giacenza all’ufficio postale, procedura che – come detto sopra – viene adottata per le persone irreperibili. E difatti, prima di dichiarare sconosciuto il luogo di dimora del destinatario, il messo deve effettuare delle indagini, dando atto di ciò all’interno della stessa relazione di notifica. Egli deve cioè dichiarare di aver cercato di individuare la nuova abitazione o il luogo di lavoro del cittadino, ad esempio chiedendo al portiere o ai vicini di casa.  Anche la giurisprudenza è allineata su questa interpretazione molto garantista. Ad esempio la sentenza n. 3602/20 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha chiarito che il messo o l’ufficiale giudiziario devono quindi compiere tutte le ricerche necessarie per accertare il domicilio attuale del contribuente. Solo in caso di impossibilità oggettiva di rintracciare il destinatario è possibile procedere con la notifica per irreperibili con deposito alla Casa Comunale o all’ufficio postale.

Consideriamo il caso di Tizio, che ha ricevuto una notifica presso il suo vecchio indirizzo, ma si è trasferito senza che il messo abbia svolto le necessarie ricerche. In questa situazione, la notifica sarebbe considerata invalida.

Come si contesta una cartella esattoriale?

Se un contribuente vuole contestare una cartella esattoriale per difetto di notifica, non deve impugnare la cartella stessa, ma attendere il successivo atto dell’Agente della Riscossione, come un pignoramento, per proporre ricorso. E ciò perché, se impugnasse la cartella starebbe di fatto ammettendo di averla ricevuta: il che sanerebbe il difetto di notifica.

Nel nostro ordinamento infatti vige il principio secondo cui scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l’atto: se tale conoscenza viene comunque raggiunta in un altro modo, il vizio della notifica si sana automaticamente e questa si considera ugualmente valida.

Consideriamo il caso di Caio che riceve una cartella esattoriale presso la vecchia residenza dei genitori. Senonché la madre riceve l’atto dal postino e poi lo consegna al figlio. Ciò nonostante Caio impugna la cartella perché consegnata a un indirizzo che non è più il suo. Così facendo Caio però dimostra di aver preso visione dell’atto e di aver potuto difendersi. Egli quindi sta ammettendo di averlo ricevuto. Il suo ricorso verrà quindi rigettato.

Per una adeguata difesa, Caio avrebbe dovuto attendere il successivo atto dell’Agente della riscossione (ad esempio una intimazione di pagamento o un preavviso di fermo amministrativo) e contestare quest’ultimo sostenendo il difetto di notifica dell’atto precedente.

 
Pubblicato : 12 Gennaio 2024 10:00