forum

Come funziona la se...
 
Notifiche
Cancella tutti

Come funziona la separazione con figli

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
91 Visualizzazioni
(@elda-panniello)
Post: 48
Estimable Member Registered
Topic starter
 

Nelle separazioni devono essere tutelati i diritti dei figli ed adempiuti i doveri dei genitori nei loro confronti.

I coniugi che vogliono porre fine al proprio matrimonio possono ricorrere al Tribunale chiedendo la separazione consensuale, se sono d’accordo sulle questioni economiche e familiari, oppure la separazione giudiziale, se l’accordo manca. La separazione sospende i vincoli coniugali fino alla pronuncia della sentenza di divorzio o a un’eventuale riconciliazione.

In quest’articolo ci occuperemo in particolare di come funziona la separazione con figli, premettendo che tutto ciò che diremo vale pure nell’ipotesi di separazione di coppie di fatto. Infatti, anche i conviventi possono ricorrere dinanzi al Tribunale per chiedere di regolamentare gli aspetti della separazione relativi alla prole.

In entrambi i casi la legge la legge prevede una serie di tutele per i figli in quanto devono essere conservati i loro diritti anche dopo la separazione e adempiuti i doveri di genitore nei loro confronti.

Il Codice civile riconosce il diritto dei figli al mantenimento oltre alla conservazione dei rapporti equilibrati con entrambi i genitori, all’educazione e all’istruzione e ad ogni cura assistenziale e materiale [1].

Separazione consensuale con figli: cosa succede?

Nella separazione consensuale i coniugi, con l’aiuto dei rispetti avvocati o di un unico legale per entrambi, concordano gli aspetti relativi all’affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, cristallizzandoli poi nell’accordo di separazione.

In relazione al primo aspetto i coniugi possono stabilire le modalità di svolgimento dell’affido condiviso, tenendo presente che la responsabilità genitoriale va esercitata da entrambi i genitori. Ciò significa che le decisioni di maggiore interesse per i figli (vedi ad esempio quelle relative all’istruzione o alla salute) devono essere prese di comune accordo dal padre e dalla madre mentre le decisioni di ordinaria amministrazione (ad esempio relative all’abbigliamento o ai libri scolastici) possono essere adottate da ciascun genitore autonomamente, posto che non siano in contrasto con il parere dell’altro genitore.

Altresì, nell’accordo di separazione i coniugi possono tra loro concordare:

  • sul collocamento dei figli, stabilendo il genitore con il quale essi vivranno stabilmente (genitore collocatario), fermo restando il diritto dell’altro (genitore non collocatario) di vederli periodicamente, due o tre volte a settimana o comunque secondo un calendario concordato di volta in volta o definito in anticipo;
  • sulla casa familiare, decidendo chi tra il padre e la madre dovrà continuare ad abitarvi. La decisione avviene sulla scorta di quanto i coniugi concordano in ordine all’affidamento e al collocamento poiché la casa familiare, di solito, rimane a quello dei due con il quale i figli vivranno stabilmente;
  • sull’assegno di mantenimento, che il genitore non collocatario sarà tenuto a versare mensilmente all’altro per le spese legate alla gestione quotidiana della prole. Il genitore non collocatario dovrà partecipare in percentuale – in genere al 50% – anche alle spese straordinarie che si dovessero di volta in volta presentare (ad esempio per le gite scolastiche o per l’iscrizione all’università).

In alcune ipotesi specifiche i genitori possono accordarsi per l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei due che, di conseguenza, eserciterà la responsabilità genitoriale da solo, vedi ad esempio quando il padre non può essere presente nella vita dei figli minori in maniera continuativa per motivi di salute o di lavoro.

L’accordo di separazione viene poi depositato, sotto forma di ricorso congiunto, presso la cancelleria del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, una volta ricevuto il ricorso, fissa l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale deve esprimere il proprio parere entro 3 giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non volersi riconciliare, rimette la causa in decisione. All’esito dell’udienza, il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene che gli accordi siano in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda [2].

Separazione con negoziazione assistita: come funziona se ci sono figli?

La separazione consensuale può avvenire anche con la negoziazione assistita dagli avvocati della coppia, la quale prevede che i coniugi raggiungano un accordo sugli aspetti patrimoniali e su quelli relativi ai figli.

Se questi ultimi sono minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo consensuale deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che lo autorizza solo se lo ritiene in linea con l’interesse dei figli.

Al contrario, se l’accordo non è rispondente all’interesse dei figli, entro 5 giorni il Procuratore lo trasmette al Presidente del Tribunale, che entro i successivi 30 giorni chiede la comparizione delle parti.

Entro 10 giorni gli avvocati dovranno trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, in forma civile o in forma religiosa, o trascritto il matrimonio celebrato all’estero, la copia, autenticata, dell’accordo corredato dal nullaosta, pena una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di ritardo.

Separazione giudiziale con i figli: cos’è il piano genitoriale?

Se manca l’accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione relative ai figli (e/o su quelle relative alle questioni economiche), le parti devono iniziare una causa in Tribunale, chiedendo una separazione giudiziale. In tale ipotesi il giudice decide in ordine:

  • all’affidamento;
  • al collocamento;
  • all’assegnazione della casa familiare;
  • alla responsabilità genitoriale;
  • al mantenimento.

Nella separazione giudiziale i coniugi devono allegare agli atti introduttivi del giudizio un piano genitoriale, al fine di consentire al giudice di avere un’idea dello stile di vita dei figli e delle aspettative che possono garantire. Tale piano deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Il piano genitoriale deve obbligatoriamente essere allegato al ricorso e alla comparsa di risposta per consentire al giudice di verificare se l’esercizio della responsabilità genitoriale è impostato in maniera corretta dai genitori. In caso contrario, il giudice può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti.

L’accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto, pena l’applicazione, anche congiunta, di sanzioni specifiche quali:

  • l’ammonizione del genitore inadempiente;
  • l’individuazione di una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
  • la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 000 euro a favore della Cassa delle ammende.

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore [3].

La consulenza tecnica d’ufficio e l’ascolto del minore

Durante la separazione giudiziale se non c’è accordo sulle questioni principali relative all’affidamento e al collocamento dei figli, il giudice di solito dispone una consulenza tecnica d’ufficio con lo scopo di individuare la soluzione più idonea per la prole [4]. Nella gran parte dei casi come consulente viene nominato un esperto in psicologia infantile, il quale ha il compito di individuare il genitore con cui il bambino può meglio esplicare la propria personalità e che può garantire un maggior rispetto delle sue esigenze.

Altresì, il giudice ascolta il minore che ha compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento. Le opinioni espresse dal minore devono essere tenute in considerazione dal giudice avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato [5].

Come avviene la separazione se i figli sono maggiorenni?

In caso di separazione, sia consensuale sia giudiziale, se i figli sono maggiorenni ci sono meno difficoltà perché non va deciso nulla in punto di affidamento e di frequentazione, potendo essi stessi scegliere autonomamente con chi dei genitori vivere stabilmente e i tempi di frequentazione con l’altro. Tutt’al più può essere oggetto di discussione quale tra i due genitori dovrà rimanere a vivere nella casa familiare e le modalità del concorso al mantenimento dei figli che, seppur maggiorenni, non siano ancora autonomi, ad esempio perché studenti.

Infatti, l’obbligo al mantenimento è un dovere dei genitori fino a quando i figli non sono economicamente autosufficienti, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età.

L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni può essere pagato ancora al coniuge con essi convivente oppure direttamente ai figli, qualora ne facciano richiesta.

 
Pubblicato : 15 Maggio 2023 13:15