Come funziona il mese di congedo parentale all’80%
Primo mese di congedo parentale: dal 2023 l’indennità aumenta dal 30% all’80%
Con la Circolare n. 45 del 16 maggio 2023, l’Inps ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito alla modifica prevista dalla Legge di bilancio 2023, con la quale è stata elevata dal 30% all’80% la misura dell’indennità di congedo parentale, per una mensilità da utilizzarsi entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e, comunque, entro il compimento dei 18 anni. In particolare, per il primo mese di congedo parentale, dal 2023 , l’indennità viene aumentata dal 30% all’80%. Vediamo cosa dice l’Inps sul punto.
Il congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso alle lavoratrici e ai lavoratori, dipendenti o autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps, per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita. Durante questo periodo di assenza dal lavoro i lavoratori percepiscono un’indennità economica sostitutiva della retribuzione.
Il congedo parentale può essere fruito per intero, oppure per periodi frazionati, o ad ore, entro il compimento del 12 anni del proprio figlio.
Esso spetta a ciascun genitore e ha durata complessiva di 10 mesi, da spartire tra entrambi i genitori, se essi sono dipendenti; questo periodo può aumentare fino a 11 mesi, solo se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi. Nel caso invece in cui solo uno dei genitori sia dipendente, costui avrà diritto a sei mesi di congedo.
Il genitore dipendente solo, infine ha diritto al congedo per una durata massima di 11 mesi.
L’indennità sostitutiva della retribuzione
Come poco sopra accennato, i genitori che si avvalgono del congedo percepiscono per il periodo di astensione dal lavoro un’indennità sostitutiva della retribuzione, calcolata in percentuale su quest’ultima. In particolare, la somma corrisposta al genitore che utilizza il congedo parentale è pari al 30% del proprio reddito o stipendio, ad eccezione del primo mese in cui la cifra viene elevata all’80%.
Sul punto, ha precisato l’Inps che elevazione all’80% riguarda il primo mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non è trasferibile all’altro. Inoltre, il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e riguarda solo i lavoratori dipendenti pubblici o privati.
Infine, sempre l’Inps precisa che i lavoratori pubblici al cui rapporto venga applicato un CCNL di categoria che per il medesimo periodo di congedo preveda un’indennità pari al 100% della retribuzione non avranno diritto alla maggiorazione all’80%, in quanto già beneficiari di previsioni normative di miglior favore.
L’indennità viene anticipata dall’azienda e rimborsata successivamente dall’Inps.
La domanda di congedo
La domanda di congedo deve essere innanzitutto presentata telematicamente tramite il sito Inps; per farlo è necessario avere lo Spid.
La domanda può essere compilata autonomamente, oppure rivolgendosi ad un patronato per ricevere la necessaria assistenza.
Nei confronti dell’azienda, invece, la richiesta di fruizione del congedo va effettuata con un preavviso minimo di 5 giorni, salvo diversa previsione contenuta nel CCNL applicato al rapporto di lavoro.
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