Come funziona il congedo parentale
Quando nasce un figlio, il padre e la madre hanno diritto ai mesi di permesso obbligatorio e facoltativo. Ecco come funziona e quanto è retribuito.
La legge prevede un periodo di astensione e permessi dal lavoro nel periodo di gravidanza e dalla nascita del bambino fino ai suoi 12 anni di età. Il congedo può essere di due tipi: obbligatorio e, successivamente, facoltativo; inoltre riguarda, seppur in misura diversa, sia la madre che il padre. In questo articolo vedremocome funziona il congedo parentale, quali sono i tempi di astensione dal lavoro e quanto vengono retribuiti. Ma procediamo con ordine.
Congedo obbligatorio per il padre
Il congedo di paternità obbligatorio prevede che i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici debba astenersi dal lavoro per 10 giorni. Si tratta di un congedo cui non si può rinunciare.
Si può fruire di tale permesso nell’arco di tempo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta della nascita del figlio fino ai 5 mesi successivi al parto.
I giorni diventano 20 in caso di parto plurimo.
La retribuzione è garantita al 100%.
Il congedo per il padre spetta anche in caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo può essere usufruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi:
- in misura intera (frazionabile a giorni ma non a ore)
- anche in via non continuativa
- contemporanea o successiva al congedo di maternità della madre
Congedo obbligatorio per la madre
Il congedo di maternità obbligatorio prevede che la lavoratrice debba astenersi dal lavoro nel periodo che intercorre tra:
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (cui si aggiunge l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto avvenuto oltre il termine);
- i 3 mesi successivi al parto.
La domanda va presentata sia all’Inps (inviando anche il certificato medico per via telematica) che al datore di lavoro.
Entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro il certificato di nascita (o la dichiarazione sostitutiva) ed è tenuta a comunicare all’INPS (a cui il certificato è trasmesso dalla struttura sanitaria) la data di nascita del figlio e le relative generalità.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità che, come visto, non può mai essere inferiore a cinque mesi complessivi, la lavoratrice può scegliere di differire la decorrenza del periodo di congedo pre-parto, quella cioè relativa ai 2 mesi anteriori il parto per fruirne dopo.
In ogni caso, il periodo di congedo obbligatorio prima del parto non può mai essere inferiore a un mese. La flessibilità, che può quindi essere compresa tra un minimo di un giorno e il massimo di un mese, comporta il differimento al periodo successivo al parto delle giornate di astensione non godute durante l’8° mese di gravidanza.
Come viene pagato il congedo di maternità obbligatorio?
La lavoratrice ha diritto a un’indennità a carico dell’Inps ed eventualmente integrata dal datore di lavoro se previsto dal CCNL. L’indennità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (RMG) moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di congedo.
Anticipazione del periodo di congedo di maternità obbligatorio
Il periodo di congedo di maternità può essere anticipato:
- per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro;
- quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute e non può essere spostata ad altre mansioni.
Quando il padre può usufruire del congedo al posto della madre
Il padre può beneficiare del congedo al posto della madre per tutta la durata spettante a quest’ultima o per la parte residua che le sarebbe spettata, soltanto nelle seguenti ipotesi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del bambino da parte della madre;
- affidamento del bambino al padre in via esclusiva.
Congedo parentale facoltativo
Oltre al periodo di congedo obbligatorio appena visto, i genitori hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo chiamato congedo parentale parzialmente retribuito.
Il congedo parentale consiste quindi nell’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore.
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, con un limite complessivo di dieci mesi, elevato a 11 se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Il congedo può essere usufruito per un periodo continuativo o frazionato. Il congedo può essere fruito anche ad ore. Le regole di fruizione sono generalmente regolate dai contratti collettivi nazionali o a livello aziendale.
Nell’ambito di tale limite, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi;
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi qualora vi sia un solo genitore o un genitore affidatario esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Retribuzione congedo parentale facoltativo
Durante il congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili, a ciascun genitore lavoratore; per un ulteriore periodo di tre mesi, alternativo tra i genitori, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi.
Per gli ulteriori periodi di congedo parentale è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per i dipendenti pubblici, in base ai relativi contratti collettivi, l’indennità è generalmente pari, per i primi trenta giorni, al 100% della retribuzione.
La legge di Bilancio 2024 (la 213/2023 in vigore dal 1° gennio), all’articolo 1, comma 179, ha aggiunto un mese di congedo con indennizzo maggiorato rispetto al precedente regime.
Pertanto, i lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità, possono fruire nel 2024 di una seconda mensilità di congedo indennizzata all’80% invece che al 30%.
Dal 2025 l’indennità per il secondo mese scende al 60% fermo restando l’indennizzo all’80 per un primo mese di congedo fruito entro i sei anni di età del bimbo.
È riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.
In via sperimentale, per l’anno 2024, l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
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