Come funziona il comporto per i contratti a tempo determinato?
Il dipendente assente per malattia non può essere licenziato se non ha superato il periodo indicato nel contratto collettivo.
Nel mondo del lavoro, una delle questioni più delicate riguarda la gestione delle assenze per malattia, tanto nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato. La legge infatti stabilisce che il dipendente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro – non potendo quindi essere licenziato – entro però un termine massimo chiamato “comporto”.
Ebbene, la domanda che è stata di recente presentata alla Cassazione è assai interessante: come funziona il comporto per i contratti a tempo determinato? In altre parole, se un dipendente con un contratto a termine si assenta spesso dal lavoro per eccessiva morbilità (ossia perché si ammala di frequente), può essere solo per questo licenziato?
Cerchiamo di comprendere il ragionamento della Corte e quali sono i diritti del dipendente in casi come questo.
Il comporto è valido anche per i contratti a tempo determinato?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 330/16, ha chiarito che il comporto si applica anche ai contratti a tempo determinato. Pertanto, pure in questi casi, il datore di lavoro non può recedere dal contratto prima del termine stabilito per la conservazione del posto durante la malattia.
L’articolo 2110 del codice civile, a norma del quale il datore di lavoro non può procedere al licenziamento prima della scadenza del comporto, non distingue tra contratti a tempo determinato e indeterminato.
Del resto, stante lo scopo dell’istituto del comporto, esso deve trovare applicazione, a maggior ragione, per i rapporti temporanei che sono meno garantiti e necessitano senza dubbio di miglior tutela di quelli a tempo indeterminato.
Quali sono le conseguenze di un licenziamento durante il comporto?
Un licenziamento effettuato prima del termine del periodo di comporto, come stabilito dalla contrattazione collettiva o, in difetto, secondo gli usi o l’equità, è considerato nullo (Cass. sent. n. 12568/2018 e n. 24525/2014). Il dipendente ha quindi diritto alla reintegra sul posto di lavoro e non solo a un semplice risarcimento.
La lettera di licenziamento inviata prima della scadenza del comporto quindi non ha effetti neanche se l’assenza del lavoratore si protrae ben oltre la scadenza del comporto stesso. Il datore, in un caso del genere, dovrebbe comunicare nuovamente il licenziamento a comporto già superato.
Quanto dura il comporto?
La durata del comporto varia in base alla categoria del lavoratore e all’anzianità di servizio:
- per gli impiegati: 3 mesi se l’anzianità di servizio è inferiore ai 10 anni, 6 mesi se superiore;
- per gli operai: la durata è stabilita dalla contrattazione collettiva.
Come si calcola il periodo di comporto?
Il calcolo del periodo di comporto può basarsi sull’anno di calendario o sull’anno solare, a seconda di quanto previsto dai contratti collettivi. L’anno di calendario va dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre l’anno solare copre un periodo di 365 giorni a partire dal primo episodio di malattia.
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