Come funziona esenzione Imu per i militari?
Ho ricevuto nel 2020 varie cartelle per omesso pagamento Imu per gli anni dal 2015 in poi. Sono un militare. Perché non mi hanno applicato l’esenzione? C’è comunque prescrizione?
Occorre innanzitutto dire che l’esenzione Imu per l’abitazione principale degli appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia ecc. è prevista dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 102 del 2013.
Il successivo comma 5 bis dello stesso articolo 2 del decreto legge n. 102 del 2013 stabilisce che per poter fruire di questa esenzione l’interessato deve, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la situazione che dà diritto all’esenzione.
Ciò significa che se la dichiarazione non viene presentata entro il termine indicato non si ha diritto all’esenzione Imu (questo vuol dire la norma quando impone, a pena di decadenza, di presentare la dichiarazione per poter ottenere l’esenzione Imu).
Pertanto se lei non ha presentato la dichiarazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 è decaduto dalla possibilità di ottenere l’esenzione Imu per l’appartamento in questione ed è questa, probabilmente, la ragione per cui la sua istanza in autotutela non è stata accolta.
In ogni caso, oggi sono ampiamente scaduti anche i termini per proporre ricorso contro l’accertamento esecutivo (il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso) per cui quell’accertamento è definitivo e non può più essere contestato (comunque un eventuale ricorso avrebbe avuto scarsissime, se non nulle, possibilità di successo proprio perché non avendo lei presentato tempestivamente la dichiarazione Imu, risulta decaduto dalla possibilità di ottenere l’esenzione Imu per tutte le annualità per le quali non risulta presentata la dichiarazione).
Detto questo, occorre anche aggiungere che in base alla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 161) l’avviso di accertamento, in caso di omissione del pagamento dell’Imu, deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Perciò nel suo caso:
l’avviso di accertamento Imu per il 2015 poteva esserle notificato entro il 31 dicembre 2020;
l’avviso di accertamento Imu per il 2016 poteva esserle notificato entro il 31 dicembre 2021;
l’avviso di accertamento Imu per il 2017 poteva esserle notificato entro il 31 dicembre 2022;
l’avviso di accertamento Imu per il 2018 poteva esserle notificato entro il 31 dicembre 2023.
Perciò, siccome il Comune ha provveduto alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo nel settembre 2020 possiamo affermare che sono stati rispettati i termini massimi previsti dalle norme per la notifica dell’avviso di accertamento (per tutte le annualità di omesso pagamento Imu che le sono state contestate).
Poi, a partire dalla data di notifica dell’avviso di accertamento ha cominciato a decorrere un nuovo termine (questa volta di prescrizione) della durata di cinque anni (così insegna la Corte di Cassazione con sentenza n. 21.810 del 2022) entro il quale il Comune può avviare in suo danno le azioni esecutive consentite dalla legge (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).
Il Comune, quindi, ha tempo fino al settembre 2025 per avviare azioni esecutive a suo carico per recuperare in modo forzoso la somma di cui lei è debitore.
Tutto ciò premesso, poiché ad oggi:
- è esclusa la possibilità di fare ricorso (sono scaduti i termini per poterlo proporre e, nel merito, non ci sarebbero nemmeno fondati motivi per fare causa),
- il Comune risulta aver rispettato i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ed è ancora ampiamente in tempo per poter avviare a suo carico azioni esecutive,
le consiglio di verificare la possibilità di accedere alla rateazione che il Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali del Comune prevede per chi versi in situazione di temporanea difficoltà (articolo 13 del Regolamento scaricabile dal sito istituzionale del Comune che prevede la possibilità di presentare apposita istanza corredata di documenti che comprovino la situazione di difficoltà e di ottenere una rateazione fino a trentasei rate mensili per debiti superiori ai 6.000,00 euro con importo minimo della rata mensile di euro 50,00).
Come prevede il comma 14 dell’articolo 13 del Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali del Comune, se la richiesta di rateazione viene accolta il Comune non procede a fermi amministrativi né ad ipoteche o a pignoramenti in danno del debitore.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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