Come fermare la vendita di un immobile pignorato?
Come evitare l’espropriazione e la vendita di una casa o di un terreno a seguito di pignoramento utilizzando strumenti legali previsti dal codice di procedura civile.
Se ti trovi nella situazione in cui un tuo immobile è stato pignorato e temi che possa essere venduto all’asta per saldare i tuoi debiti, ci sono alcune mosse che puoi fare per cercare di evitarlo. La procedura di esecuzione forzata offre infatti tre strumenti principali che puoi utilizzare in momenti come questo, fino all’udienza in cui si decide per la vendita del bene. Ma procediamo con ordine e vediamo come fermare la vendita di un immobile pignoratosecondo le regole del codice di procedura civile.
Pagamento all’ufficiale giudiziario
Immagina che un giorno ti bussi alla porta un ufficiale giudiziario per pignorare la tua casa. In quel momento, se hai i soldi, puoi scegliere di pagare subito l’intero importo del debito più le spese. Questo pagamento ferma il processo di pignoramento e il denaro va direttamente al tuo creditore.
Questo strumento è previsto dall’articolo 494 del codice di procedura civile. Sebbene sia previsto per ogni tipo di esecuzione, nella pratica il pagamento nelle mani dell’ufficiale può realizzarsi solo nell’espropriazione mobiliare: l’accesso dell’ufficiale sul luogo non avviene nel caso di notifica postale, come può accadere nell’espropriazione immobiliare o presso terzi. Inoltre, il pagamento dovrebbe avvenire sempre per mezzi tracciabili.
Conversione del pignoramento
Questa possibilità è disciplinata dall’articolo 495 del codice di procedura civile.
Se non hai abbastanza soldi per saldare tutto il debito, puoi optare per una “conversione”. Questo significa che, invece di far pignorare la casa, depositi in banca una somma (aumentata del 20%) come garanzia mentre provi a contestare il pignoramento o a trovare un accordo con il creditore. Questo strumento non serve quindi ad evitare il pignoramento ed estinguere il debito, ma a sostituire l’oggetto del pignoramento con una somma di denaro.
Nel frattempo potresti anche tentare di vendere l’immobile privatamente e accordati col creditore per assegnargli – contestualmente alla vendita – una parte del prezzo riscosso per soddisfarlo.
Riduzione del pignoramento
Supponiamo che il valore della tua casa sia molto più alto del debito che devi. In questo caso, puoi chiedere al giudice di ridurre l’entità del pignoramento, in modo che solo una parte della tua casa sia soggetta a vendita. Questo ti permette di mantenere almeno una parte del tuo bene.
Ecco un esempio pratico: Marco ha un debito di 50.000 euro e la sua casa, del valore di 200.000 euro, viene pignorata. Marco può decidere di pagare immediatamente il debito all’ufficiale giudiziario, oppure può depositare una somma in banca per bloccare temporaneamente il pignoramento. Se non può fare nessuna delle due cose, può chiedere al giudice di ridurre il pignoramento, magari facendo valere che basterebbe pignorare solo il garage per coprire il debito.
Questo strumento è previsto dall’articolo 496 del codice di procedura civile.
Ricorda, però, che questi strumenti devono essere usati correttamente e nei tempi giusti, preferibilmente con l’aiuto di un legale, per evitare di perdere la tua casa o altri beni preziosi.
Che succede se il bene sta per essere venduto?
C’è un’ultima possibilità per evitare che l’immobile venga venduto, ma tale opzione deve essere esercitata prima dell’aggiudicazione e che il giudice emetta l’ordinanza con cui dispone il trasferimento della proprietà. Il debitore può – senza l’assistenza di un legale e una sola volta – chiedere al giudice di sostituire all’oggetto dell’esecuzione una somma che comprende tutto il dovuto a creditori per capitale, interessi e spese (comprese quelle di esecuzione). Insieme all’istanza, da proporre in carta semplice, va depositata presso un istituto di credito indicato dal giudice una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito procedente e di quelli intervenuti.
Nei 30 giorni successivi il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza di comparizione delle parti per determinare la somma da versarsi, potendo disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro i 48 mesi.
Le rate sono maggiorate dell’interesse eventualmente previsto nel contratto che ha dato origine al debito o, in assenza di questo, al tasso legale.
Ogni sei mesi il giudice, verificando la regolarità dei versamenti, provvede alla distribuzione tra i creditori delle somme. Qualora il debitore ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate, le somme già versate vengono incamerate dalla procedura e il giudice dell’esecuzione, su richiesta di un creditore, dispone la vendita dei beni pignorati.
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