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Come fare richiesta di lavoro stabile

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(@paolo-remer)
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La nuova procedura introdotta dal Decreto Trasparenza: domanda scritta del dipendente e obbligo di risposta motivata del datore di lavoro.

Sei un lavoratore precario e stai dando una buona prova di affidabilità, competenza, puntualità e precisione. Dieci e lode: il tuo capo è soddisfatto e ogni tanto si complimenta per le tue performance, ma questo non ti basta. Vorresti ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro, e punti ad ottenere un contratto di assunzione a tempo indeterminato: questo ti darebbe maggiori garanzie di sicurezza e di stabilità.

Fino a poco tempo fa le regole per fare una richiesta di lavoro stabile non erano codificate dalle norme: tutto avveniva in forma, per così dire, dialogica e senza vincoli ed obblighi. Specialmente nelle aziende private e di piccole dimensioni si seguiva una prassi informale, che di solito iniziava con una richiesta, anche verbale, del dipendente al datore di lavoro, per invitarlo a rivedere in meglio le condizioni del rapporto in essere.

Il datore, però, non era vincolato a rispondere a questa istanza; poteva, ad esempio, limitarsi a replicare con frasi generiche e dilatorie («forse, poi vediamo, ne parliamo meglio fra qualche settimana») e non era obbligato a pronunciarsi con un sì o con un no. Se non era propenso ad accogliere la richiesta, poteva non rispondere affatto, e alla fine del periodo concordato per la durata del rapporto a termine, gli bastava lasciar scadere il contratto, senza più rinnovarlo e tantomeno convertirlo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Questo significava un flop totale per il dipendente che aveva avanzato la sua legittima richiesta, senza raggiungere l’obiettivo e spesso senza ricevere neanche una risposta del perché la sua istanza non era stata accolta. In sostanza, il lavoratore rimaneva “in sospeso” senza poter conoscere le intenzioni del suo datore di lavoro, e questo provocava una prolungata, e ingiusta, situazione di incertezza. Il datore di lavoro poteva giocare la partita a carte coperte, rivelando solo all’ultimo momento le sue scelte sulla sorte del lavoratore precario.

Adesso le cose sono cambiate: il recente «Decreto Trasparenza», entrato in vigore il 13 agosto 2022, ha previsto un’articolata procedura per regolare la richiesta di lavoro stabile avanzata da un dipendente in prova, o con un contratto a termine, o che è già stato assunto a tempo pieno ed indeterminato ma vorrebbe modificare determinate condizioni, come un cambiamento di turni ed orari di svolgimento delle prestazioni.

Richiesta di lavoro stabile: chi può farla

La norma del Decreto Trasparenza che disciplina la richiesta di lavoro stabile [1] è intitolata: «Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili», e prevede che il lavoratore che abbia già maturato un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova (che adesso, per legge [2], non può durare più di 6 mesi) «può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile».

Dalla formulazione normativa appare chiaro che possono presentare richiesta di lavoro stabile i lavoratori dipendenti assunti da almeno 6 mesi ed anche coloro che, pur non essendo lavoratori dipendenti, hanno instaurato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo committente, anche in questo caso da più di 6 mesi.

La procedura che adesso esamineremo, però, non si applica a queste categorie, che sono espressamente escluse dalla norma:

  • lavoratori alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
  • lavoratori marittimi e del settore della pesca;
  • lavoratori domestici.

Richiesta di lavoro stabile: come si fa

La richiesta volta ad ottenere un rapporto di lavoro più stabile deve essere formulata con una comunicazione scritta indirizzata al datore di lavoro. Nell’istanza è opportuno (anche se la norma non lo specifica) indicare in modo preciso le condizioni della proposta di trasformazione del contratto di lavoro rispetto a quello in essere: ad esempio, chiedendo l’assunzione a tempo indeterminato, il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, la proroga del contratto a termine per un ulteriore periodo.

Richiesta di lavoro stabile: che diritti dà

La richiesta del lavoratore non gli attribuisce nessun «diritto di precedenza» rispetto ai colleghi o ad altri aspiranti al posto, e non vincola neppure il datore di lavoro ad accoglierla (come emerge dal testo della norma che precisa: «se disponibile»): la valutazione dell’opportunità di assumere in pianta stabile il precario o il collaboratore rimane riservata alla sfera delle decisioni aziendali, basate sulle esigenze organizzative e produttive.

Richiesta di lavoro stabile: cosa succede dopo

Il datore di lavoro non è tenuto ad accogliere la richiesta di lavoro stabile avanzata dal dipendente o dal collaboratore, ma in ogni caso deve fornire, entro un mese dalla ricezione, una «risposta scritta motivata». C’è, quindi, un preciso e ineludibile obbligo di motivazione delle ragioni per le quali il datore di lavoro non intende accogliere la richiesta ricevuta.

Richiesta di lavoro stabile respinta: quali rimedi

Questa risposta scritta e motivata potrà essere utile al lavoratore per far valere le sue ragioni, anche in via giudiziaria, in caso di ingiustificato diniego: ad esempio, se il datore di lavoro si limita ad opporre un secco rifiuto senza dire minimamente il perché, oppure quando, dopo la risposta negativa, assume un altro soggetto a tempo indeterminato per svolgere le stesse mansioni svolte dal lavoratore precario al quale la stabilizzazione era stata negata.

Richiesta di lavoro stabile: si può reiterare?

La norma consente al lavoratore che ha ricevuto risposta negativa la facoltà di presentare una nuova richiesta di lavoro stabile dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente. A questo punto la procedura ricomincia, con l’unica differenza che il datore di lavoro, se non ha più di 50 dipendenti, potrà rispondere a queste successive richieste, se sono «di analogo contenuto» rispetto a quelle già respinte, «in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente».

Va da sé che, in tutti i casi in cui, invece, il datore di lavoro voglia accontentare il dipendente o collaboratore aderendo alla sua richiesta, la risposta (scritta o verbale) non è necessaria essendo assorbita dal nuovo contratto di lavoro stipulato.

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Pubblicato : 17 Ottobre 2022 10:00