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Come faccio a sapere se ho preso una multa con autovelox?

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(@angelo-forte)
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Le diverse modalità di contestazione di una infrazione per eccesso di velocità

La vita moderna è caratterizzata dalla velocità. Facciamo tutto in fretta. Anche quando prendiamo la nostra auto la velocità è quasi un obbligo. Ma può essere anche un rischio per sé e per gli altri. Non è perciò raro che noi automobilisti incappiamo in una sanzione per eccesso di velocità. Sorge allora spontanea la domanda: come faccio a sapere se ho preso una multa con autovelox? Gli apparecchi elettronici per il rilevamento della velocità, gestiti dagli agenti della Polizia di Stato o delle Polizie locali, sono posizionati in modo tale da essere visibili all’automobilista che, in aggiunta, deve essere preavvertito con appositi cartelli dell’esistenza della postazione autovelox. Il conducente indisciplinato o distratto incappa talvolta nell’autovelox accorgendosi all’ultimo momento della sua presenza e non è in grado di capire se in quel momento procedeva oltre il limite di velocità consentito in quel tratto. In queste occasioni come può fare l’automobilista a sapere se ha commesso un’infrazione? Nell’articolo che segue analizzeremo i casi in cui la contestazione dell’eccesso di velocità è immediata e i casi in cui, invece, l’automobilista si accorgerà della multa ricevendo per posta il verbale di accertamento (cosiddetta contestazione differita). In entrambi i casi l’automobilista, se vorrà contestare la sanzione, potrà fare ricorso al Giudice di Pace (entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica per posta del verbale) oppure al Prefetto (entro sessanta giorni).

Cos’è la contestazione immediata dell’eccesso di velocità?

La prima modalità attraverso la quale l’automobilista viene a sapere di aver superato i limiti di velocità è la contestazione immediata dell’infrazione.

Nel caso dell’eccesso di velocità è piuttosto raro che ci sia una contestazione immediata.

Infatti sarebbe necessaria la presenza di una seconda pattuglia di agenti che, avvisata dalla prima pattuglia che ha rilevato l’infrazione, ordini al conducente del veicolo di arrestarsi in condizioni di sicurezza.

In quasi tutti i casi, invece, c’è solo una pattuglia disponibile e non è possibile, e non sarebbe nemmeno sicuro, che gli agenti si lanciassero all’inseguimento del veicolo in contravvenzione.

D’altra parte la legge non impone mai la presenza di due pattuglie e, anzi, la legge rende sempre possibile la contestazione non immediata della violazione dei limiti di velocità (cioè la contestazione con spedizione per posta del verbale) [1] quando l’accertamento sia avvenuto con l’ausilio di mezzi elettronici (come ad esempio l’autovelox).

Perciò sono molto rari i casi in cui l’automobilista viene a sapere immediatamente su strada di aver commesso l’infrazione di eccesso di velocità.

Quando all’automobilista che ha superato i limiti di velocità viene immediatamente contestata su strada l’infrazione, gli agenti gli consegnano il verbale in cui sono indicati tutti gli estremi della violazione: luogo, data, targa del veicolo, dati anagrafici del trasgressore

L’eccesso di velocità non deve obbligatoriamente essere contestato su strada

Cos’è la contestazione differita dell’eccesso di velocità?

In quasi tutti i casi, se eccedi nella velocità e un apparecchio elettronico fotografa il tuo veicolo, non sarai fermato su strada per la contestazione immediata, ma invece:

  • se sei il proprietario del mezzo, riceverai la multa per posta nella tua residenza;
  • se invece non sei il proprietario del veicolo, la multa la riceverà per posta il proprietario del mezzo che sarà tenuto a pagare la sanzione e ad indicare i tuoi dati (cioè i dati del conducente e trasgressore) all’ufficio accertatore nel caso in cui dalla sanzione derivi la decurtazione dei punti patente [2].

Naturalmente il proprietario del veicolo che paghi la sanzione ha il diritto di chiedere all’effettivo trasgressore il rimborso di quanto ha pagato, cioè di ottenere la restituzione dell’importo della sanzione a colui che si trovava alla guida del mezzo quando fu commessa l’infrazione di eccesso di velocità.

L’organo accertatore, cioè la Polizia di Stato o la Polizia locale, ha novanta giorni di tempo per procedere alla notificazione per posta del verbale di accertamento.

I novanta giorni cominciano a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa e non dalla successiva data in cui l’ufficio accertatore procede a visionare i fotogrammi per verificare le infrazioni.

Occorre anche dire che il termine di novanta giorni è rispettato se la raccomandata contenente il verbale è consegnata all’ufficio postale entro il termine, mentre non è necessario che essa giunga a destinazione entro il novantesimo giorno dalla data della violazione.

Se l’automobilista commette l’infrazione il 10 giugno, la Polizia avrà novanta giorni di tempo, a partire dal 10 giugno, per effettuare la notifica del verbale e quindi potrà effettuarla fino all’8 settembre: sarà sufficiente, per rispettare la scadenza, che l’8 settembre la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale, mentre non sarà necessario che la raccomandata giunga al trasgressore entro l’8 settembre

L’ufficio accertatore ha novanta giorni di tempo per notificare per posta il verbale

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Pubblicato : 5 Novembre 2022 14:46