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Come evitare la maxi-sanzione per lavoro in nero?

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(@paolo-florio)
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L’applicazione della maxi-sanzione per lavoro non regolare può essere evitata con la regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, che non comunica l’assunzione del dipendente ai Centri per l’impiego e all’Inps, realizza un illecito amministrativo punito con la cosiddetta “maxi-sanzione per lavoro in nero”. Restano ferme eventuali e ulteriori conseguenze di carattere penale per l’omesso versamento dei contributi previdenziali e per l’evasione fiscale al superamento delle “soglie minime” previste dalla legge.

Ma come evitare la maxi-sanzione per lavoro in nero? A ben vedere, le sanzioni per il lavoro irregolare non trovano applicazione automatica. Come vedremo a breve, il datore ha la possibilità di evitare la multa se dimostra la volontà di regolarizzare i rapporti di lavoro precedentemente non dichiarati. Approfondiamo questi aspetti qui di seguito.

Quali condizioni escludono la maxi-sanzione?

La maxi-sanzione per il lavoro non dichiarato non si applica qualora vi sia la prova che il datore abbia cercato di non occultare il rapporto di lavoro, anche nel caso di una diversa qualificazione dello stesso. Una condizione essenziale per l’esclusione della maxi-sanzione è la regolarizzazione spontanea e completa dell’impiego originariamente irregolare, attuata prima di eventuali accertamenti da parte degli organi di vigilanza.

Cosa si intende per “regolarizzazione”?

Per intervenuta regolarizzazione si intende il caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato entro la scadenza del primo adempimento contributivo (cioè fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro) anche la sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del vincolo lavorativo. Restano fermi i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione”.

Ipotizziamo il caso di un uomo titolare di un bar che abbia assunto un collaboratore in nero. Arrivano gli ispettori dell’Inps e accertano il lavoro in nero. Subito dopo l’accesso ispettivo, il datore regolarizza il dipendente assumendolo con contratto a tempo indeterminato, per 20 ore settimanali su cinque giorni lavorativi. In tal caso il verbale di accertamento conterrà la diffida al datore a versare contributi e premi per tre mesi, nonché a mantenere in servizio il lavoratore per 90 giorni, con il pagamento delle retribuzioni e le registrazioni sul Libro unico del lavoro. Se il datore adempie, dovrà pagare la penale nella misura minima di 1.950 euro, entro 120 giorni dalla notifica del verbale.

Che succede se il termine per l’adempimento contributivo è scaduto?

Anche se il termine per il primo adempimento contributivo è scaduto, è possibile evitare la maxi-sanzione se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi e versa gli importi dovuti entro 30 giorni dalla denuncia, includendo anche il pagamento della sanzione civile.

Che succede in caso di diverse qualificazioni del rapporto di lavoro?

La maxi-sanzione può essere esclusa anche in caso di diversa qualificazione del rapporto di lavoro, purché siano state rispettate le comunicazioni previste dalla normativa. È il caso, ad esempio, delle prestazioni familiari rese senza la comunicazione all’Inail o del contratto di prestazione occasionale senza la comunicazione di attivazione all’Inps e all’Inail.

Cosa succede in caso di collaborazioni autonome occasionali?

Nel contesto delle collaborazioni autonome occasionali, la maxi-sanzione scatta solo se non c’è stata la comunicazione introdotta dalla Legge 215/2021 e nel caso in cui non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale.

È essenziale che, al momento dell’accertamento, siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali e contributivi, in particolare per compensi superiori a 5.000 euro, dove il committente deve dimostrare il versamento dei contributi.

 
Pubblicato : 27 Marzo 2024 14:30