Come estinguere un debito bancario
I modi per restituire al creditore quanto dovuto in un momento di difficoltà senza rischiare di finire nell’elenco dei cattivi pagatori.
In tempi di crisi e di inflazione galoppante, accumulare dei debiti è un rischio molto concreto. I prezzi al consumo aumentano mentre gli stipendi restano fermi, così quando capita una spesa imprevista (la macchina che non va più, un problema di salute, la necessità di fare un intervento urgente in casa) si presenta il solito problema: e ora come si fa a pagare i debiti? Il timore è, soprattutto, quello di non riuscire a rispettare le scadenze del finanziamento ottenuto dalla banca, ad esempio le rate del mutuo. E di finire, conseguentemente, nell’elenco dei cattivi pagatori. Come estinguere un debito bancario per evitare ogni rischio?
A seconda della disponibilità (o della mancata disponibilità) di denaro, le possibili soluzioni sono:
- il saldo e stralcio, che consiste in un accordo attraverso il quale le due parti decidono di concludere il proprio rapporto contrattuale abbassando la quota da restituire pur di garantire, comunque, un incasso;
- l’estinzione anticipata del debito, per la quale occorre avere il capitale necessario a restituire il capitale residuo e a chiudere il contratto anzitempo;
- il consolidamento del debito tramite una rinegoziazione sostenibile di quanto dovuto in virtù di un accordo tra la banca e il cliente;
- la legge sul sovraindebitamento, detta anche legge «salva suicidi», alla quale possono appellarsi consumatori, professionisti o piccoli imprenditori non soggetti a fallimento.
I debiti bancari più comuni sono:
- il mutuo, cioè l’erogazione di credito per l’acquisto o la ristrutturazione di una casa;
- la cessione del quinto, vale a dire il prestito riconosciuto soltanto ai lavoratori o ai pensionati che si impegnano a farsi trattenere ogni mese dal cedolino a favore della banca una cifra pari a 1/5 del loro stipendio o della loro pensione;
- il prestito con delega di pagamento (chiamato anche doppia cessione), che viene concesso a chi ha in corso una cessione del quinto e restituito con le stesse modalità (prelievo diretto dal cedolino);
- il finanziamento personale, che consiste in un prestito con una durata massima di 120 rate (dieci anni) e ha con una soglia limite di denaro.
Estinguere un debito bancario con il saldo e stralcio
La prima soluzione proposta per estinguere un debito bancario è quella del saldo e stralcio. Consiste in un accordo con la banca per concludere l’impegno finanziario del cliente a condizioni diverse da quelle stabilite in origine.
In pratica:
- la banca rinuncia a una quota del suo credito, ma evita il rischio di un inadempimento del debitore;
- il cliente si libera del suo obbligo pagando una cifra inferiore a quella originaria, ma tutta in una volta.
L’accordo di saldo e stralcio, che deve essere redatto per iscritto e firmato da entrambi i soggetti, prevede l’estinzione del debito in una o due rate. L’importo originario, però, viene ridotto della percentuale concordata che può essere anche della metà (o anche di più) rispetto alla previsione iniziale.
Estinzione anticipata del debito bancario
Qualsiasi tipologia di debito bancario può essere oggetto di estinzione anticipata, cioè della chiusura del contratto prima della sua scadenza naturale.
Sono necessarie due condizioni:
- la presenza del denaro necessario a coprire il capitale residuo;
- il conteggio estintivo rilasciato dalla finanziaria, ossia il documento all’interno del quale si attesta l’ammontare da versare.
Il contratto originale può prevedere il pagamento di una somma a titolo di penale. Dal canto suo, il cliente ha diritto al rimborso:
- della quota di assicurazione (se esistente);
- delle spese;
- degli oneri;
- delle commissioni non godute.
Il consolidamento del debito bancario
Una terza possibile soluzione per estinguere un debito bancario è quella del consolidamento del debito stesso.
Si tratta di un programma che prevede la ristrutturazione o rinegoziazione sostenibile della quota residua attraverso un accordo tra le parti. Il patto può prevedere, ad esempio, l’abbassamento dell’importo della rata in modo da:
- consentire al debitore di riuscire a fare i pagamenti mensili in modo più agevole;
- garantire alla banca l’incasso delle rate, anche se in un arco di tempo più lungo rispetto a quello stabilito in partenza.
Il consolidamento dà la possibilità al cliente anche di chiedere una somma aggiuntiva per affrontare delle spese di prima necessità, presentando la dovuta documentazione e determinate garanzie.
Il richiedente, però, non deve essere stato segnalato in precedenza come cattivo pagatore negli elenchi delle apposite banche dati.
La legge sul sovraindebitamento per estinguere un debito bancario
Per estinguere un debito bancario c’è, infine, la possibilità di ricorrere a quanto previsto dalla legge sul sovraindebitamento [1], detta anche «legge salva suicidi». Consente a chi non è soggetto a fallimento, cioè a chi non può accedere per vari motivi alla legge fallimentare, di raggiungere un accordo con i creditori per saldare i debiti.
I possibili beneficiari sono:
- imprenditori agricoli;
- start up innovative fino a quando mantengano i loro requisiti e non oltre il quarto anno dalla loro costituzione;
- imprenditori commerciali che non superano un attivo di 300.000 euro, un ricavo lordo di 200.000 euro e un totale di debiti superiore a 500.000 euro negli ultimi 3 esercizi antecedenti al deposito del fallimento (i cosiddetti imprenditori commerciali “sotto soglia”);
- imprenditori commerciali «sopra soglia» con un debito totale e non pagato inferiore a 30.000 euro;
- imprenditori commerciali che abbiano cessato l’attività da oltre un anno e che si siano cancellati dal Registro delle imprese;
- eredi di un imprenditore defunto, dopo un anno dalla morte;
- soci illimitatamente responsabili che abbiano perso lo status di soci da almeno un anno;
- liberi professionisti, artisti, lavoratori autonomi e società professionali che svolgono attività strettamente professionali;
- associazioni professionali e società semplici;
- consumatori, in quanto persone fisiche che hanno assunto dei debiti soltanto per scopi non legati all’attività imprenditoriale o professionale svolta.
Le procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento previste dalla legge sono tre:
- l’accordo con il debitore: consiste nel formulare una proposta al creditore, con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi previsto obbligatoriamente dalla legge, che consenta di ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti. La proposta dovrà indicare scadenze e modalità di pagamento e deve essere approvata dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
- il piano del consumatore: si tratta di un progetto da sottoporre ad un giudice, il quale valuterà la fattibilità del piano in base alle caratteristiche morali ed economiche del creditore e del consumatore;
- la liquidazione del patrimonio: su istanza del debitore, viene accertato il passivo e liquidato l’attivo.
La legge prevede, come detto, l’intervento obbligatorio di un organismo interno di un ente pubblico per la gestione, anche in via non esclusiva, dell’accordo e del piano di ristrutturazione dei debiti. Nello specifico:
- enti pubblici dotati di indipendenza e professionalità;
- organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio;
- Comuni, Provincie, Città metropolitane o Regioni;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- segretariato sociale;
- ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, iscritti di diritto in un apposito registro tenuto presso il ministero di Giustizia.
I compiti dell’organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento sono:
- assumere ogni iniziativa mirata a predisporre e ad eseguire un piano di ristrutturazione;
- verificare che i dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati corrispondano al vero per poi attestare che il piano sia fattibile;
- svolgere le funzioni di liquidatore e di gestore, se il piano lo prevede e se disposto dal giudice;
- accedere ai dati personali durante lo svolgimento delle sue funzioni, con il consenso del giudice.
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