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Come dimostrare una violenza sessuale?

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(@angelo-greco)
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Le prove che deve raccogliere la vittima del reato di stupro per far condannare il suo assalitore.

Ci sono reati che si consumano nella più assoluta segretezza, a “tu per tu” tra la vittima e il reo. Si pensi ad esempio al racket e alla violenza sessuale. Quando non ci sono testimoni, come si fa a provare di essere stati vittime di un abuso? La sentenza della Cassazione n. 4199/2024 spiega come dimostrare una violenza sessuale stabilendo un principio che, in generale, vale per qualsiasi altro reato nell’ambito del processo penale.

Che valore hanno le dichiarazioni della vittima nella violenza sessuale

Quando si parla di reati sessuali, la testimonianza di chi sostiene di essere stato vittima è molto importante. Spesso, è l’unica prova su cui il giudice si basa per decidere se qualcuno è colpevole o no. Questo perché, in molti casi, tali reati avvengono lontano da occhi indiscreti, senza testimoni o prove fisiche come video o foto.

Per “testimonianza”, intendiamo ciò che la persona racconta in tribunale riguardo a ciò che ha vissuto o visto.

Naturalmente il giudice, prima di prendere come “oro colato” i racconti della vittima deve prima verificarne l’attendibilità. La validità quindi di tale testimonianza dipende da quanto la vittima – testimone di sé stessa – appare credibile agli occhi del magistrato, non deve contraddirsi, non deve riferire circostanze inverosimili sconfessate dagli elementi esterni.

Ad esempio, una donna che affermi di essere stata prima aggredita e poi stuprata, benché coloro che stavano nelle stanze adiacenti non abbiano sentito alcun grido, potrebbe essere ritenuta non attendibile.

Il concetto di “attendibilità” del testimone si riferisce quindi a quanto la storia da questi raccontata sia coerente e logica, senza contraddizioni o parti che non hanno senso o che sono in contrasto con altri elementi esterni.

Il giudice deve quindi valutare con molta attenzione ciò che dice la vittima, cercando di capire se sta dicendo la verità e se sta mentendo.

Questo processo di valutazione viene fatto durante il processo, in una fase chiamata “dibattimento”, dove avvocati, imputato e testimoni espongono davanti al giudice le proprie tesi e dichiarazioni.

È importante che il giudice dia spiegazioni chiare su come ha raggiunto le sue conclusioni, soprattutto se decide di basare la sua sentenza principalmente o esclusivamente su ciò che dice la vittima.

Facciamo un esempio pratico: immagina che una persona denunci di aver subito una violenza sessuale. Non ci sono telecamere che hanno ripreso l’evento, nessun testimone. Tutto ciò che il giudice ha per decidere è la testimonianza della vittima. Il giudice ascolterà attentamente ciò che quest’ultima racconta, valuterà se sembra una persona sincera, se la sua storia è coerente e se ci sono dettagli che possono essere verificati. Se il magistrato ritiene che la testimonianza è credibile e attendibile, può ritenere che vi siano abbastanza prove per condannare l’imputato, anche se non ci sono altre prove.

Tuttavia, il giudice deve fare attenzione a non basare la sua decisione solo sul fatto che la storia della vittima è commovente o che l’imputato non sembra “simpatico”. Deve esserci una valutazione oggettiva e dettagliata della testimonianza.

In sostanza, nei casi di reati sessuali, la testimonianza della vittima ha un ruolo cruciale. Il giudice deve esaminarla con grande cura – una cura di certo molto superiore rispetto a quella che viene adottata per gli altri testimoni, quelli cioè che non sono parti in causa – e deve spiegare chiaramente come ha raggiunto la sua decisione, assicurandosi che sia basata su una valutazione solida e imparziale della veridicità e coerenza di ciò che è stato raccontato.

Immaginiamo alcune situazioni che riflettono il contesto e il significato di quanto abbiamo appena detto.

Una donna, dopo aver subito un’aggressione, decide di portare il caso in tribunale. Durante il processo, nonostante il peso emotivo del suo racconto, riesce a fornire una testimonianza chiara e coerente. Il giudice, ascoltando attentamente le sue dichiarazioni, valuta la sua credibilità non solo dalle parole, ma anche dalla congruenza del racconto con i fatti conosciuti. La decisione del giudice si basa in gran parte su questa valutazione, sottolineando l’importanza di ascoltare e credere alle parole della vittima.

Le dichiarazioni del colpevole hanno valore di prova?

A differenza delle dichiarazioni della vittima, che come detto possono essere assunte come prova testimoniale, quelle dell’imputato non hanno alcun valore nel processo penale. Per cui, se è vero che il processo può giungere a una sentenza di colpevolezza solo sulla base di quello che dice la parte lesa, è altresì vero che il reo non avrà modo di difendersi se non ha testimoni in proprio favore.

Altre prove della violenza sessuale

La violenza sessuale potrebbe essere dimostrata anche in tanti altri modi. Chi ha la prontezza, il coraggio e lo spirito di comprendere la gravità della situazione e il potenziale pericolo in cui si trova, potrà azionare un registratore. Le registrazioni video o audio saranno acquisite al processo con tutto il dispositivo (lo smartphone) per poter dimostrare il reato.

Le testimonianze di terzi

Se hanno valore le dichiarazioni della vittima, a maggior ragione l’avranno quelle di terzi che abbiano visto o sentito la scena. Non è necessario che vedano il congiungimento: questi potrebbero anche dichiarare di aver visto la parte lesa incamminarsi con il presunto colpevole e dichiarare che appariva infastidita o preoccupata. Non sono prove, sono indizi che possono comunque valere a corroborare la dichiarazione della vittima.

I messaggi sul cellulare

Il giorno dopo la violenza è sempre il giorno della verità: il colpevole commette spesso un errore di valutazione perché spesso è portato a scrivere alla vittima per sincerarsi che questa non agisca nei suoi riguardi. La paura o il senso di colpa possono quindi portare l’imputato ad ammettere tacitamente la sua responsabilità. Anche queste quindi possono essere delle prove acquisibili al processo.

 
Pubblicato : 5 Febbraio 2024 10:00