Come deve essere per legge un recinto per cani?
La recinzione in cui si detiene un cane deve avere delle dimensioni minime; l’animale, inoltre, non può rimanere legato a una catena troppo a lungo.
Nella normativa nazionale, non si trova alcuna indicazione esplicita relativamente allo spazio minimo di cui devono disporre i cani detenuti all’aperto. Pertanto, se vuoi sapere come deve essere per legge un recinto per cani devi fare riferimento ai diversi regolamenti regionali con il rischio di riscontrare, almeno sulla carta, delle differenze anche notevoli tra una Regione e un’altra. Alcuni regolamenti, infatti, stabiliscono con precisione i metri quadrati di cui devono disporre i cani mentre altri si limitano a richiamare più genericamente delle idonee condizioni di detenzione.
A ben guardare, però, a livello regionale ci sono delle indicazioni abbastanza simili su come deve essere per legge un recinto per cani e quali accortezze devono essere adottate dai padroni al fine di tenere gli animali al meglio. Più precisamente, le normative regionali concordano su una misura minima del recinto che aumenta nel caso in cui non sia possibile portare regolarmente i cani a fare una passeggiata e se gli animali sono più di uno.
Anche per quanto attiene alle caratteristiche che deve avere un recinto per cani esistono differenze tra regolamenti regionali: si va da puntuali statuizioni in materia a una generica pretesa di copertura dal sole e dalla pioggia.
Normative regionali: come deve essere per legge un recinto per cani?
Come già detto in precedenza, non esiste una normativa nazionale che fissa lo spazio minimo di un recinto per cani. Esiste solo un’ordinanza del ministero della Salute del 2016 [1] che impone al possessore di un animale di informarsi sulle sue caratteristiche e sulla normativa locale che lo riguarda per tenerlo nel modo più adatto.
In pratica, però, tutti i regolamenti regionali fissano in 8 metri quadrati la misura minima prevista per un recinto per cani che aumenta a 20 metri quadrati se gli animali non possono essere portati a passeggio almeno una volta al giorno.
Peraltro, tale misura minima va riferita a un solo animale. Perciò, se ad esempio si possiedono due cani, soprattutto se sono di taglia media, il recinto deve essere di 16 metri quadrati e così via.
Quali caratteristiche deve avere un recinto per cani?
Alcuni regolamenti regionali prevedono in maniera assai puntuale le caratteristiche che deve avere il recinto per cani. Ad esempio, quello della Regione Friuli Venezia Giulia stabilisce che tale recinto deve essere adeguato alla taglia dell’animale, permettendogli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentata almeno in una sua parte in materiale non assorbente (vedi piastrelle o cemento) ed antisdrucciolo. Una parte del recinto deve essere dotato di copertura, l’altezza e le caratteristiche costruttive devono essere tali da impedire la fuga del cane. Per quanto attiene alla pulizia del recinto, le feci del cane devono essere asportate quotidianamente.
Il regolamento regionale del Piemonte prevede che i cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche sfavorevoli. Detti ricoveri devono essere anche aperti all’esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
Altri regolamenti regionali sono meno dettagliati in materia, limitandosi richiamare un concetto generale di benessere degli animali. Ad esempio, il regolamento della Regione Lombardia stabilisce che chi detiene a qualunque titolo un animale d’affezione è responsabile del suo benessere. Pertanto, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici e delle conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso. In particolare, il detentore dell’animale d’affezione è tenuto a fornire un ricovero adeguato, assicurare la regolare pulizia dell’ambiente di vita, a prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga, a consentire la quotidiana adeguata attività motoria e a favorire i contatti sociali tipici della specie.
Il regolamento della Regione Sardegna stabilisce che gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene.
Quali sono le tipologie di recinti per cani?
Esistono tre diverse tipologie di recinti per cani:
- recinti fissi, che consentono di custodire gli animali all’aperto per lunghi periodi. Possono essere realizzati in muratura, legno, rete metallica o pvc, abbinati a una casetta in muratura, plastica o legno;
- recinti amovibili, costituiti da più parti, che sono adatti per la custodia dei cani per brevi periodi;
- recinti portatili, che di solito vengono adoperati per portare in viaggio gli animali, consentendo di tenerli al guinzaglio o in spiaggia.
Si può usare la catena per tenere legati i cani?
L’utilizzo della catena per tenere legati i cani non è disciplinato da alcuna normativa nazionale. In materia, pertanto, bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla legislazione regionale e comunale.
In genere, tutte le Regioni da un lato vietano di tenere i cani legati alla catena in maniera continuativa per un’intera giornata in modo da impedirgli di muoversi, dall’altro prevedono un numero di ore massimo in cui ciò è consentito. Ad esempio, il regolamento regionale del Piemonte dispone che i cani non possono rimanere legati alla catena per più di 8 ore.
Per tenere i cani legati alla catena è comunque necessario osservare determinate regole se si vuole evitare di commettere il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura [2].
Più nello specifico:
- i cani devono poter raggiungere la cuccia o il luogo in cui si trova il cibo. Devono essere portati a spasso oppure lasciati liberi almeno una volta al giorno. Deve essere loro garantito un riparo coperto e sollevato da terra e la cuccia deve essere chiusa su tre lati;
- la catena deve consentire agli animali di poter camminare e di potersi sedere. Inoltre, deve essere amovibile, avere due moschettoni girevoli e un anello agganciato a una corda di scorrimento lunga almeno 5 metri;
- i detentori dei cani devono rispettare il numero minimo di ore giornaliere in cui gli animali vanno liberati o comunque portati a passeggio;
- i recinti devono essere di almeno 8 metri quadrati, vanno puliti regolarmente e devono avere sufficiente illuminazione e ventilazione.
L’inosservanza delle predette regole è punita con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Inoltre, coloro che legano a una catena i propri cani sono puniti con una multa stabilita dalla Regione o dal Comune di riferimento in caso di violazione delle regole minime stabilite a tutela degli animali da parte di questi stessi Enti (ad esempio, le ore minime di passeggiata o la lunghezza minima della catena).
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