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Come contestare una vendita

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(@raffaella-mari)
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Azioni del compratore contro i vizi e i difetti della cosa acquistata. Termini e condizioni.

Solo le vendite avvenute fuori dai locali commerciali (ad esempio su internet) consentono il diritto di recesso, senza bisogno di motivazione, nei 14 giorni successivi alla consegna della merce. Negli altri casi, quando si acquista ad esempio presso un negozio o una concessionaria, come contestare una vendita? L’articolo 1495 del codice civile fissa termini e condizioni per l’azione di risoluzione del contratto quando il bene presenta vizi occulti, non conoscibili cioè all’atto della stipula del contratto. 

Cerchiamo di fare il punto della situazione e di vedere quali tutele la legge offre in favore dell’acquirente.

Quando c’è garanzia sulla vendita?

La garanzia sulla vendita scatta per tutti i vizi che si verificano entro un anno dall’acquisto del bene. 

Se però l’acquirente è un consumatore (il cui scopo cioè è utilizzare il bene per uso personale e non legato all’attività lavorativa) mentre il venditore è un professionista (ossia un’azienda che svolge tale attività di vendita in forma organizzata e continuativa), la garanzia legale è di due anni. 

Dunque, nelle vendite tra privati la garanzia è di un anno soltanto.

Cosa copre la garanzia? 

La garanzia copre innanzitutto i cosiddetti vizi occulti, quelli cioè che non erano conosciuti o conoscibili dall’acquirente al momento della stipula del contratto (anche quando questo sia avvenuto verbalmente). 

In particolare i vizi occulti sono quelli non riconoscibili ad un esame immediato del bene o che emergono in un momento successivo alla vendita, magari dopo che ne sia iniziata l’utilizzazione (per le caratteristiche del procedimento di fabbricazione, per la sua consistenza, per le modalità della sua conservazione o per le circostanze della consegna).

Quando si parla di «vizi» si intendono quei difetti che rendono la cosa acquistata totalmente o parzialmente inutilizzabile.  

La garanzia scatta anche quando la cosa non presenta le qualità richieste o addirittura è diversa da quella oggetto di vendita.

La garanzia non copre invece i vizi apparenti, quelli cioè che il compratore può rilevare con un rapido e sommario esame del bene venduto o che, comunque, sono oggettivamente riconoscibili con una semplice visione superficiale del bene o con il minimo sforzo diligente, senza necessità di avere particolari competenze tecniche o di ricorrere ad esperti o a strumenti specialistici.

Quali sono i diritti di chi compra?

Il compratore che si accorge dell’esistenza di vizi occulti o dell’assenza delle qualità promesse del bene o quando questo è diverso da quello oggetto della vendita può, a propria insindacabile scelta, richiedere:

  • la riparazione del bene difettoso;
  • la sostituzione del bene difettoso con uno identico.

Se nessuna di queste due soluzioni dovesse essere possibile (ad esempio nel caso di vendita di un unico esemplare non riparabile) o dovesse risultare economicamente non conveniente (ad esempio quando i costi di riparazione sono superiori al valore stesso del bene), l’acquirente può optare tra una delle seguenti soluzioni, anche in questo caso a propria insindacabile scelta:

  • la risoluzione del contratto, ossia il rimborso del prezzo pagato (restituendo il bene);
  • oppure la riduzione del prezzo di vendita (se già corrisposto, avrà diritto a un parziale rimborso), trattenendo in questo caso l’oggetto della vendita stessa. 

Come contestare una vendita?

La prima cosa da fare per contestare la vendita è inviare al venditore la cosiddetta denuncia dei vizi: una comunicazione formale con cui gli si contesta il difetto rilevato. Anche se la legge non lo dice espressamente, è bene che tale atto avvenga per iscritto. 

La denuncia dei vizi non è necessaria se l’acquirente è un consumatore e il venditore un professionista. 

La denuncia non è necessaria quando il venditore:

  • ha occultato il vizio, quindi ha attuato un’attività illecita, funzionale a nascondere il vizio della cosa, ad esempio intervenendo sul bene per rendere difficile la scoperta del vizio. Non c’è invece un occultamento se il venditore si limita a tacere il vizio o se, nella vendita di animali, non consegna la certificazione veterinaria di sanità o quando esegue una riparazione sulla merce per rimediare al vizio;
  • riconosce l’esistenza del vizio. Il riconoscimento può essere anche tacito, il che avviene quando il venditore compie atti dai quali risulti la sua consapevolezza che il vizio esiste, ad esempio quando esegue riparazioni o sostituzioni di parti della cosa.

La contestazione deve essere fatta entro massimo otto giorni dalla scoperta dei vizi. Le parti nel contratto possono prevedere un termine diverso, purché esso non renda eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto, pena la nullità della relativa clausola.

Il mancato rispetto di tale termine fa perdere la garanzia.

La denuncia può essere generica e sommaria e segnalare semplicemente l’esistenza di vizi, fatta salva una successiva specificazione della natura ed entità dei vizi stessi.

Dopo aver fatto la denuncia dei vizi, l’acquirente deve necessariamente avviare la causa in tribunale entro un anno. Se non lo fa perde, anche in questo caso, la garanzia.

Solo se l’acquirente ha fatto la denuncia dei vizi può avviare la causa; diversamente tale diritto gli è precluso e non potrà più far valere la garanzia.

Secondo la Cassazione [1], l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia si prescrive comunque entro un anno dalla consegna del bene oggetto del contratto, ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio: e quindi anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio della prescrizione con quest’ultimo evento.

Dunque, i termini di decadenza per contestare i difetti della merce venduta sono:

  • 8 giorni per l’invio della denuncia dei vizi al venditore;
  • 1 anno per l’avvio della causa in tribunale contro il venditore.  

Se il compratore, proprio in ragione dei vizi scoperti, non dovesse pagare il venditore e questi dovesse citarlo in giudizio, i termini appena indicati non operano più ed egli potrà far valere il vizio della merce anche dopo la scadenza dell’anno.

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Pubblicato : 24 Novembre 2022 18:30