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Come contestare una cartella esattoriale inviata sulla PEC

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(@paolo-florio)
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Impugnazione della notifica via PEC e validità degli atti in caso di cartella esattoriale.

La notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) è diventata un metodo essenziale non solo per la trasmissione di documenti legali durante i processi, ma anche per atti amministrativi come, per esempio, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e le cartelle di pagamento nel contesto della riscossione delle imposte. Questo strumento, data la sua importanza, ha sollevato diverse questioni legali che sono state esaminate dalla giurisprudenza, soprattutto in merito a come contestare una cartella esattoriale inviata sulla PEC. Ma procediamo con ordine.

Validità della Notifica via PEC

Un caso analizzato dalla Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche, con sentenza numero 1040/3/2023, ha riguardato la contestazione di una cartella notificata via PEC. I giudici hanno ritenuto tale notifica valida, basando la loro decisione sul principio che un atto che ha raggiunto il proprio scopo non può essere dichiarato nullo.

Il principio chiave citato dalla giurisprudenza afferma che se un atto raggiunge il suo scopo, la sua nullità non può essere dichiarata. In altre parole, se risulta che la notifica, per quanto viziata, abbia prodotto l’effetto sperato, ossia portare il destinatario a conoscenza dell’atto, il vizio si sana e quindi non è più possibile l’impugnazione.

Paradossalmente, contestare una notifica errata è il modo migliore per sanarla (e perdere il giudizio).

Questo principio si applica anche agli atti amministrativi come le cartelle esattoriali. Ciò implica che se il destinatario ha piena conoscenza del contenuto dell’atto e ha agito di conseguenza (ad esempio, impugnandolo), la notifica si considera valida nonostante eventuali vizi formali.

Nel caso di specie, il contenuto della cartella esattoriale era perfettamente conosciuto da parte del contribuente che aveva proceduto all’impugnazione dell’atto fatto sicuramente impossibile nel caso di vizi della notifica tali da rendere impossibile la conoscenza del contenuto della cartella esattoriale da parte del contribuente.

Assenza di relata di notifica

In alcuni casi, l’uso della PEC può rendere superflua la relata di notifica, che è il documento redatto di regola dall’ufficiale giudiziario in presenza di atti cartacei che attesta la consegna dell’atto stesso. Questo non influisce sulla validità dell’atto, dato che il sistema di comunicazione telematico assicura comunque che il destinatario ne sia a conoscenza.

Registro degli Indirizzi PEC e validità della notifica

Un altro aspetto esaminato riguarda l’importanza del registro degli indirizzi PEC. Una sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, numero 14184/6/2023, ha affrontato la questione della validità di una notifica effettuata a un indirizzo PEC non presente nel registro ufficiale. I giudici hanno chiarito che se la notifica viene inviata all’indirizzo PEC indicato dal destinatario, essa è da considerarsi valida, indipendentemente dalla presenza dell’indirizzo del mittente nel registro.

Viceversa, l’Agente per la riscossione non può notificare la cartella da un indirizzo non presente nei registri pubblici. Difatti in tal caso il destinatario potrebbe anche sospettare che si tratta di un tentativo di truffa e ignorare il contenuto della comunicazione.

In proposito la Cassazione ha però chiarito che, in tema di notifica via PEC dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA costituisce motivo di nullità e non di inesistenza. Pertanto la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto della notifica stessa.

Conclusione sulla validità delle notifiche via PEC

La giurisprudenza stabilisce che la notifica di un atto via PEC è considerata valida ed efficace se raggiunge il destinatario e ne viene garantita la conoscenza, indipendentemente dalla presenza degli indirizzi nel registro ufficiale. Questo approccio enfatizza l’effettività della comunicazione rispetto alle formalità procedurali.

 
Pubblicato : 29 Gennaio 2024 12:15