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Come avviene la notifica se una persona è irreperibile?

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(@angelo-greco)
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Cosa si intende per irreperibilità relativa e assoluta: la procedura di notifica e la contestazione dell’atto se il destinatario non viene trovato. 

È noto che dalla regolarità del procedimento di notifica dipende la validità dell’atto: una cartella esattoriale, una citazione, un avviso di accertamento, una semplice multa stradale, un precetto o qualsiasi altro atto giudiziario possono essere nulli se notificati in modo errato. Ed è ciò che spesso succede quando il destinatario è irreperibile, quando cioè non viene trovato a casa dall’ufficiale giudiziario o dal postino addetto alla notifica. Ed allora è bene sapere come avviene la notifica se una persona è irreperibile in modo tale che, dal raffronto tra la previsione normativa e l’effettiva attività svolta, si possa comprendere se c’è un vizio del procedimento e conviene fare ricorso. Di tanto parleremo qui di seguito. 

Cosa si intende per irreperibilità?

Quando si parla di irreperibilità di una persona si intendono due situazioni diverse:

  • irreperibilità relativa: quando è nota la residenza del destinatario ma questi non si trova momentaneamente a casa;
  • irreperibilità assoluta: si verifica quando non è nota la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario. 

Per ciascuna di tali ipotesi è prevista una procedura di notifica differente (si legga a riguardo la nostra guida dal titolo Notifica a persona irreperibile). Analizziamole singolarmente.

Come avviene la notifica per irreperibilità relativa?

La cosiddetta «irreperibilità relativa» si verifica quando il destinatario dell’atto, di cui è noto l’indirizzo di residenza, non è momentaneamente a casa al momento dell’arrivo del postino o dell’ufficiale giudiziario. In tale ipotesi, la notifica viene fatta immettendo un avviso di giacenza nella buca delle lettere e spedendo al destinatario una seconda raccomandata (la cosiddetta CAD, comunicazione di avvenuto deposito) con cui lo si avvisa del tentativo di consegna dell’atto. 

Il destinatario ha sei mesi di tempo per ritirare l’atto, anche se la notifica si considera ugualmente eseguita già dopo dieci giorni di giacenza dell’atto; ciò per evitare che il destinatario possa volontariamente ritardare il momento di ritiro dell’atto stesso in modo da pregiudicare gli interessi della controparte. 

Come avviene la notifica per irreperibilità assoluta?

L’«irreperibilità assoluta» si verifica invece quando del destinatario non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio nonostante il notificante abbia effettuato delle ricerche. In tale ipotesi, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica depositando copia dell’atto al Comune dell’ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.

Proprio con riferimento al caso di irreperibilità assoluta e alle modalità con cui si devono svolgere le ricerche prima di poter procedere al deposito dell’atto presso la Casa Comunale, la Cassazione ha fornito di recente alcuni importanti chiarimenti [1]. Secondo la Corte, in caso di irreperibilità del soggetto destinatario della notifica, il messo notificatore non può attivare la procedura per irreperibilità assoluta se prima non ha proceduto a effettuare «ulteriori ricerche all’interno del medesimo Comune». 

Le ricerche sono volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto a irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede di domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e quindi mancano dati ed elementi idonei per notificare altrimenti l’atto presso una di queste sedi.

In verità – dice la Corte – nessuna norma stabilisce quali attività debbano essere compiute dall’ufficiale giudiziario per poter questi dire di aver eseguito le ricerche; né con quali espressioni verbali e in quale documento egli debba attestare l’esecuzione di tali attività. L’importante però è che emerga chiaramente che queste ultime sono state effettuate, che sono a lui attribuibili e riferibili all’atto in questione.

Secondo un indirizzo unanime della Cassazione, il requisito imprescindibile è che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e che la notifica sia riferibile al provvedimento oggetto di verifica.

Il messo notificatore deve così verificare se il destinatario possa essere “intercettato” in un altro luogo all’interno del Comune del domicilio fiscale: ad esempio il luogo di lavoro, l’ufficio, un domicilio temporaneo, un’altra dimora ove non risulta residente, ecc. 

A tal fine, è peraltro insufficiente che il trasferimento in una località non nota sia stato affermato dal custode del precedente domicilio fiscale [2].

Come far valere il vizio di notifica

Il difetto della procedura di notifica deve essere fatto valere innanzi al giudice per determinare la nullità dell’atto. Ma attenzione: ciò che va impugnato non è l’atto “mal notificato”. Se così fosse, infatti, il destinatario dimostrerebbe di essere venuto a conoscenza di esso in qualche modo, di averne preso visione e quindi di aver potuto espletare le proprie difese. In pratica tale ammissione di conoscenza sanerebbe il difetto di notifica. Ciò che deve invece fare il destinatario è impugnare l’ulteriore e successivo provvedimento o atto che gli venga notificato, sostenendo che il precedente non è mai entrato nella sua materiale disponibilità, impedendogli così di difendersi per tempo. 

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Pubblicato : 17 Novembre 2022 08:00