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Come avere più risarcimento di danno biologico

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(@paolo-remer)
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Quali sono i criteri di liquidazione adottati dai tribunali italiani per personalizzare le somme spettanti ai danneggiati; come ottenere l’aumento fino al 30%.

Se sei stato vittima di un incidente stradale, oppure di un intervento chirurgico sbagliato, probabilmente avrai riportato lesioni personali e una compromissione dell’attività lavorativa e della qualità della vita. Tutti questi pregiudizi possono essere transitori o permanenti e debbono essere considerati nella liquidazione del danno. Ma la quantificazione concreta dell’ammontare non è facile, e spesso varie voci vengono negate dalle assicurazioni, contestate dalle controparti responsabili, e ridotte dal giudice. Allora, se il pregiudizio c’è ed è stato accertato, ad esempio con una perizia medico-legale che ha riconosciuto determinati punti percentuali di invalidità al danneggiato, ci si domanda: come avere più risarcimento di danno biologico? 

Per prima cosa, devi sapere che ogni voce di danno deve essere provata nella sua consistenza e deve essere ricondotta all’evento illecito che l’ha provocata: non potrai essere risarcito, ad esempio, per una malattia preesistente all’infortunio, a meno che esso non l’abbia aggravata. Invece, le conseguenze postume che provocano, ad esempio, mal di testa permanente, dolore nel compiere determinati movimenti o incapacità di concentrarsi e stress sono risarcibili, se si riesce a provare il nesso di causa-effetto tra l’una e l’altra.

Inoltre, i giudici adottano un metodo di “personalizzazione” che tiene conto dell’incidenza del danno nella vita e sulla salute del danneggiato. Quindi, per sapere come avere più risarcimento di danno biologico occorre esaminare questi criteri e capire qual è il metodo con cui ragiona la giurisprudenza. È vero che ogni danno è diverso dagli altri, ma la maggior parte di essi presentano dei fattori comuni; per questo, i tribunali ricorrono ad apposite tabelle, abbastanza standardizzate, che attribuiscono un valore monetario ai vari fattori che entrano in gioco – compresa l’età del danneggiato, o della vittima, se deceduta – attribuendo un punteggio a ciascuno di essi ed operando un aumento percentuale in determinati casi, fino al 30% della somma base.

Danno biologico e danno morale: differenze

Per prima cosa occorre distinguere il danno biologico dal danno morale: sono due cose profondamente diverse, anche se spesso si verificano nello stesso soggetto coinvolto in un evento illecito.

Il danno biologico è di natura non patrimoniale e consiste nella lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto e, dunque, nella diminuzione del suo stato di salute. È importante capire che il danno biologico non si riferisce solo ai danni fisici, come un trauma da schiacciamento di un organo o la perdita di un arto, ma comprende anche quelli psicologici: l’integrità della persona è un bene unitario. Il danno biologico è indipendente dalla capacità di produrre reddito (una menomazione sotto questo profilo rientra nei danni patrimoniali).

Il danno morale, invece, riguarda aspetti interiori e non obiettivamente accertabili, come la sofferenza psicologica o il dolore arrecato al soggetto dal fatto illecito altrui. Il risarcimento del danno morale è sempre previsto quando il fatto costituisce reato [1] come ad esempio nel delitto di lesioni personali colpose a seguito di un incidente stradale. 

Liquidazione del danno biologico: criteri

La liquidazione del danno biologico è effettuata dal giudice ricorrendo ad un metodo equitativo che per legge si applica in tutti i casi in cui «il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare» [2], fermo restando che il danneggiato deve sempre provare la sua esistenza.

In concreto, per dimostrare l’entità del pregiudizio subito alla propria integrità psicofisica si ricorrerà a certificati medici e a perizie medico-legali. Il danno morale, invece, mantiene la sua autonomia e non è suscettibile di accertamento medico-legale, ma la sofferenza interiore può incidere in aumento sulla somma da riconoscere al danneggiato e quantificata in partenza in base al danno biologico accertato, come vedremo tra poco.

Se ci sono state spese (per interventi chirurgici, acquisto di medicinali, terapie riabilitative, ecc.) andranno prodotti i documenti giustificativi, così come andrà evidenziata ogni compromissione in termini di mancato guadagno, ad esempio per la protratta inabilità che non ha consentito di svolgere la consueta attività lavorativa. Ma queste componenti, come abbiamo visto, rientrano nel danno patrimoniale e non nel danno biologico in sé e sono più facili da accertare e quantificare.

Come avviene la quantificazione del danno biologico

La maggior parte dei tribunali italiani adotta un metodo standardizzato per calcolare la cifra da riconoscere al danneggiato: è la quantificazione dell’ammontare del danno biologico, che si basa su apposite tabelle predisposte dall’Osservatorio per la giustizia civile del tribunale di Milano, periodicamente aggiornate negli importi (vedi: “Tabelle milanesi 2021 per il risarcimento da incidente“).

La Corte di Cassazione [3], da tempo, ammette questo sistema di «personalizzazione del danno», la cui valutazione rimane sempre di natura equitativa ed è rimessa al «prudente apprezzamento del giudice», che in casi eccezionali potrà operare aumenti rispetto alle voci tabellari predefinite se le circostanze del caso concreto lo giustificano.

Le tabelle si basano su un sistema a punti di invalidità permanente, ed è possibile aumentare l’importo di ogni punto per includervi anche il danno morale, ove esso sia esistente e venga riconosciuto; altrimenti si ritiene conglobato nell’importo già attribuito per il risarcimento del danno biologico. Così il giudice può compiere la personalizzazione del danno rispetto ai valori standard del punto base, dando conto, nella motivazione della sentenza, dei criteri adottati ed evidenziando le particolari ragioni che lo hanno portato a riconoscere un importo maggiore. 

La Corte di Cassazione [4] ha affermato che nel liquidare il danno non patrimoniale il giudice, in presenza di «circostanze eccezionali», può operare un aumento fino al 30% del valore del danno biologico riportato nelle tabelle milanesi. Tale criterio è stato riconosciuto dalla Suprema Corte pienamente conforme alla legge [5] secondo la quale, quando la menomazione incide «in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%».

Tutto dipende, quindi, dagli elementi concreti che il danneggiato è in grado di produrre per dimostrare il pregiudizio che ha subito in conseguenza del fatto illecito altrui: negli «aspetti dinamico-relazionali» che possono comportare questo aumento, possono rientrare tutte le conseguenze negative patite dal soggetto a causa dell’evento dannoso, come il danno da stress.

Danno da lesioni micropermanenti: cosa spetta?

Quando il danno biologico deriva da lesioni micropermanenti – sono tali quelle che determinano una percentuale di invalidità inferiore al 10% – se i postumi del trauma sono stati causati «da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti», cioè sono la conseguenza di un comune incidente stradale, il Codice delle assicurazioni [6] prevede un risarcimento forfettizzato nell’importo, con un valore del primo punto di invalidità percentuale attualmente pari a 870,97 euro, e un incremento per i successivi, ma il risultato viene adattato all’età del danneggiato (i giovani prendono di più degli anziani, perché dovranno convivere più a lungo con i postumi invalidanti).

Anche in questi casi, però, il risarcimento può essere aumentato:

  • se la menomazione incide «in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»: in questi casi il giudice può aumentare fino al 20% l’importo del risarcimento del danno biologico derivato da lesioni micropermanenti;
  • quando oltre al danno biologico è ravvisabile un danno morale riportato a seguito dell’incidente stradale, come quello derivante dalla sofferenza e patema d’animo che il danneggiato ha dovuto subire in conseguenza dell’invalidità e delle cure alle quali si è sottoposto. La Cassazione, però, ha precisato [7] che di regola, secondo un «criterio di normalità», il danno morale si considera compreso ed assorbito nell’importo previsto per il danno biologico, in quanto anche le conseguenze psicologiche devono ritenersi «di lieve entità», a meno che il danneggiato non fornisca prova contraria;
  • quando vi sono spese mediche, sostenute dal danneggiato per cure, farmaci e terapie riabilitative: tutti i costi sostenuti per tali necessità- che devono essere documentati con fattura o altro documento che provi la prestazione e il pagamento – devono essere rimborsati.
 
Pubblicato : 4 Marzo 2023 18:40