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Come agire in caso di bullismo

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Cosa fare se tuo figlio è vittima di una condotta persecutoria a scuola o in altri luoghi: a chi rivolgersi e come ottenere tutela anche senza sporgere denuncia.

Hai un figlio che frequenta la scuola media: da un po’ di tempo hai notato che è nervoso, taciturno e triste. Come madre sei preoccupata, perché il tuo bambino ha sempre avuto un carattere allegro ed estroverso. Se gli chiedi come sta andando a scuola, lui risponde sempre “tutto bene”. Dato che, con il passare dei giorni la situazione non migliora, hai deciso di parlare con i suoi insegnanti. Questi nel colloquio ammettono che ultimamente alcuni ragazzi, tra cui tuo figlio, sono diventati vittime di atti di bullismo da parte di alcuni compagni prepotenti. 

La notizia ti allarma molto: vuoi fare subito qualcosa per far cessare questi comportamenti e prevenire danni ulteriori. Come agire in caso di bullismo? Come tutelare a livello psicologico e legale i bambini ed i ragazzi che ne sono vittime? È possibile chiedere un risarcimento dei danni? Se stai vivendo una situazione del genere, allora prenditi qualche minuto di tempo e prosegui nella lettura. Ti spiegheremo tutto ciò che occorre fare.

Cos’è il bullismo?

Quando si parla di bullismo si fa riferimento ad una ripetizione di comportamenti aggressivi, fisici e psicologici, che il cosiddetto “bullo” mette in atto nei confronti di una persona che non è in grado di difendersi. Sono considerati atti di bullismo gli insulti, le offese, i piccoli furti, le percosse, le minacce, ecc. Spesso, però, tali episodi vengono confusi con una normale lite tra coetanei, mentre in realtà non si tratta di fatti innocui: possono lasciare conseguenze gravi, a livello psicologico e, talvolta, anche fisico.

Le caratteristiche che permettono di riconoscere il bullismo sono:

  • l’intenzionalità del comportamento aggressivo;
  • la sistematicità delle azioni persecutorie (non basta, infatti, un singolo e isolato episodio perché vi sia bullismo);
  • il potere del persecutore, cioè del bullo, che agisce con prepotenza e talvolta infierisce sulla vittima con crudeltà;
  • la vulnerabilità della vittima, spesso considerata, per varie ragioni un bersaglio facile: può trattarsi dell’età, del sesso, di una caratteristica fisica, di un comportamento, del linguaggio, di un difetto fisico e di molti altri motivi.

Tipologie di bullismo

Il bullismo si concretizza tra soggetti che appartengono allo stesso contesto sociale: ad esempio può verificarsi tra compagni di scuola o di gruppo sportivo o di semplice vicinato. È possibile cogliere i segnali allarmanti già dall’età dell’infanzia, e nella scuola primaria, dove spesso si manifestano le prime forme di prepotenza.

Il fenomeno del bullismo si distingue in:

  • diretto: consiste in aperti attacchi fisici e/o verbali nei confronti della vittima, che si ripetono con frequenza;
  • indiretto: quando la vittima viene intenzionalmente isolata, emarginata ed esclusa dal gruppo di riferimento;
  • cyberbullismo: quando la condotta viene praticata attraverso internet, i social network come TikTok, i telefoni cellulari con messaggi su WhatsApp ed altre chat.

Se vuoi conoscere le regole di comportamento da adottare in tutti questi casi, leggi l’articolo “Come difendersi dai bulli“.

Il bullismo è reato?

Ancora oggi, purtroppo, non esiste uno specifico reato di bullismo, tuttavia la condotta persecutoria può dar luogo ad altri reati. Ti faccio subito due esempi per farti capire meglio.

Caio pubblica sui social e nella chat di gruppo una foto di Tizio in costume da bagno e lo deride scrivendo il commento “guardate quanto è grasso il nostro compagno di scuola! Sembra un maiale!”.

Caio e due suoi amici aspettano Tizio all’uscita di casa o dalla scuola. Appena lo avvistano, lo insultano e lo picchiano con schiaffi, pugni e calci.

Ebbene, come puoi notare nel primo esempio si configura il reato di diffamazione aggravata, nel secondo esempio sussiste il reato di percosse, e, se ne deriva una malattia, quello di lesioni personali. Trovi maggiori informazioni in “Bullismo: responsabilità e conseguenze penali“.

Come agire in caso di bullismo

Se tuo figlio è vittima di bullismo e tale condotta dà luogo a dei reati come ad esempio percosse o lesioni, diffamazione, minacce, molestie, stalking (atti persecutori), revenge porn (diffusione di immagini compromettenti) o vere e proprie violenze è possibile sporgere una denuncia-querela all’Autorità giudiziaria, direttamente presso la Procura della Repubblica o tramite le forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri).

In questo modo, si attiva un procedimento penale finalizzato ad accertare la responsabilità e ad ottenere la condanna del responsabile, e nel processo ci si potrà costituire parte civile per ottenere il risarcimento dei danni in caso di sua condanna. Tuttavia, si può procedere penalmente nei confronti del bullo solamente se questi ha già compiuto 14 anni: al di sotto di tale età il ragazzo non è imputabile. Non vi sono limiti di età, invece, per la vittima di bullismo, che può essere anche un bambino molto piccolo.

In alternativa, se non vuoi sporgere subito denuncia, puoi rivolgerti al questore della tua città per chiedere un ammonimento. In pratica, devi recarti in questura, raccontare il fatto per filo e per segno e chiedere di ammonire il responsabile della condotta. La richiesta di ammonimento può essere avanzata al questore direttamente dal minore se ha già compiuto i quattordici anni. 

Il questore, assunte le informazioni necessarie, convoca il minore (bullo) insieme ad almeno un genitore (o ad altra persona che esercita la responsabilità genitoriale) e lo ammonisce oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con l’avvertenza che, in caso contrario, verrà intrapreso un procedimento penale nei suoi confronti. L’ammonimento del questore può essere invocato a condizione che:

  • non sia già stata proposta querela o denuncia;
  • i fatti siano commessi mediante l’uso di internet in qualsiasi forma, quindi anche attraverso i sistemi di messaggistica;
  • i bulli siano minorenni di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni (non ancora compiuti);
  • le vittime siano minorenni (anche al di sotto dei quattordici anni); 
  • con la condotta sia stato commesso anche un reato.

Se, invece, tuo figlio è vittima di cyberbullismo (cioè il bullismo attuato attraverso strumenti informatici e telematici, come internet), puoi segnalare il caso al Garante privacy per far rimuovere dal web o dai social i contenuti offensivi.

Per il bullismo a scuola si può anche chiedere l’intervento del dirigente scolastico: la legge impone ad ogni istituto di nominare un referente che si occupi delle segnalazioni riguardanti il bullismo e il cyberbullismo, e il collegio dei docenti, con un’apposita riunione del consiglio di classe, può sospendere i bulli per un determinato periodo, in base a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e dal Piano di offerta formativa.

Bullismo: si possono chiedere i danni?

In sede civile, è possibile chiedere il risarcimento dei danni:

  • personalmente al bullo, se maggiorenne;
  • ai genitori del bullo, se il figlio è ancora minorenne;
  • alla scuola frequentata dal bullo di età inferiore ai 18 anni.

Per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare il comportamento illecito da parte del bullo e che da tale condotta sia derivato un danno alla vittima. Per questo motivo, è utile un certificato medico (nel caso in cui, ad esempio, la vittima sia stata picchiata) e l’indicazione di eventuali testimoni che abbiano assistito ai fatti; nei casi più gravi e delicati è opportuno munirsi di una perizia medico-legale o psicologica.

I genitori del bullo, da parte loro, devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. La scuola, invece, deve provare di aver adottato ogni misura possibile per prevenire episodi di bullismo come, ad esempio, di aver sorvegliato gli studenti sia durante la loro permanenza a scuola che nelle ore di entrata e di uscita dall’istituto. Per maggiori informazioni leggi l’articolo “Responsabilità per il bullismo: genitori, insegnanti e scuola“.

 
Pubblicato : 28 Aprile 2023 13:34