Come affrontare una separazione con successo
La separazione è meno dura da sostenere se i coniugi sono d’accordo nel richiederla e su come regolare i loro rapporti quando cessa la convivenza.
La separazione è un momento piuttosto difficile per la coppia che ha deciso di porre fine alla propria unione matrimoniale, durante il quale serve tanto autocontrollo per evitare reazioni impulsive di cui un domani ci si potrebbe pentire. Per affrontare una separazione con successo i coniugi devono mantenere un atteggiamento collaborativo, accettando anche dei compromessi. Se sono d’accordo sulla scelta di separarsi e sulle condizioni della separazione possono ricorrere alla procedura consensuale. Per chiarire tutti i dubbi e le difficoltà che si possono eventualmente presentare in questa fase, la coppia può rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia. In tal modo può affrontare la separazione con successo e in tempi assai brevi senza giungere per forza allo scontro in Tribunale.
Separazione consensuale: cos’è e come avviene?
La separazione consensuale è lo strumento mediante il quale i coniugi di comune accordo decidono di separarsi, regolando anche i loro rapporti per il periodo successivo alla cessazione della convivenza. In sostanza la coppia stabilisce congiuntamente come regolare l’affidamento dei figli, la loro dimora abituale e il diritto di visita del genitore con il quale non coabiteranno, l’assegnazione della casa coniugale, il contributo di mantenimento per i figli e per il coniuge economicamente più debole nonché le altre eventuali questioni economiche e patrimoniali.
I coniugi possono addivenire alla separazione consensuale seguendo procedure diverse ovvero:
- presentando congiuntamente un ricorso in Tribunale;
- mediante una convenzione di negoziazione assistita dai legali della coppia;
- attraverso un accordo concluso in Comune dinanzi all’ufficiale di stato civile.
Esaminiamo più nel dettaglio queste tre diverse procedure di separazione consensuale.
Separazione consensuale in Tribunale: qual è l’iter?
La riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha ritoccato alcuni aspetti procedurali relativi alla separazione consensuale. Innanzitutto ha previsto che la domanda venga proposta con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del marito o della moglie.
Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e deve contenere tra l’altro la determinazione dell’oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni, l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti di cui le parti si intendono avvalere. Inoltre, al ricorso devono essere allegati, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni.
Nei procedimenti relativi ai minori al ricorso va allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute [1].
Con il ricorso le parti possono anche regolare le condizioni relative ai rapporti patrimoniali [2].
Se le parti vogliono evitare la comparizione in Tribunale, sostituendola con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi conciliare.
Il Presidente del Tribunale, una volta ricevuto il ricorso, fissa l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale deve esprimere il proprio parere entro 3 giorni prima della data dell’udienza.
All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
All’esito dell’udienza, il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene che gli accordi siano in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda [3].
Una volta ottenuta la sentenza di separazione, il divorzio potrà essere richiesto dopo 6 mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore o dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale dello stato civile.
Nell’atto introduttivo del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (domanda di divorzio) [4].
Separazione consensuale con negoziazione assistita: in cosa consiste?
In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, i coniugi possono separarsi di comune accordo ricorrendo alla negoziazione assistita da 2 avvocati oppure possono separarsi autonomamente in Comune dinanzi all’ufficiale di stato civile.
La negoziazione assistita è un accordo che si raggiunge all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti, con l’assistenza di 2 avvocati e con l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.
L’accordo va concluso in forma scritta e deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, i quali ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e certificano l’autenticità delle firme dei coniugi.
Se rispetta questi elementi, esso produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale. Tuttavia, l’accordo deve essere sempre sottoposto al vaglio del pubblico ministero e regolamentato in maniera più stringente se ci sono figli minori, e poi trasmesso allo stato civile per le necessarie annotazioni.
Separazione consensuale in Comune: come si svolge?
La separazione consensuale in Comune avviene mediante separate dichiarazioni che i coniugi, anche senza l’assistenza dell’avvocato, rendono dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Tale tipo di separazione però non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’unico patto consentito è quello relativo alla corresponsione mensile dell’assegno di mantenimento mentre sono vietati tutti gli altri tipi di accordi aventi natura patrimoniale.
Altresì, la separazione consensuale in Comune non è possibile quando i coniugi hanno figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti.
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