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Come affrontare una controversia legale senza avvocato

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(@carlos-arija-garcia)
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Quando e in che modo è possibile evitare di rivolgersi a un tribunale per risolvere una lite? I ruoli del mediatore e del Giudice di Pace.

Non sempre una lite deve finire per forza in tribunale. Ci sono delle controversie che possono essere risolte in modo pacifico (in certi casi è addirittura obbligatorio farlo), senza dover nemmeno scomodare un difensore. Come affrontare una controversia legale senza avvocato?

Lo si fa attraverso la mediazione civile, pensata per trovare un accordo tra le parti senza dover patire le lunghezze e le complicazioni di un processo davanti a un giudice. Si tratta di una procedura che coinvolge le parti con al centro una figura professionale, cioè il mediatore, il cui lavoro consisterà nel tentare di mettere d’accordo i due litiganti in maniera pacifica.

Per avviare questa procedura e affrontare una controversia legale senza avvocato in materia civile e commerciale (ad esclusione di quella di lavoro) occorre presentare un’istanza ad un organismo di mediazione con la quale si invita la controparte a parteciparvi. È anche possibile presentare un’istanza congiunta delle parti in lite.

La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • chi sono le parti coinvolte;
  • qual è l’organismo di mediazione prescelto;
  • l’oggetto della controversia;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della lite.

Occorre presentare l’istanza di mediazione mediante «deposito»: la consegna diretta presso la segreteria dell’organismo è quindi la modalità migliore: in questo modo, la data del deposito coincide con quella della consegna diretta. Tuttavia, nel proprio regolamento, gli organismi di mediazione possono prevedere altre modalità di deposito quali, ad esempio, l’invio dell’istanza tramite Pec.

Effettuato il deposito e designato il mediatore, l’istanza e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, l’istanza di mediazione produce i seguenti effetti:

  • interrompe la prescrizione;
  • impedisce la decadenza, ma per una sola volta.

Controversia senza avvocato: la nomina del mediatore?

Depositata l’istanza di mediazione per affrontare una controversia legale senza avvocato, il responsabile dell’organismo:

  • designa un mediatore;
  • fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza.

Le parti possono anche indicare congiuntamente un determinato mediatore o i criteri in base ai quali compiere la scelta.

Il mediatore designato dall’organismo:

  • accetta l’incarico per iscritto, sottoscrivendo contestualmente e per ciascun affare per il quale è stato designato, una dichiarazione di impegno a operare secondo le regole stabilite nel regolamento dell’organismo di mediazione;
  • sottoscrive una dichiarazione di imparzialità.

Una volta designato, non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

Attenzione: affrontare una controversia senza avvocato non vuol dire che il mediatore non possa essere un iscritto all’Ordine forense. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Tuttavia, non possono svolgere questo ruolo se:

  • hanno in corso o hanno avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
  • se una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di loro socio o con loro associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

Inoltre, l’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

  • se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
  • se l’oggetto dell’attività non è diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati o che esercitino negli stessi locali.

Controversia senza avvocato: l’incontro di mediazione

Di norma, prima dell’incontro, l’organismo mette a disposizione del mediatore l’istanza, l’adesione delle altre parti e i documenti prodotti.

Al primo incontro e quelli successivi, fino al termine della procedura, le parti devono comparire personalmente davanti al mediatore con l’assistenza del difensore.

La parte invitata a partecipare al colloquio può accettare con una dichiarazione espressa. In caso contrario, il mediatore può redigere un verbale di mancata partecipazione della parte invitata e mancato accordo a fronte del quale la segreteria dell’organismo può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento.

Se la parte invitata non partecipa senza un giustificato motivo, il giudice nel successivo giudizio:

  • può ricavare argomenti di prova;
  • deve condannare la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, anche se dovesse poi vincere il giudizio.

All’inizio della procedura di mediazione, le parti espongono personalmente le loro posizioni. Nel caso di mancato accordo, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione. A quel punto, potrà partire l’azione in tribunale con l’assistenza di un avvocato.

Controversia senza avvocato: quando è obbligatoria la mediazione?

La mediazione è obbligatoria per le seguenti materie:

  • diritti reali, quindi proprietà. usufrutto, superficie, uso, abitazione, servitù;
  • successioni;
  • patti di famiglia;
  • condominio;
  • locazione e comodato;
  • risarcimento danni per malasanità o per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, finanziari o bancari;
  • procedimenti possessori;
  • opposizione a decreto ingiuntivo.

Non è possibile ricorrere alla mediazione per controversie che riguardano:

  • il diritto al lavoro e il diritto al lavoro e alla previdenza;
  • separazioni e divorzi.

Controversia senza avvocato: il Giudice di Pace

La legge prevede anche la possibilità di affrontare una controversia legale senza avvocato con il ricorso al Giudice di Pace, per le cause di sua competenza per materia o per valore. Prescindere di un avvocato non è obbligatorio ma facoltativo: significa che le parti sono, comunque, libere di presentarsi davanti al GdP assistiti dal proprio legale.

La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo. Si tratta, in particolare:

  • delle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • delle cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
  • delle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Le competenze per valore sono:

  • le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
  • le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 20.000 euro.

Per cause civili di valore fino a 1.100 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè in base ai principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad esempio, cause di lavoro, cause matrimoniali, ecc.).

In materia penale, i reati di competenza del Giudice di Pace sono:

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo;
  • codice della navigazione;
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza;
  • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui;
  • deviazione di acque e modifica luoghi;
  • diffamazione;
  • disciplina rifugi alpini;
  • dispositivi medici;
  • elezione Camera dei deputati;
  • elezioni amministrative comunali;
  • furto punibile a querela;
  • giocattoli, sicurezza, direttive Cee;
  • ingresso abusivo nel fondo altrui;
  • inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori;
  • invasione terreni o edifici;
  • lesione personale punibile a querela;
  • lesioni personali colpose o punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a 20 giorni;
  • lotto, ordinamento del gioco;
  • materia di sicurezza;
  • minaccia;
  • percosse;
  • polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti;
  • pubblicità ingannevole, direttive Cee;
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive Cee;
  • referendum;
  • sangue, trasfusioni;
  • settore farmaceutico;
  • somministrazione di alcolici a persone ubriache;
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente;
  • usurpazione;
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui.
 
Pubblicato : 30 Settembre 2023 15:45