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Colleghi difficili e molesti: cosa fare per difendersi

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(@valentina-azzini)
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Spesso nei luoghi di lavoro nascono gelosie e contrasti tra colleghi: è importante mantenere la calma e non isolarsi, ma quando la situazione diventa insostenibile puoi rivolgerti ad un legale

Sei un dipendente pubblico o privato e da qualche tempo l’ambiente lavorativo è diventato insostenibile a causa di colleghi difficili e molesti. Innanzitutto, provi a mantenere la calma, a capire se le critiche che ti rivolgono sono o meno fondate, a vedere se la difficoltà di relazione è momentanea o se peggiora nel tempo. Quando però i rapporti diventano insostenibili e psicologicamente non riesci più a tollerarli, puoi rivolgerti ad alcuni soggetti competenti, quali medici o avvocati, che possono tutelare i tuoi diritti. Il datore di lavoro, infatti, è obbligato a tutelare la tua salute, anche quando si verificano comportamenti vessatori da parte dei tuoi colleghi e se, in conseguenza delle pressioni subite, ne risenti psicologicamente, la legge può tutelarti.

Il mobbing “tra colleghi”

Quando si parla di “mobbing”, si fa riferimento ad una serie di comportamenti vessatori e irrispettosi posti in essere nei confronti di un dipendente e finalizzati a sminuirlo, denigrarlo, demansionarlo, privarlo degli strumenti di lavoro, fino a costringerlo alle dimissioni.

Per considerarsi tale, l’atteggiamento mobbizzante deve essere protratto nel tempo, continuo, e sempre più pressante, tale da creare nel lavoratore un grave disagio psicologico, che lo porti addirittura a modificare le sue ordinarie abitudini di vita.

Si pensi al dipendente al quale vengano tolti importanti incarichi, che venga denigrato nel proprio operato davanti ad altri colleghi, che venga relegato a lavorare in un ufficio inadatto alle sue condizioni di salute; se a questi comportamenti consegue una progressiva depressione del lavoratore, che lo porta ad attacchi di panico, ad evitare di uscire con gli amici come generalmente faceva, ecco che possiamo parlare di mobbing e agire per ottenere tutela.

Il mobbing generalmente si verifica tra colleghi di diverso grado nella “gerarchia” aziendale: ad esempio tra capo del personale e semplice impiegato. Tuttavia, può accadere che la condotta vessatoria sia posta in essere anche tra colleghi di pari livello, a causa di gelosia, invida, o antipatia reciproca; in questo caso si parla più correttamente di “straining”.

L’obbligo di tutela delle condizioni psicofisiche del dipendente da parte dell’azienda

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto di una serie di importanti obblighi nei confronti dei propri dipendenti: si pensi al pagamento delle retribuzioni, al divieto di demansionamento, al rispetto dell’orario assegnato; tra questi obblighi è doveroso ricordare in particolare la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Ai sensi dell’art. 1186 c.c., infatti, il datore di lavoro ha un vero e proprio dovere di protezione dei propri dipendenti, rispetto a tutto ciò che possa mettere a rischio le loro condizioni psico-fisiche.

Il datore deve quindi garantire al dipendente un ambiente di lavoro salubre e sereno, evitando non solo in prima persona di porre in essere comportamenti vessatori  ed irrispettosi, ma facendo in modo che condotte del genere non si verifichino nemmeno tra colleghi.

Diversamente, il datore sarà tenuto al risarcimento del danno alla salute, alla professionalità e alla vita di relazione che il proprio dipendente dovesse subire in conseguenza delle vessazioni subite dai propri colleghi.

Il Centro di medicina del lavoro

Per dimostrare che l’ambiente di lavoro è insostenibile, che i colleghi sono difficili e molesti, e che questo ha conseguentemente ingenerato in te nel tempo reazioni quali depressione, o attacchi di panico, è indispensabile che tu sia sottoposto a visita medica da parte di un centro specializzato in medicina del lavoro e stress lavoro correlato.

Quando si è vittime di mobbing o straining, al fine di ottenere tutela, non è sufficiente infatti produrre un semplice certificato del medico di base, che accerti la sofferenza psicologica determinata dall’ambiente di lavoro; è invece indispensabile ottenere una relazione da parte di un medico specializzato in medicina del lavoro, presso uno dei centri ad hoc presenti sul territorio nazionale, generalmente presso le principali strutture ospedaliere.

Il centro di medicina del lavoro, a fronte della richiesta di visita avanzata dal lavoratore, chiede generalmente che costui rediga una relazione dettagliata di ciò che accade in azienda, di come viene vessato dai colleghi, delle conseguenze che questo ha determinato sulla sua vita personale e di relazione.

Vagliata questa relazione da parte del responsabile del centro di medicina, o da un suo delegato, il lavoratore viene sottoposto ad accurata visita medica, all’esito della quale viene redatta una relazione nella quale sono indicate le percentuali di danno che si sono riscontrate.

Questa relazione è indispensabile per potersi muovere legalmente nei confronti dell’azienda e dei colleghi.

L’azione legale

Ottenuta la documentazione medica che accerta che il dipendente è vittima di mobbing o straining, ci si piò rivolgere ad un legale, con l’aiuto del quale si può agire nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi molesti.

Oltre alla documentazione medica, è importantissimo avere quante più prove possibili circa il comportamento tenuto dai colleghi: ad esempio, testimonianze, email, messaggi.

In particolare, si potrà ambire al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale nei confronti dell’azienda, in quanto il datore non ha rispettato l’obbligo di tutela della salute e sicurezza del dipendente nascente dal contratto di lavoro; si potrà altresì pretendere il risarcimento del danno subito da parte dei colleghi molesti, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il semplice fatto di essere stati bersaglio della condotta di questi, vessatoria e lesiva.

Infine, sempre nei confronti dei colleghi molesti, si potrà promuovere azione penale, sporgendo denuncia-querela per violenza privata ai sensi dell’art. 610 c.p.c., per essere stati costretti, con violenza o minaccia, a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. La violenza privata è un reato procedibile d’ufficio, pertanto non ci sono termini entro i quali presentare denuncia- querela alle autorità competenti.

 
Pubblicato : 11 Marzo 2023 16:00