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Coabitazione nel contratto di locazione: come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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Quali sono i diritti e quali i doveri di chi convive con l’inquilino in una casa in affitto? Cos’è la sublocazione?

Vivere in affitto è una necessità per quanti non possono permettersi un’abitazione di proprietà. Alla locazione si può tuttavia ricorrere anche in altre circostanze: si pensi allo studente universitario che lascia i genitori, oppure al lavoratore in trasferta che ha bisogno di vivere lontano da casa. Con il presente articolo ci occuperemo di un aspetto particolare: vedremo cioè come funziona la coabitazione nel contratto di locazione.

Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto spiegare qual è la differenza tra convivenza, sublocazione e pluralità di conduttori. Solo successivamente si potrà comprendere qual è la situazione giuridica di chi coabita in una casa in affitto. Procediamo per gradi.

Coabitazione casa in affitto: cosa si intende?

Per “coabitazione nella locazione” si intende la situazione di chi convive con l’inquilino, cioè con il soggetto che ha formalmente sottoscritto il contratto.

Il “coabitante”, quindi, non è il firmatario della locazione, ma la persona che vive insieme al conduttore all’interno dell’alloggio preso in affitto.

Tale convivenza può essere duratura (è il caso della coppia unita sentimentalmente) o anche solo occasionale (il conduttore che ospita l’amico in momentanea difficoltà economica).

Cos’è la sublocazione?

Diversa ancora è la sublocazione: si tratta del contratto con cui il conduttore affitta a sua volta la cosa che ha ricevuto in locazione.

Carlo dà in affitto il proprio appartamento a Matteo. Quest’ultimo, a propria volta, concede l’immobile in sublocazione a Tommaso.

Secondo la legge [1], la sublocazione è legale, purché non sia vietata espressamente dal contratto.

La sublocazione dà vita a un contratto del tutto separato da quello originario di locazione: ciò significa che il sub-conduttore non ha alcun rapporto nei confronti del locatore, bensì nei confronti del soggetto che gli ha concesso l’affitto (il conduttore vero e proprio).

Come funziona la coabitazione della casa in affitto?

Come anticipato, chi convive con l’inquilino non deve firmare il contratto di locazione, il quale può tranquillamente essere intestato a un solo soggetto.

Mario e Angelica decidono di andare a convivere prendendo casa in affitto. Il contratto viene sottoscritto solamente da Mario, il quale sarà formalmente l’unico conduttore, cioè il solo soggetto a essere obbligato a pagare il canone mensile.

Il nominativo del “coabitante” può tuttavia essere inserito all’interno del contratto di locazione, in modo tale da formalizzarne la presenza ed, eventualmente, da accollargli alcuni oneri (come meglio si dirà più avanti).

Il convivente non può essere costretto a pagare il canone, il cui obbligo resta radicato in capo al solo firmatario, cioè al conduttore.

Stessa cosa dicasi per gli interventi di manutenzione ordinaria a cui deve provvedere l’inquilino: il mero convivente non vi è giuridicamente tenuto se non ha acquisito la qualifica formale di conduttore.

Tali obblighi sorgerebbero in capo al coabitante solamente se ha firmato il contratto di locazione accettando espressamente tali clausole.

Locazione: quali sono i doveri del convivente?

Il coabitante è tenuto a rispettare tutti i doveri che sono tenuti a rispettare le terze persone (cioè, i soggetti estranei al rapporto locatizio) che, però, si trovano ad avere a che fare con il bene dato in affitto.

Il convivente dovrà quindi astenersi dall’arrecare danno all’immobile in cui abita insieme all’affittuario, ad esempio rompendo gli infissi di porte e finestre, la pavimentazione, le pareti interne, ecc.

Il coabitante, inoltre, avendo di fatto la custodia dell’immobile, deve intervenire tempestivamente per riparare i guasti che possono causare danni a terze persone. Si pensi alle tegole malferme che, staccandosi, rischiano di colpire i passanti in strada.

Locazione: quali sono i diritti di chi coabita?

Chi coabita nella casa in locazione può vantare alcuni diritti, sempreché siano espressamente previsti all’interno del contratto.

Ad esempio, è possibile estendere al convivente il diritto di prelazione che la legge riserva al conduttore nell’ipotesi in cui il locatore voglia vendere l’immobile.

La Corte di Cassazione [2] ha affermato che il coabitante ha diritto di intervenire nel giudizio di sfratto per difendere i propri interessi, qualora sia comprovata la sua convivenza con il conduttore.

 
Pubblicato : 28 Ottobre 2023 09:00